CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE – SENTENZA 26 novembre 2012, n.45912 – Pres. Fiale –est. Orilia

A cura dell’avvocato Rotola Mariateresa

Massima

Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di un gruppo di persone che conferisce mandato ad una di esse di acquistare dello stupefacente, sia nell’altra ipotesi in cui l’intero gruppo procede all’acquisto della droga, destinata ad essere consumata collettivamente, è sanzionato penalmente a seguito della novella introdotta dalla L. n. 49 del 2006, risultando sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 1-bis, D.P.R. n. 309 del 1990, in quanto, in tal caso, non è ipotizzabile un uso «esclusivamente personale» della sostanza stupefacente

 

Caso deciso

Il caso di specie ha ad oggetto il rinvenimento, ad opera dei carabinieri, a bordo di una autovettura, con a bordo due minorenni ed un maggiorenne, di  un panetto di Hashish del peso e un involucro contenente cocaiana. Il tribunale di merito ha ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 73 comma 1 bis del DPR 309/1990, la corte di Cassazione ha confermato la configurazione del reato.

 

 

Quaestio iuris

L’interrogativo cui è chiamata a rispondere la Corte di Cassazione  può sintetizzarsi nei termini in cui segue: se sia configurabile, alla luce del novellato disposto di cui alla legge 21 febbraio 2006 numero 416, il reato di cui all’art. 73 comma 5 del D.P.R. 309 del 1990,   ovvero debba concludersi per la sussistenza dell’illecito amministrativo nelle ipotesi cd di consumo di gruppo di sostanze stupefacenti; cioè  sia quando esistono dei soggetti mandanti e dei soggetti mandatari che acquistano al fine di consumare congiuntamente ai primi  sia quando viene acquisita in gruppo per una successiva assunzione in comune.

 

Normativa di riferimento

Articolo 73.

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina,

vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia,

passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di

cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, e’ punito con la reclusione da sei a venti anni e con la

multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e’ punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui

all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente

detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita’, in particolare se superiore ai limiti massimi

indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia

sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-,

ovvero per modalita’ di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al

confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso

non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che

eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un

terzo alla meta’ .

2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, m ette o

procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui

all’articolo 14 , e’ punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a

euro 300.000 . 2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o

commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3

dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze

stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all’articolo 14.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o

psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II,

sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si

applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta’.

5. Quando, per i mezzi, per la modalita’ o le circostanze dell’azione ovvero per la qualita’ e

quantita’ delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entita’, si applicano le

pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da

persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la

sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444

del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora

non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo’ applicare,

anziche’ le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita’ di cui all’articolo 54

del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita’ ivi previste. Con la sentenza il

giudice incarica l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del

lavoro di pubblica utilita’. L’Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto

disposto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita’

ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo’ essere disposto

anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In

caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, in deroga

a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del

Pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalita’ di

cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entita’ dei motivi e delle

circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e’ ammesso ricorso per Cassazione, che non ha

effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la pena per non piu’ di due volte .

6. Se il fatto e’ commesso da tre o piu’ persone in concorso tra loro, la pena e’ aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta’ a due terzi per chi si adopera per

evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente

l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione

dei delitti

 

Nota

La comprensione del problema della fattispecie dell’uso di gruppo di sostanze stupefacenti necessita di un breve escursus storico perché possa evidenziarsi i mutamenti subiti dalla materia e rendere giustificabile l’esistenza di diverse tesi giurisprudenziali emerse a riguardo.

Il momento storico cui è necessario fare riferimento è il referendum del 1993 dal quale momento la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale diviene mero illecito amministrativo in contrapposizione alla condotta di cessione configurante illecito penale.

La fattispecie di uso di gruppo di sostanze stupefacenti può avere ad oggetto tanto l’acquisto di sostanze stupefacenti da parte del singolo, in qualità di mandante da parte di più soggetti, quanto l’acquisto comune da parte della molteplicità.

L’ulteriore momento storico cui deve farsi riferimento è il 2006 anno della legge numero 416 che apporta talune modifiche, di un certo rilievo sulla questione dell’uso di gruppo di sostanze stupefacenti. Dopo questa data la giurisprudenza si è divisa circa la configurabilità di un reato ovvero di un illecito amministrativo, quando la sostanza sia acquistata da un unico soggetto, ma commissionato anche da altri,  al fine di essere utilizzato, quindi, da più persone.

