La prescrizione dei crediti contributivi nei confronti della Cassa di previdenza forense decorre dalla data di trasmissione alla Cassa della dichiarazione reddituale anche in caso di maggiori redditi non dichiarati
di Loretta Moramarco
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza n. 4107 del 14 marzo 2012
Con la pronuncia in esame la Suprema Corte chiarisce che la prescrizione dei crediti contributivi di cui è titolare la Cassa di previdenza forense decorre dalla data d’invio della dichiarazione reddituale come stabilito dall’art. 19 comma 2 della L. 576/80.
La Cassa sosteneva, invece, che il dies a quo dovesse individuarsi nella data di conoscenza dei redditi non dichiarati o, quantomeno, che dovesse ritenersi sospeso il termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2941 c.c. comma 7. L’avvocato resisteva opponendo una diversa qualificazione dell’ignoranza della difformità al vero della dichiarazione, da ritenersi come mero fatto non incidente sulla prescrizione.
La Suprema Corte rigetta il ricorso della Cassa Forense ritenendolo manifestamente infondato, in ossequio alla costante interpretazione della Corte di Cassazione sull’art. 19 della l. 576/80 (cfr. sentenza n. 9113 del 17/04/2007) e alla luce dell’esigenza di dare certezza ai tempi dei controlli sulle dichiarazioni reddituali. L’unico caso di in operatività del termine decennale resta, dunque, l’ipotesi di omessa dichiarazione.
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