Nel giudizio amministrativo la rilevabilità ex officio della nullità non può contemperarsi con il principio della domanda

di Giuseppe Benfatto

C.G.A. – SEZ. GIURISDIZIONALE – SENTENZA 27 LUGLIO 2012, N. 721

Nel processo amministrativo vige una disciplina sulla rilevabilità della nullità piuttosto articolata, in virtù della quale la nullità può essere domandata dal ricorrente ( in un termine decadenziale triplo rispetto a quello ordinario), opposta dal resistente ( eccezione impropria imprescrittibile) ovvero rilevata d’ufficio dal giudice.

Il potere del giudice amministrativo di rilevare la nullità costituisce un potere-dovere il cui esercizio è  obbligatorio, mai facoltativo; dunque il giudice che rileva una nullità è sempre tenuto a dichiararla d’ufficio. La rilevabilità d’ufficio della nullità rappresenta nel giudizio amministrativo una parentesi di giurisdizione oggettiva che si innesta in un tradizionale schema di giurisdizione soggettiva. Ne deriva che non vi può essere alcun temperamento tra l’art. 31, comma 4, cpa e il principio della domanda, che, contrariamente nel processo civile, può costituire un limite alla rilevabilità d’ufficio della nullità.

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