Le Sezioni Unite si pronunciano sulla compatibilità dell’aggravante della transnazionalità,

di cui all’art. 4 della Legge n. 146/2006, con il reato di associazione per delinquere.

Cass. Penale, S.U., 31.01.2013 (dep. 23.04.2013) n. 18374, Pres. Lupo, Rel. Bruno.

 

A cura della dott.ssa Francesca Lucchese

 

Massima

L’aggravante dell’art. 4 della legge 16 marzo 2006 n. 146 è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione stessa. La Corte ha precisato che il “contributo” di un gruppo organizzato transnazionale deve rappresentare una condotta materialmente scissa da quella che è necessaria per realizzare la fattispecie base. Da tale considerazione, il Supremo Collegio, ha  dedotto che l’aggravante della transnazionalità non risulta compatibile con la figura della associazione per delinquere in tutti i casi in cui le due condotte associative coincidano sul piano strutturale e funzionale, dando luogo ad un’unica associazione transazionale.

 

Sintesi del caso

Ai sig.ri  M.A. e a P.V., unitamente ad altri imputati, è stato contestato il reato di cui all’art. 416, commi primo, secondo, terzo e quinto c.p., con l’aggravante prevista dall’art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, per essersi associati tra loro e con altre persone specificamente indicate (per le quali si procedeva separatamente) allo scopo di commettere un numero indeterminato di reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ed altri illeciti diretti ad evadere l’imposizione
fiscale, diretta ed indiretta, per ragguardevoli importi.

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, pronunciando ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a M.A., a P. V. e ad altro imputato, le pene concordate con il Pubblico Ministero per una serie di reati oggetto di contestazione.

Avverso tale decisione i difensori degli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione.

 

La materia del contendere

Tra i diversi motivi di doglianza, i difensori deducono la violazione dell’art. 444, comma 2, c.p.p., 416 c.p. e 4 legge n. 146 del 2006, sul rilievo che il giudice a quo avrebbe dovuto rilevare l’insussistenza dell’aggravante della transnazionalità con riferimento al reato di associazione per delinquere, in quanto ontologicamente incompatibile con il reato associativo, secondo un orientamento giurisprudenziale di legittimità.

 

Quaestio juris

La circostanza aggravante ad effetto speciale della c.d. transnazionalità, prevista dall’art. 4 della legge n. 146 del 2006, è compatibile con il reato di associazione per delinquere? Oppure è applicabile ai soli reati fine?Se ed in quali limiti il contributo di un gruppo organizzato transazionale può rappresentare una autonoma condotta “aggravatrice” rispetto alla stessa fattispecie associativa?

 

Normativa di riferimento

Art. 3 L. n. 146/2006-Definizione di reato transnazionale.

1.  Ai  fini della presente legge si considera reato transnazionale il  reato  punito  con  la  pena  della  reclusione non inferiore nel massimo  a  quattro  anni,  qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonche’: a) sia commesso in piu’ di uno Stato; b) ovvero  sia  commesso  in  uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c)  ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un

gruppo criminale organizzato impegnato in attivita’ criminali in piu’ di uno Stato; d) ovvero  sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Art. 4 L. n. 146/2006-Circostanza aggravante.

1.  Per  i  reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel  massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita’ criminali in piu’ di uno Stato la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’.

2. Si applica altresi’ il comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio  1991,  n.  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

 

Articolo 110 c.p. Pena per coloro che concorrono nel reato. Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

 

Articolo 416 c.p. Associazione per delinquere. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

 

Nota esplicativa

Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto interpretativo emerso nella giurisprudenza di legittimità, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale «la speciale aggravante dell’art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione stessa».

In via preliminare, i Giudici del Supremo consesso hanno richiamato le norme della legge n. 146 del 2006, recante l’intestazione “ ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”.

Nello specifico, vengono letti in maniera congiunta e sistematica gli art. 3 e 4 della medesima legge, al fine di definire il concetto di transnazionalità che non va inteso come elemento costitutivo di un’autonoma fattispecie delittuosa ma è da considerarsi come “una peculiare modalità di espressione, o predicato, riferibile a qualsivoglia delitto (con esclusione, quindi, delle contravvenzioni), a condizione che lo stesso, sia per ragioni oggettive sia per la sua riferibilità alla sfera di azione di un gruppo organizzato operante in più di uno Stato, assuma una proiezione transfrontaliera”. Ciò detto, la definizione di “reato transnazionale” si ricava dall’insieme degli elementi costitutivi di un comune delitto e di quelli specifici, positivamente previsti.

Sulla base di tali ordini di considerazioni, la Corte ha rilevato che il connotato di “transnazionalità” è foriero di rilevanti effetti sul piano della disciplina sostanziale e processuale. Infatti, la “caratteristica” in parola “non è fine a se stessa, in quanto implica che, proprio per le dette ricadute, il fatto delittuoso cui inerisce debba considerarsi, eo ipso, più grave rispetto alla forma ordinaria, in ragione del coefficiente di maggiore pericolosità che l’ordinamento interno, in ottemperanza dei menzionati obblighi convenzionali, era chiamato ad attribuire alla peculiare fenomenologia della criminalità organizzata transnazionale”.

Va evidenziato, inoltre, l’utilizzo dei termini contenuti delle disposizioni in parola: “coinvolto”, contenuto nel primo comma dell’art. 3 e “dato il suo contributo” trasposto nell’art. 4.

Come noto, “dare il contributo” significa “prestare un apporto causalmente rilevante, in chiave di causalità materiale, nel senso che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, deve essere stata determinata, od anche solo agevolata, in tutto od in parte, dall’apporto deterministico – quale esso sia – di un gruppo criminale organizzato transnazionale”.

Evidenziato ciò, la Corte ha rilevato che non esiste motivo alcuno, né di rodine logico-sistematico né testuale, per ritenere che la speciale aggravante sia incompatibile con il reato associativo.