Un primo orientamento pone l’accento sull’introduzione dell’aggettivo “ esclusivamente ”, sostenendo quindi, l’impossibilità di far rientrare ancora l’uso di gruppo nell’uso personale; l’opposto orientamento invece sostiene ancora possibile l’inclusione di tale condotta nell’uso personale anche esclusivo, laddove però sussistano certe condizioni, questo è l’orientamento formalmente sposato dalla sentenza in commento ma, che  poi, nella sostanza giunge ad un differente esito, non riscontrando le condizioni richieste.

Queste ultime sono individuate :

innanzi tutto  la certezza circa l’identità dei componenti del gruppo,

in secondo luogo l’immediatezza dell’acquisto in capo agli interessati senza passaggi intermedi,

e da ultimo l’esistenza di un accordo circa i tempi e il luogo  prescelto per l’utilizzo.

 

Dottrina

Così come in giurisprudenza altresì in dottrina sono venuti a svilupparsi  due filono interpretativi. L primo sostenete l’impossibilità di configurare sussistente un uso personale da quando, nel 2006 è stato inserita la precisazione “esclusivamente personale ”. Infatti si sostiene che l’aggettivo innanzi individuato svolge il compito di circoscrivere maggiormente la riferibilità dell’uso perché possa rientrare in quello finalizzato al personale.

Secondo una diversa interpretazione, invece, non sarebbe configurato l’illecito penale quando trattasi di uso di gruppo, preceduto da mandato ad acquistare, in quanto l’aggettivo “esclusivamente ” necessita di una estraneità degli altri soggetti all’acquisto, cosa che in vece non si verifica.

 

Conformi e difformi

 

Difforme

Cass., 2 marzo 2011, n. 8366

 

Testo sentenza

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza 19.5.2011 il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Palermo ha ritenuto provata la responsabilità dei minori in epigrafe indicati in ordine al reato di concorso in illecita detenzione di stupefacenti (artt. 110 c.p. e 73 comma 1 bis D.P.R. n. 309/1990) e, ritenuta l’ipotesi della lieve entità, applicata la diminuente della minore età e concesse le attenuanti generiche, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti degli stessi per concessione del perdono giudiziale. Il giudice di merito ha escluso la detenzione per uso personale in considerazione della quantità di sostanza trovata e dalla mancanza di circostanze che potessero dimostrare la tesi difensiva, non potendosi ritenere sufficienti le dichiarazioni degli imputati.

2. Ricorrono per cassazione i D.G. e il D.F. nonché, con separato ricorso, il B. , denunciando tutti la violazione dell’art. 73 comma 1 bis in relazione all’art. 73 comma 5 del D.P.R. n. 309/1990 e il vizio di omessa, e/o contraddittoria e illogicità della motivazione, dolendosi in sostanza del mancato riconoscimento della detenzione per uso personale e di gruppo e quindi della particolare causa di non punibilità che avrebbe dovuto comportare la loro assoluzione con formula ampia.

 

Considerato in diritto

 

1. I ricorsi sono infondati.

La questione dell’uso di gruppo di sostanze stupefacenti era stata risolta, sotto la previdente normativa, dalle Sezioni Unite, le quali, con la sentenza n. 4/97 avevano stabilito che non sono punibili, e rientrano, pertanto, nella sfera dell’illecito amministrativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 l’acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale che avvengano, sin dall’inizio, per conto e nell’interesse anche di soggetti diversi dall’agente, quando è certa, ab origine, la identità dei medesimi, nonché manifesta la volontà di essi di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo.

A tale conclusione le S.U. erano pervenute osservando che la omogeneità ideologica della condotta del procacciatore, rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo, caratterizzava la detenzione quale codetenzione ed impediva che il primo si ponesse in rapporto di estraneità rispetto ai secondi, con conseguente impossibilità di connotazione della sua condotta quale cessione. Il problema si è riproposto dopo la novella legislativa del 2006 (L. n. 49) che, nel modificare il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, ha stabilito che è punito con le medesime pene di cui al comma 1 chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, comunque, illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope, che per quantità, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale.

Parallelamente, il novellato art. 75 dispone che è punito con delle semplici sanzioni amministrative chiunque, comunque, detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalla ipotesi di cui all’art. 73, comma 1 bis, il che significa che è soggetto alle sanzioni amministrative solo colui che detiene dette sostanze ad uso esclusivamente personale.

