Il discrimen tra concorso nel reato ed associazione criminale: corse clandestine di cavalli

di Samantha Mendicino

Cass. Pen. sent. n. 7671/2012

Il reato di maltrattamento di animali è un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale è tenuta “per crudeltà”; mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta “senza necessità” (Cass. Pen., sent. n. 44822/2007).

Ma vi è di più: nel caso di specie (corse clandestine di cavalli) non si trattava di concorso di persone nel reato  ma si configurava una vera e propria associazione per delinquere con tutte le conseguenze del caso.

Si legge nella sentenza che “… dagli esiti delle indagini… era emerso come fosse in atto un’associazione a delinquere finalizzata all’organizzazione di corse clandestine di cavalli e di maltrattamenti di animali, consistiti segnatamente nella sottoposizione degli equini ad addestramenti massacranti, nella somministrazione di farmaci finalizzati al potenziamento muscolare ed in generale all’incremento delle prestazioni fisiche degli animali, ed infine nella stessa partecipazione dei quadrupedi alle gare illecite, obbligando gli animali a correre in condizioni non confacenti alle loro caratteristiche etologiche in guisa da metterne in pericolo l’incolumità…  il tribunale ha ritenuto sussistere il vincolo associativo tendenzialmente stabile e permanente tra diverse persone, di numero superiore a tre, desumibile dall’univoco e ripetitivo modus operandi dei sodali, i quali sottoponevano gli animali a stress psicofisici e fatiche incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, sottoponendoli ad allenamenti massacranti, a vere e proprie sevizie – percosse mediante l’uso di bastoni e di caschi da motociclista – nonché ricorrendo al doping sistematico allo scopo di aumentare il rendimento fisico degli animali. Il tutto era finalizzato all’organizzazione di vere e a proprie corse clandestine che si svolgevano secondo un rituale che prevedeva tre diverse fasi: una prima fase ispettiva e di controllo del percorso di gara, rigorosamente sulle pubbliche vie, nell’ambito della quale alcuni soggetti avevano il compito di effettuare dei giri di ricognizione; una seconda fase di raduno presso il luogo di partenza degli spettatori interessati alla gara, i quali perfezionavano le scommesse sul vincitore; infine una terza fase, costituita dalla partenza dei cavalli all’orario prestabilito seguita da un corteo di motocicli disposti ad “U” in modo da accerchiare i quadrupedi e garantire che la gara volgesse al termine”

Dunque, un reato associativo (e non un mero concorso di persone) che vedeva concorrere il reato di maltrattamento di animali con quello di organizzazione di competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica (art. 544 quinquies, I° co.,c.p.) e di scommesse sulle dette competizioni  (art. 544 quinquies, III° co. c.p.).

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