Operata questa astrazione degli elementi essenziali, si è precisato che la nozione di gruppo criminale organizzato va ricercata nei punti a) e b) dell’art. 2 della Convenzione ONU di Palermo del novembre 2000 contro il crimine organizzato ed è inteso come “richiedente una certa stabilità di rapporti fra i soggetti che ne fanno parte, un minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli, la non occasionalità od estemporaneità della stessa, la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale”.

E’ utile osservare che tale nozione è strutturalmente differente da quella del concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. e di associazione per delinquere prevista dall’art. 416 c.p.

Con maggiore impegno esplicativo, si è affermato che il “gruppo organizzato” si pone in una posizione intermedia tra l’art. 110 c.p. e l’art. 416 c.p.: è un quid pluris rispetto al concorso di persone nel reato, ma è un minus rispetto alla associazione per delinquere.

Ebbene, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 416 cod. pen., anche alla luce di ricorrente lettura della giurisprudenza di legittimità, “occorrono un’articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione dei ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati. Il contesto strutturale-organizzato deve essere, insomma, funzionale alla realizzazione di un numero indefinito di delitti, senza che, ai fini della configurazione normativa, sia richiesto anche il teleologismo finanziario o comunque materiale dell’azione della consorteria, derivando – di fatto – l’eventuale profitto dall’apporto dei singoli reati-fine, alla cui esecuzione sia funzionalmente preordinato”.

La circostanza aggravante prevista dall’art. 4 prevede, invece, che il contributo causale afferisca ad una diversa entità criminale. In altri termini, devono esistere due distinte realtà organizzative. Il gruppo criminale organizzato, già impegnato in attività illecite in più di uno Stato, deve aver contribuito alla commissione del reato associativo, vale a dire all’agevolazione o alla costituzione, in qualsiasi forma, dell’associazione che si è formata ed opera sul territorio nazionale.

Ciò chiarito, si è rilevato che ai fini dell’operatività della circostanza aggravante occorre che alla commissione del reato oggetto di aggravamento abbia dato il suo effettivo contributo un gruppo dedito ad attività illecite a livello internazionale. Di converso, l’applicabilità dell’aggravante deve essere esclusa quando il gruppo organizzato sia esso stesso associazione per delinquere.

Per un esatto inquadramento del problema, la Corte si è soffermata sui limiti dell’ambito concettuale del “contributo causale” aderendo all’orientamento maggioritario secondo il quale «in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell’ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sé solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all’organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacché dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all’attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall’ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di “posizione” o da “riscontro d’ambiente”».

Proprio in virtù di tale interpretazione, si è posta l’esigenza di verificare se ed in quali limiti il contributo di un gruppo transnazionale possa rappresentare, a sua volta, quella autonoma condotta “aggravatrice” rispetto alla stessa fattispecie associativa.

Ebbene, secondo i Giudici della Corte, il contributo, benché realizzato in forma associativa, deve ontologicamente rappresentare una condotta materialmente scissa da quella che è necessaria per realizzare la fattispecie-base. Applicando siffatti principi alla fattispecie in questione, si può dedurre “che l’aggravante in questione non risulta compatibile con la figura della associazione per delinquere in tutti i casi in cui le due condotte associative coincidano sul piano strutturale e funzionale, dando luogo ad un’unica associazione transnazionale”.

Tale soluzione desta particolari perplessità sotto il profilo della tassatività, e lascia aperti numerosi dubbi che di fatto non sembrano essere stati risolti.

La parola, ora, passa ai giudici di merito.

 

Sentenze e precedenti

In senso conforme: Cass. Pen., 27/03/2013 n. 16540; Cass. Pen., sez. sez. III,  26/6/2012 n. 27413; Cass. Pen., sez. I, 06/06/2012 n. 31019; Cass. Pen., sez. V, 10/11/2011 n. 1843;

In senso difforme: Cass. Pen., sez.V, 15/12/2010, dep. 21/01/2011 n. 1937.

 

Bibliografia

Codice penale annotato con la Giurisprudenza, Giuffré 2012.

 

Testo sentenza

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, pronunciando ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a M.A., a P. V. e ad altro imputato, le pene concordate con il Pubblico Ministero per una serie di reati oggetto di contestazione.

In particolare, ad A. e a V., unitamente ad altri imputati, è stato contestato il reato di cui all’art. 416, commi primo, secondo, terzo e quinto, cod. pen., con l’aggravante prevista dall’art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, per essersi associati tra loro e con altre persone specificamente indicate (per le quali si procedeva separatamente) allo scopo di commettere un numero indeterminato di reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ed altri illeciti diretti ad evadere l’imposizione fiscale, diretta ed indiretta, per ragguardevoli importi.

Secondo quanto accertato, attraverso un articolato sistema fraudolento -mediante costituzione di società fittizie, in apparenza riconducibili allo stesso gruppo; simulate relazioni negoziali tra le stesse e le società capogruppo; trasferimento di interi rami di azienda e di ingenti risorse finanziarie nonché intestazione fittizia di beni societari – era stato realizzato il progressivo svuotamento del patrimonio di diverse società. La strategia del gruppo prevedeva anche la costituzione di fittizie società con sede all’estero, segnatamente in Bulgaria ed Inghilterra, mercé il contributo collaborativo di persone lì operanti e di compiacenti prestanome.

In seno al sodalizio, che faceva capo ad uno studio di commercialisti in Roma, gli imputati avevano assunto un ruolo di rilievo come organizzatori del complesso meccanismo di frode.

Era, inoltre, stata realizzata una pluralità di reati-fine ai capi da 3 a 35 del decreto di giudizio immediato, oltre all’imputazione di cui all’ordinanza custodiale del 10 giugno 2012, riportata al capo 35-ò/s, così come corretta dal P.M. all’udienza del 26 ottobre 2011.

Si trattava, in particolare, di delitti di bancarotta fraudolenta impropria, con riferimento alle società specificamente indicate; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ed altri reati tributari; appropriazione indebita e riciclaggio, in gran parte aggravati ai sensi dell’art. 4 legge n. 146 del 2006.