Il mutato quadro legislativo impone, pertanto, di ripensare il citato consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi sotto il previdente regime.

Infatti, la introduzione dell’avverbio ‘esclusivamente’ assume un significato particolarmente pregnante, proprio sotto il profilo semantico, perché una cosa è l’uso personale di droga, altra e ben diversa cosa è l’uso esclusivamente personale, frase che proprio in virtù dell’avverbio non può che condurre ad una interpretazione più restrittiva rispetto a quella che, sotto la previgente normativa, veniva data dall’espressione ‘uso personale’. In tale ottica è del tutto evidente che non può più farsi rientrare nella ipotesi di uso esclusivamente personale la fattispecie del c.d. uso di gruppo, all’interno della quale è inclusa sia la ipotesi di un gruppo di persone che conferisce mandato ad una di esse di acquistare dello stupefacente, sia l’altra Ipotesi in cui l’Intero gruppo procede all’acquisto della droga, destinata ad essere consumata collettivamente (Cass. 6/5/09, n. 23574). È di immediato apprezzamento la circostanza che il legislatore ha inteso reprimere, in un modo più severo, ogni attività connessa al traffico di stupefacenti, tant’è che ha equiparato ogni tipo di droga, eliminando la distinzione tabellare preesistente.

Ne consegue che non può più farsi rientrare nella ipotesi dell’uso esclusivamente personale il c.d. uso di gruppo, giacché l’acquisto per il gruppo presuppone che la droga non sia destinata ad uso esclusivamente personale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7971 del 13/01/2011 Ud. dep. 01/03/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23574 del 06/05/2009 Cc. dep. 05/06/2009).

Ma se anche – come sostiene la difesa del ricorrente B. – si volesse aderire al diverso orientamento seguito dalla sesta sezione che esclude la punibilità del consumo di gruppo considerando l’uso di gruppo una forma di uso ‘esclusivamente personale’ (cfr. sentenza Sez. 6, Sentenza n. 17396 del 27/02/2012 Ud. dep. 09/05/2012; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 8366 del 26/01/2011 Ud. dep. 02/03/2011), ugualmente non potrebbe escludersi nel caso di specie la sussistenza del reato perché una tale giurisprudenza richiede ai fini dell’esistenza del consumo di gruppo, non solo che sia certa sin dall’inizio l’identità dei componenti il gruppo e manifesta la comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale, ma anche che si sia del pari raggiunta un’intesa in ordine al luogo ed ai tempi del relativo consumo e che gli effetti dell’acquisizione traslino direttamente in capo agli interessati, senza passaggi mediati: ma tali ultimi due elementi non risultano dimostrati dai ricorrenti (e per la verità il primo di essi non risulta neppure mai dedotto).

2. Venendo al caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che i Carabinieri – al momento del fermo dell’autovettura su cui viaggiavano i giovani imputati in compagnia del maggiorenne G.G.R. – avevano rinvenuto nascosto nel vano clacson un panetto di Hashish del peso di 42,00 grammi circa e un involucro di cellophane contenente cocaina del peso di g. 0,6 circa. Dalle analisi di laboratorio è risultato che l’Hashish aveva un contenuto medio di principio attivo del 5,9% da cui erano ricavabili grammi 2,429 pari a 97,16 dosi medie singole mentre il miscuglio a base di cocaina cloridrato pura era pari a 1,05 dosi medie singole.

Correttamente quindi è stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all’art. 73 comma 1 bis del DPR 309/1990.

3. Quanto al vizio di omessa o illogicità della motivazione, occorre osservare che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; Cass. 6.6.06 n. 23528).

Si è altresì affermato che nell’ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza dell’esposizione dei fatti probatori e dei alteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive. Ne consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche (cfr. Cass. sez. terza 12.10.2007 n.40542).

Nel caso di specie, il giudice palermitano ha ritenuto insussistente l’ipotesi dell’uso esclusivamente personale in considerazione della quantità di sostanza stupefacente trovata in possesso degli imputati; ha altresì rilevato che dagli atti non risultavano circostanze che potessero dimostrare la destinazione della sostanza al detto uso esclusivamente personale, apparendo a tal fine insufficienti le dichiarazioni degli imputati.

Come si vede, la sentenza impugnata, non solo ha fatto corretta applicazione della legge penale, ma ha dato conto, attraverso un percorso argomentativo succinto ma congruo, delle ragioni della decisione e quindi non merita le censure che le vengono rivolte dai ricorrenti.

 

Di admin

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