Il collegamento funzionale con nuclei operanti all’estero e lo svolgimento di   attività   illecite  anche  fuori   del   territorio   nazionale  avevano   indotto  gli inquirenti alia contestazione della speciale aggravante di cui al menzionato art. 4 legge n. 146 del 2006.

Nello specifico, la pronuncia di patteggiamento così statuiva:

A)  applicava a M. A. la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, così determinata: previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati ascritti e quelli già giudicati, nell’ambito di altro procedimento, con sentenza di patteggiamento pronunziata dallo stesso Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma il 26 ottobre 2011, il reato più grave era individuato nel delitto di cui al capo 21 della rubrica (bancarotta fraudolenta impropria) e la relativa pena-base era aumentata per effetto dell’aggravante di cui all’art. 4 legge n. 146 del 2006; era poi, diminuita per le riconosciute attenuanti generiche, giudicate prevalenti sull’aggravante di cui all’art. 219, comma primo, legge fall., ed ulteriormente ridotta per la diminuente di rito;

B)    applicava a P. V. per i reati a lui ascritti la pena di anni tre e mesi sette di reclusione, oltre consequenziali statuizioni, così calcolata: riconosciuto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 4 della rubrica (bancarotta fraudolenta impropria), la relativa pena-base era aumentata per effetto dell’aggravante ex art. 4 legge n. 146 del 2006 e, poi, diminuita per le riconosciute attenuanti generiche, giudicate prevalenti sull’aggravante di cui all’art. 219 legge fall., ed ulteriormente diminuita per la diminuente di rito.

Ai sensi degli artt. 322-tercod. pen., 11 legge n. 146 del 2006 ed 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244, era altresì disposta, nei confronti del V., la confisca per equivalente – per l’intero importo e fino alla concorrenza del valore di euro 19.175.570,48 – della somma di euro 200.000 versata sul Fondo Unico Giustizia, presso Equitalia Giustizia s.p.a.; e, nei confronti dell’A., la confisca per equivalente dei beni mobili ed immobili specificamente indicati, per l’intero loro valore e fino alla concorrenza di euro 73.297.525,60.

Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore di M. A., avv. G. T., ed il difensore di P. V., avv. P. B., hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.

Con un unico motivo d’impugnazione, il difensore dell’A. denuncia violazione di legge in riferimento agli artt. 129, 444 e seguenti cod. proc. pen. nonché mancanza di motivazione sul rilievo che la sentenza impugnata non aveva motivato in ordine ali insussistenza delle condizioni che, ai sensi del menzionato art. 129, avrebbero imposto il proscioglimento dell’imputato.

Con il primo motivo del ricorso proposto in favore del V. si denuncia violazione degli artt. 125, comma 3, 129 e 448 cod. proc. pen., sul rilievo che la sentenza impugnata non aveva fatto alcun cenno, neppure indiretto, alle ragioni per le quali non avrebbe potuto trovare applicazione, nel caso di specie, la norma di cui all’art. 129 cod. proc. pen., in relazione ai reati contestati ai capi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 29, 30, 31, 32 della rubrica.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 444, comma 2, cod. proc. pen., 416 cod. pen. e 4 legge n. 146 del 2006, sul rilievo che il giudice a quo avrebbe dovuto rilevare l’insussistenza dell’aggravante della transnazionalità con riferimento al reato di cui al capo 1, in quanto ontologicamente incompatibile con il reato associativo, secondo un orientamento giurisprudenziale di legittimità.

Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 216 e 223, comma primo, legge fall, e 4 legge n. 146 del 2006, con riferimento ai capi 4, 6, 27, 28, 31. Si lamenta, al riguardo, che la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente l’aggravante in questione senza considerare che il delitto di bancarotta fraudolenta si perfeziona nel luogo in cui è stata pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento e che l’attività svolta fuori dell’Italia era sempre stata lecita, sicché mancava il presupposto della commissione dell’attività criminale in più di uno Stato.

Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 25, comma secondo, Cost., 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e 4 legge n. 146 del 2006, con riferimento ai capi 3, 5, 7, 26, 29, 30 e 32. Si lamenta, in proposito, che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare, in primo luogo, che molti dei fatti contestati erano stati posti in essere prima dell’entrata in vigore dell’art. 11 d.lgsl. n. 74 del 2000, novellato dall’art. 29 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122); in secondo luogo, che l’aggravante della transnazionalità non era compatibile con la fattispecie di reato di cui al menzionato art. 11; e, da ultimo, che la stessa aggravante non poteva che essere esclusa.

Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 4 legge n. 146 del 2006 e dell’art. 7, comma 2, legge 12 luglio 1991, n. 203, sul rilievo che, ritenendo inapplicabile all’aggravante della transnazionalità il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche, l’impugnata sentenza non aveva tenuto conto che il combinato disposto dalle due norme non poteva che comportare anche l’applicabilità dell’art. 8, comma 2, che prevedeva i casi di esclusione del divieto di bilanciamento disposto dal menzionato art. 7.

Con il sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 25, comma secondo, Cost., 444, comma 2, cod. proc. pen., 416 cod. pen., 322-ter cod. pen., 4 e 11 legge 16 marzo 2006, n. 146. Si sostiene, in proposito, che la confisca per equivalente non avrebbe potuto essere disposta nel caso di specie innanzitutto per l’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 4 legge n. 146 del 2006; in secondo luogo, perché gran parte dei reati in contestazione erano anteriori all’entrata in vigore della stessa legge n. 146 del 2006 e della legge n. 244 del 2007, che aveva esteso l’applicabilità della confisca per equivalente, prevista dal menzionato art. 322-ter, al reato tributario di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000; da ultimo, perché era del tutto indimostrato – ed indimostrabile – il presupposto in base al quale era stato disposto il sequestro per equivalente e cioè che non fossero direttamente aggredibili le cose costituenti il prodotto, il profitto od il prezzo del reato, atteso, peraltro, che la maggior parte dei beni distratti e delle operazioni fraudolente riguardavano – per quanto emerso dalle stesse imputazioni – beni immobili di valore superiore a quello che sarebbe stato il profitto. Inoltre, con riferimento al reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, era erroneo l’assunto secondo il quale il profitto coincideva con l’importo dell’imposta evasa, posto che il reato in questione era configurabile come reato di pericolo e non già di danno e che non era stato determinato l’esatto ammontare dell’imposta evasa. Non poteva neppure escludersi che la confisca, nei confronti del ricorrente, potesse aver superato il limite indicato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la misura ablatoria non poteva superare l’ammontare complessivo del profitto realizzato.

Con decreto del 12 novembre 2012, il Primo Presidente assegnava i ricorsi alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 610, comma 2, cod. proc. pen., occorrendo dirimere un contrasto interpretativo insorto tra le decisioni di singole Sezioni, disponendone la trattazione all’odierna udienza camerale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto nell’interesse dell’A. – affidato al mero rilievo della mancanza di motivazione in ordine all’insussistenza delle condizioni che, a mente dell’art. 129 cod. proc. pen., avrebbero comportato il proscioglimento nel merito – è manifestamente infondato.

Ed invero, è ius receptum, alla stregua di consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo della motivazione nella speciale sentenza di patteggiamento – con particolare riferimento  alla   mancata  applicazione  dell’art.   129  cod.   proc.   pen.   –  deve reputarsi sufficiente la mera enunciazione, da parte del giudice, della compiuta delibazione in merito. Tanto più quando dagli atti di causa non risulti – come nella fattispecie in esame – che le parti abbiano dedotto o fatto specifica questione in ordine alla ricorrenza di una delle previste cause di non punibilità, sì da rendere poi necessaria una specifica motivazione sul punto.

Nel caso di specie, il ridotto onere motivazionale è stato pienamente assolto. Infatti, il giudicante ha, compiutamente, indicato le ragioni ostative ad un più favorevole proscioglimento nel merito, con particolare riferimento alle «chiare risultanze dell’indagine svolta dal Nucleo Speciale della Guardia di Finanza, compendiate nell’informativa finale n. 39737 dell’11.3. 2011, che consentivano di disvelare l’esistenza di un’articolata e complessa organizzazione di carattere transnazionale […] nella quale hanno fatto parte […] gli odierni imputati […] in qualità di organizzatori e che si proponeva, quale oggetto sociale, la commissione di una pluralità di reati di bancarotta fraudolenta, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ed altri reati tributari, appropriazione indebita riciclaggio», soggiungendo più oltre: «rilevato che gli operanti accertavano l’esistenza di una complessa organizzazione, promossa e costituita dai citati commercialisti […] e nel corso degli anni articolatasi mediante collaborazione con strutture professionali autonome ed esterne, facenti capo al V. ed all’A., che forniva soluzioni fraudolente alla propria clientela -fra cui si annoveravano vari e consistenti gruppi imprenditoriali – consistite in operazioni di sottrazione fraudolenta al pagamento dell’imposta mediante distrazione di beni, di autofinanziamento attraverso operazioni di leasing e di riciclaggio, reimpiego di beni e denaro, operazioni realizzate con l’ausilio ed il contributo degli attuali imputati che hanno sfruttato la loro professionalità di commercialisti».

D’altronde, la doglianza è espressa in termini assolutamente generici, limitandosi ad una mera enunciazione, che omette anche di indicare quali elementi concreti, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero potuto giustificare una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi della menzionata norma processuale.

Il ricorso è, dunque, inammissibile ed alla relativa declaratoria consegue, a mente dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura indicata in dispositivo.

La questione di diritto, investita dal ricorso del V., che deve essere esaminata dalle Sezioni Unite, è la seguente: «se la circostanza aggravante ad effetto speciale della ed.  transnazionalità, prevista dall’art.  4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sia compatibile con il reato di associazione per delinquere o sia applicabile ai soli reati fine».

In limine, va riconosciuta la piena ammissibilità della censura espressa sul punto dal ricorrente V., ancorché lo stesso imputato abbia patteggiato la pena, peraltro sul presupposto della sussistenza dell’anzidetta circostanza.

Si tratta, infatti, di doglianza afferente alla definizione della fattispecie incriminatrice, in forma semplice od aggravata.

Orbene, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Neri, Rv. 215825).

Il tema anzidetto ha costituito oggetto di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, nei termini già segnalati dall’Ufficio del Massimario con relazione n. 15 del 18 aprile 2011.

Ed invero un primo orientamento è espresso – in tema di associazione per delinquere dedita al narcotraffico, prevista dall’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – da Sez. 5, n. 1937 del 15/12/2010, dep. 21/01/2011, Dalti, Rv. 249099, secondo cui la speciale aggravante è concettualmente ed ontologicamente incompatibile con l’ipotesi associativa, sul riflesso che la detta circostanza presuppone l’esistenza del gruppo criminale organizzato e può accedere, pertanto, ai soli reati costituenti la diretta manifestazione dell’attività del gruppo (ed. reati-fine dell’associazione) ovvero di quelli ai quali il gruppo abbia prestato un contributo causale.

Il secondo orientamento – nel senso dell’applicabilità della circostanza aggravante anche al reato associativo – è, invece, sostenuto da un maggior numero di pronunce emesse da diverse Sezioni: in particolare, la Terza Sezione con sentenze n. 27413 del 26/6/2012, Amendolagine, Rv. 253146; n. 11969 del 24/2/2011, Rossetti, Rv. 249760; n. 35465 del 14/07/2010, Ferruzzi, Rv. 248481; n. 10976 del 14/01/2010, Zhu, Rv. 246336; la Prima Sezione, con sentenza n. 31019 del 06/06/2012, Minnella, Rv. 253280; e, da ultimo, la stessa Quinta Sezione, con pronuncia n. 1843 del 10/11/2011, Mazzieri, Rv. 253481, emessa, peraltro, in riferimento alla stessa vicenda sostanziale oggetto del presente giudizio, seppur nei confronti di altro imputato.

All’esame della questione di diritto giova premettere un breve richiamo al contesto normativo di riferimento.

L’art. 4 della legge n. 146 del 2006, recante l’intestazione: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001», così dispone:

«1. Per i reati previsti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. – 2. Si applica altresì il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.».

Si tratta, in tutta evidenza, di circostanza “speciale” – in quanto applicabile solo a determinati reati, ritenuti gravi siccome puniti con pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione – e, ad un tempo, “ad effetti speciali”, in ragione dell’entità dell’aumento di pena previsto, superiore ad un terzo, ai sensi dell’art. 63, comma 3, cod. pen.

All’operatività dell’aggravante è stato esteso il divieto di bilanciamento con le circostanze attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e 114 cod. pen., previsto, per reati connessi ad attività mafiose, dall’art. 7, comma 2, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ad eloquente sottolineatura della particolare pericolosità attribuita dal legislatore a fatti-reato alla cui realizzazione abbia dato un contributo causale un gruppo criminale organizzato «impegnato in attività criminali in più di uno Stato».

La lettura della norma in parola non può andare disgiunta -nell’ineludibile esigenza di una prospettiva sistematica – dall’esame di quella immediatamente precedente, che, recando la definizione di “reato transnazionale”, è con essa intimamente connessa, nell’assumere un ruolo di indubbia centralità nella complessiva impalcatura della disciplina in questione.

L’art. 3 dispone: «Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:- a) sia commesso in più di uno Stato;- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo intervenga in un altro Stato;- e) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;- ó) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».

Com’è fatto palese dalla riferita intestazione, la legge n. 146 del 2006 autorizza la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite, sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000, correntemente intesa “Convenzione di Palermo” o TOC Convention (da Transnational Organized Crime Convention). I Protocolli aggiunti alla Convenzione, cui si fa espresso richiamo per farne parte integrante, riguardano, rispettivamente, il traffico di immigrati clandestini (smuggling), la tratta degli esseri umani (trafficking), con specifico riferimento allo sfruttamento di donne e bambini (exploitation),ed il traffico di armi da fuoco e relative munizioni.

Scopo della Convenzione – efficacemente scolpito dall’art. 1 – è quello di promuovere la cooperazione degli Stati-parte per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace.

A fronte del dilagare di forme di criminalità organizzata travalicanti le frontiere nazionali, la comunità internazionale ha preso coscienza della pericolosità di siffatta fenomenologia e della necessità che, ai fini di una più efficace azione di contrasto, vengano adottate risposte capaci di rapportarsi alle nuove metodologie delle organizzazioni criminali. In questa prospettiva di condivisione si è cercato di rendere, quanto più possibile, omogeneo il piano di azione degli Stati-membri, mediante l’obbligo convenzionale di incriminare determinate tipologie di attività illecite riconducibili a gruppi criminali internazionali (ed anche la mera partecipazione ad essi, ai sensi dell’art. 5) e la previsione di forme dì cooperazione giudiziaria e di polizia per rendere più efficaci gli strumenti investigativi, in un quadro concertato di specifiche procedure di assistenza giudiziaria, estradizione, trasferimento dei giudizi, sequestro e confisca dei proventi di reato e quant’altro.

D’altronde, già da tempo, in ambito internazionale, si era avuta chiara percezione della pericolosità di aggregazioni attive in ambito transfrontaliera: eloquente segno, in tal senso, è costituito dall’elaborazione pattizia della nozione “organizzazione criminale” recepita dall’art. 1 dell’Azione comune 98/733/GAI, relativa alla punibilità della partecipazione a consorterie criminali negli Stati membri dell’Unione Europea, adottata il 21 dicembre 1998 dal Consiglio dell’U.E.

Anzi, proprio sulla relativa formulazione («Ai fini della presente azione comune, per organizzazione criminale si intende l’associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, reati che costituiscono un fine in sé ovvero un mezzo per ottenere profitti materiali e, se del caso, per influenzare indebitamente l’operato delle pubbliche autorità») sembra disegnata la nozione di gruppo organizzato criminale ora in esame.

L’esigenza della previsione di un obbligo d’incriminazione delle fenomenologie delinquenziali in forma organizzata va apprezzata sul rilievo che alla tradizione giuridica e culturale di alcuni Stati aderenti era estranea l’elaborazione dell’associazionismo criminale, capace di sostanziare autonome configurazioni di reato. Il nostro ordinamento, invece, sin dal lontano 1930, incriminava espressioni di delinquenza plurisoggettiva, dalla forma più elementare del concorso di persone, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., a quella più complessa dell’associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. Successivamente, sono state, via via, tipizzate peculiari fenomenologie di aggregazione, come, tra le altre, l’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di cui all’art. 291-quater d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; l’associazione di tipo mafioso, di cui all’art. 416-6/s cod. pen.; l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui all’art. 74 T.U stup.; sino alla violenza sessuale di gruppo prevista dall’art. 609-oct/es cod. pen. e alle forme di discriminazione razziale di cui all’art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654, che utilizza, alternativamente, le nozioni di organizzazione, associazione, movimento o gruppo.

Tornando, ora, alla legge di ratifica, il combinato disposto degli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006 consente, intanto, di affermare che, per conformazione morfologica e strutturale, la transnazionalità non è elemento costitutivo di un’autonoma fattispecie delittuosa, destinata ad incrementare il già cospicuo novero di illeciti dell’universo penale. Si tratta, invece, di una peculiare modalità di espressione, o predicato, riferibile a qualsivoglia delitto (con esclusione, quindi, delle contravvenzioni), a condizione che lo stesso, sia per ragioni oggettive sia per la sua riferibilita alla sfera di azione di un gruppo organizzato operante in più di uno Stato, assuma una proiezione transfrontaliera.

Il “reato transnazionale” è, dunque, nozione definitoria che si ricava dall’insieme degli elementi costitutivi di un comune delitto e di quelli specifici, positivamente previsti.

In particolare, il citato art. 3 àncora la qualificazione della transnazionalità al concorso di tre distinti parametri.

Il primo è connesso alla gravità del reato, determinata in ragione della misura edittale di pena (non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione), dunque sulla base di un coefficiente di gravità non flessibile, bensì predeterminato, peraltro in conformità della nozione di reato grave recepita dalla stessa  Convenzione,  che,  nel “glossario” offerto dall’art.  2,  qualifica “reato grave” proprio la condotta sanzionabile «con una pena privativa della libertà personale di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata».

Il secondo criterio prevede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato. Il lemma “coinvolto” che figura nel testo normativo è sicuramente inusuale nel lessico penalistico, evocando espressioni di vago tenore colloquiale o di conio prettamente giornalistico.

Si tratta, in realtà, della mera trasposizione letterale del termine che figura nel testo della Convenzione (dall’inglese involving), ove assume una significazione volutamente generica, capace di compendiare, proprio per ampiezza di formulazione, diversi modelli ordinamentali di incriminazione del fenomeno lato sensu associativo, Vassociation de malfaiteurs, propria dei sistemi di civil law,, l’associazione per delinquere di stampo mafioso, tipicamente italiana, e la conspiracy, tradizionale strumento di contrasto giudiziario alla criminalità organizzata nei sistemi penali di common law, in cui è, notoriamente, meno netta la distinzione tra concorso di persone e fattispecie associative.

Nondimeno, trattandosi di approccio solo definitorio, può ritenersi che il termine alluda, genericamente, a qualsivoglia forma di riferibilità del fatto-reato all’operatività di un gruppo criminale organizzato (quale esso sia e tout court indicato, ossia indipendentemente dal suo impegno in attività criminali commesse in più di uno Stato, come invece richiesto, più oltre, dalla previsione sub e); in breve, deve trattarsi di espressioni di criminalità in forma organizzata, sicché è agevole il rilievo che la dimensione organizzativa è componente coessenziale della  complessa     fenomenologia criminale     in     questione.

L’oggettiva “riferibilità”, secondo l’interpretazione offerta dalle prime riflessioni dottrinarie sul tema, può essere intesa in termini di interrelazione biunivoca, ossia come contributo alla commissione del reato offerto da uno o più adepti del gruppo criminale organizzato, in adempimento del programma criminale dello stesso sodalizio, ovvero come vantaggio che al gruppo oggettivamente derivi, comunque, dall’attività delittuosa da altri posta in essere.

Il terzo parametro si sostanza, invece, di uno degli elementi che la norma prevede, stavolta, in forma alternativa: commissione del reato in più di uno Stato (a), commissione in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato (b);commissione in uno Stato, ma implicazione in esso di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato (e); commissione in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato (d).

La formalizzazione del connotato di transnazionalità, ancorché priva di specifico contenuto precettivo e sanzionatorio, non assolve, però, ad esigenza meramente definitoria o descrittiva, ma è, invece, foriera di rilevanti effetti sul piano della disciplina sostanziale e processuale. Già questo lascia, chiaramente, intendere che la connotazione in parola non è fine a se stessa, in quanto implica che, proprio per le dette ricadute, il fatto delittuoso cui inerisce debba considerarsi, eo ipso, più grave rispetto alla forma ordinaria, in ragione del coefficiente di maggiore pericolosità che l’ordinamento interno, in ottemperanza dei menzionati obblighi convenzionali, era chiamato ad attribuire alla peculiare fenomenologia della criminalità organizzata transnazionale.

Si intende fare riferimento, tra gli altri effetti, alla previsione della responsabilità amministrativa degli enti di cui all’art. 10 legge n. 146 del 2006, che, proprio nel caso di commissione di uno dei reati previsti dall’art. 3, sancisce l’applicabilità di particolari sanzioni amministrative in misura determinata; alla confisca obbligatoria anche per equivalente prevista dall’art. 11 della stessa normativa proprio per i reati di cui al detto art. 3; all’estensione dei poteri di indagine del pubblico ministero «nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale», allo scopo dii assicurare la confisca, nella massima estensione possibile, dei proventi dell’attività illecita, ai sensi dell’art. 12; all’attribuzione al Procuratore distrettuale antimafia delle stesse competenze conferite al procuratore della Repubblica ed
al questore in tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali, come previsto – sempre per i reati di cui al menzionato art. 3 – dal successivo art. 13; alla possibilità del trasferimento di processi penali (già prevista dall’art. 21 della Convenzione), che deve aver luogo esclusivamente nella forme e nei limiti degli accordi internazionali.

Dunque, tutta una serie di effetti “a cascata” che, come si è detto, valgono a conferire al reato transnazionale uno specifico rilievo rispetto ad identica forma delittuosa priva di siffatta caratterizzazione.

Limitandosi ad introdurre una norma meramente definitoria, l’art. 3 non prevede, quindi, sanzione alcuna. Invece, il successivo art. 4 introduce una speciale aggravante per il reato “grave” che sia commesso con il “contributo” di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

Dal raffronto delle due disposizioni balza evidente come la previsione della particolare aggravante sia stata modellata su uno soltanto degli elementi alternativi rilevanti ai fini della definizione della transnazionalità, ossia quello di cui alla lettera e). La circostanza è, dunque, “ritagliata” dalla definizione anzidetta con operazione selettiva, che per una sola delle ipotesi di transnazionalità – cioè la “implicazione” di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato – ha previsto l’aggravamento di pena.

Potrebbe discutersi circa l’individuazione della ratio di una simile scelta, ma ciò che conta è che essa non appare improntata ad irragionevolezza, ponendosi, anzi, in sintonia con le precipue finalità della Convenzione, come sopra indicate, tenuto peraltro conto della disposizione di cui all’art. 34, comma 3, secondo cui «ciascuno Stato Parte può adottare misure più rigide o severe di quelle previste dalla presente Convenzione per prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale».

La previsione dell’aggravante resta, ovviamente, inglobata nella più ampia nozione di transnazionalità, in termini plasticamente rappresentabili con la configurazione geometrica dei centri concentrici.

E’ agevole, allora, inferire che non è il reato transnazionale in sé soggetto ad aggravamento di pena, mentre la sussistenza della speciale aggravante dell’art. 4 legge n. 146 del 2006 è, invece, già di per sé, sintomo univoco di transnazionalità, di talché il reato comune aggravato è sempre – e necessariamente – reato transnazionale, ai fini della stessa legge di ratifica.

All’atto dell’estrapolazione dal novero dei parametri di trans nazionalità di una sola delle ipotesi previste dall’art. 3 si è, poi, avuta la singolare trasposizione semantica dal lemma “implicato”, contenuto nella lett. e) («in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato» – termine sostanzialmente coincidente con quello “coinvolto”) – nel sintagma, contenuto nell’art. 4, «dato il suo contributo» («Per i reati […] nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato»). Dall’atecnica ed aspecifica formula: “implicazione” si è, dunque, passati ad una locuzione ben più consona al patrimonio lessicale penalistico. “Dare il contributo”, infatti, è null’altro che prestare un apporto causalmente rilevante, in chiave di causalità materiale, nel senso che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, deve essere stata determinata, od anche solo agevolata, in tutto od in parte, dall’apporto deterministico – quale esso sia – di un gruppo criminale organizzato transnazionale.

L’inequivoca formulazione della norma, nello specifico richiamo al contributo causale di un gruppo criminale organizzato, non consente la diversa opzione ermeneutica dell’applicabilità dell’aggravamento ad ogni ipotesi di transnazionalità, nel concorso delle condizioni previste dall’art. 3 legge n. 146 del 2006, ogni qual volta, cioè, il reato sia comunque riconducibile alla sfera di operatività di un gruppo organizzato transnazionale.

Se è vero, infatti, che uno degli indici della transnazionalità ed. soggettiva è il “coinvolgimento” di un gruppo criminale organizzato transnazionale, è pur vero che, per l’intervento selettivo del legislatore, ai fini dell’aggravamento di pena è necessario un più elevato coefficiente di coinvolgimento, ossia la prestazione di un contributo causale alla commissione del reato, giacché – per quanto si è detto – solo siffatta situazione, per discrezionale scelta del legislatore, è ritenuta di maggiore gravità ed allarme sociale.

Il generico riferimento normativo a qualsiasi reato, purché ad esso si accompagni la previsione sanzionatoria di cui si è detto, porta allora a ritenere che l’apporto causale di un gruppo siffatto possa spiegarsi nei confronti di qualsivoglia espressione delittuosa, e dunque anche di quella associativa. Alla stregua dei dati normativi e delle linee ispiratrici della Convenzione non è dato, infatti, ravvisare ragione alcuna perché la particolare aggravante possa applicarsi ai soli reati-fine e non anche al reato associativo, che costituisce il mezzo per la relativa consumazione.

Non esiste, dunque, alcun motivo – né d’ordine testuale né d’ordine logico-sistematico – per ritenere l’incompatibilità della speciale aggravante con quest’ultimo reato.

Resta da dire che nessuna diretta rilevanza, ai fini della soluzione della quaestio iurìs in esame, può assumere il riferimento all’art. 10 della legge n. 146 del 2006, che prevede, tra i reati transnazionali che comportano responsabilità amministrativa degli enti, proprio i reati associativi di cui agli artt. 416 e416-bis cod. pen. Ed infatti, la norma anzidetta può, semmai, costituire conferma del fatto che anche il reato associativo possa assumere connotato di transnazionalità, ma nulla dice sull’applicabilità al detto reato dell’aggravante di cui all’art. 4.

Il rilievo argomentativo sul quale si fonda il percorso motivazionale della sola sentenza che si è espressa in favore dell’incompatibilità, ossia la citata Sez. 5 Dalti, risente in tutta evidenza di un equivoco di fondo, ossia del convincimento che l’associazione per delinquere si identifichi nel gruppo criminale organizzato ovvero si sovrapponga ad esso («La circostanza presuppone l’esistenza del gruppo criminale organizzato e può accedere pertanto ai reati costituenti la diretta manifestazione dell’attività del gruppo, ed. reati- fine dell’associazione, ovvero di quelli ai quali il gruppo abbia prestato un contributo causale. Il reato associativo, per contro, non è qualificato da tale elemento circostanziale ove si consideri che l’associazione criminosa è la qualificazione giurìdica del “gruppo criminale organizzato”, speculare allo stesso, e non una proiezione esterna, un quid pluris, cui il gruppo “abbia dato il suo contributo”»). In tale logica, se il gruppo criminale organizzato, il cui apporto è presupposto dell’aggravante, non fosse altro che la contestata associazione per delinquere,   non   sarebbe   ovviamente   ipotizzabile   l’esistenza   di   un gruppo criminale che contribuisca all’esistenza di se stesso; donde, la ritenuta riferibilita del contributo ai soli reati fine.

Invece, la formulazione normativa dell’aggravante, nella parte in cui evoca il contributo causale, lascia chiaramente intendere che presupposto indefettibile della sua applicazione è la mancanza di immedesimazione, richiedendo -piuttosto – che associazione per delinquere e gruppo criminale organizzato si pongano come entità o realtà organizzative affatto diverse. La locuzione “dare contributo” postula, infatti, “alterità” o diversità tra i soggetti interessati, ossia tra soggetto agente (il gruppo organizzato) e realtà plurisoggettiva (trattandosi, appunto, di aggregazione delinquenziale) beneficiaria dell’apporto causale. D’altronde, le espressioni: “associazione per delinquere” e “gruppo organizzato”, al di là dell’improprio uso promiscuo che può talora farsi nel linguaggio corrente, non esprimono, in chiave giuridica, entità omogenee o concettualmente sovrapponibili.

Ed invero, quanto alla nozione “gruppo criminale organizzato” – che il legislatore non ha ritenuto definire – non può che farsi riferimento alla definizione offerta dalla stessa Convenzione, che, del resto, proprio in forza della legge di ratifica ed esecuzione n. 146 del 2006, è stata recepita, nella sua interezza, nel nostro ordinamento giuridico.

Orbene, a mente dell’art. 2, punto a) della detta TOC Convention, “gruppo criminale organizzato” è «un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale».

Il punto e) dello stesso art. 2, reca, poi, la definizione di “gruppo strutturato”, da intendere come gruppo «che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata».

Si tratta, allora, di nozione composita, dai tratti descrittivi ben distinti da quelli che connotano le nozioni di concorso di persone nel reato di cui all’art. 110 cod. pen. e di associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen.

“Gruppo organizzato” è, certamente, un quid pluris rispetto al mero concorso di persone (Sez. 6, n. 7470 del 21/01/2009, Colombu, Rv. 243038), ma è – con pari certezza – un minus rispetto alla associazione per delinquere. Per la sua configurazione è, infatti, richiesta soltanto una certa stabilità dei rapporti, un minimo di organizzazione senza formale definizione dei ruoli, la non occasionalità od estemporaneità della stessa, la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale; invece, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 416 cod. pen., anche alla luce di ricorrente lettura di questa Corte, occorrono un’articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione dei ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati (tra le altre, Sez. 6, n. 3886 del 07/11/2011, dep. il 31/01/2012, Papa, Rv. 251562). Il contesto strutturale-organizzato deve essere, insomma, funzionale alla realizzazione di un numero indefinito di delitti, senza che, ai fini della configurazione normativa, sia richiesto anche il teleologismo finanziario o comunque materiale dell’azione della consorteria, derivando – di fatto – l’eventuale profitto dall’apporto dei singoli reati-fine, alla cui esecuzione sia funzionalmente preordinato.

È ovvio poi che, ove il gruppo organizzato assuma siffatti connotati, diventi esso stesso associazione per delinquere e, in tal caso, vi sarà sicura sovrapposizione od immedesimazione delle due entità.

Nell’ipotesi di cui all’art. 4, invece, siffatta immedesimazione non deve assolutamente sussistere, giacché – per quanto si è detto – la previsione del contributo causale implica diversità soggettiva, ossia l’esistenza di due distinte realtà organizzative, nel senso che il gruppo criminale organizzato, peraltro impegnato in attività criminali in più di uno Stato, deve aver contribuito alla commissione del reato associativo, cioè alla costituzione od all’agevolazione, in qualsiasi forma, dell’associazione formatasi ed operante in ambito nazionale.

Dalla sfera di operatività della circostanza aggravante deve, quindi, essere espunta l’ipotesi in cui il gruppo organizzato sia esso stesso associazione per delinquere. D’altronde, in uno al dato ontologico dell’immedesimazione, all’applicabilità dell’aggravante osterebbe, sul piano formale, il chiaro disposto normativo dell’art. 61 cod. pen., secondo cui le circostanze, positivamente previste, aggravano il reato «quando non ne sono elementi costitutivi».

Deve pure essere espunta l’ipotesi che l’associazione abbia sue articolazioni periferiche in altri Stati od anche l’ipotesi che parte dei sodali della stessa consorteria operino all’estero oppure gli effetti sostanziali dell’attività della stessa consorteria si producano oltre confine.

In questi casi, infatti, il reato associativo assume, di per sé, connotato di transnazionalità, ai sensi dell’art. 3 legge n. 146 del 2006, ma la sua commissione non è il risultato dell’apporto contributivo di un gruppo organizzato “esterno”, nei termini della sola evidenza fattuale, che, per quanto si è detto, il legislatore – nella sua discrezionale valutazione – ha ritenuto di tale gravità da comportare aggravamento di pena.

Dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 3 e 4 della legge di ratifica emerge, quindi, chiaramente, che, ai fini della configurazione della speciale aggravante in esame, non è affatto necessario che il reato in questione venga commesso anche all’estero, ben potendo restare circoscritto in ambito nazionale, come, correttamente, ritenuto da Sez. 5, n. 1843 del 10/11/2011, Mazzieri (in senso contrario, Sez 3, n. 35465 del 14/07/2010, Ferruzzi, Rv. 248481, che reputa, invece, necessario che la stessa struttura associativa sia impegnata in attività realizzate in più di uno Stato); né che l’associazione per delinquere operi anche in paesi esteri (Sez. 1, n. 31019 del 06/06/2012, Minnella, Rv. 253280). Non è neppure necessario che del sodalizio criminoso facciano parte soggetti operanti in paesi diversi (Sez. 3, n. 27413 del 26/06/2012, Amendolagine, Rv 253146; Sez. 3, n. 10976 del 14/01/2010, Zhu, Rv 246336), posto che – per quanto si è detto – quel che occorre, ai fini dell’operatività dell’aggravante, è che alla commissione del reato oggetto di aggravamento abbia dato il suo contributo un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale.

Nell’individuazione dell’ambito concettuale del “contributo causale” non può certo sottacersi che, dal punto di vista del sistema penale interno, “contribuire” alla realizzazione di un reato implica compartecipazione delittuosa e, dunque, concorso nella relativa commissione. Ma siffatta evenienza non collide, di certo, con la sfera di previsione della norma di cui all’art. 4, in quanto le due ipotesi attengono a distinti versanti concettuali: uno, afferente al gruppo in sé considerato; l’altro, all’eventuale partecipazione e responsabilità di taluni suoi componenti. Insomma, il gruppo organizzato può aver contribuito alla costituzione del sodalizio delittuoso (il quale, ad esempio, si sia formato proprio nella prospettiva dell’apporto logistico e funzionale di un gruppo operante all’estero), senza che tutti i suoi componenti possano poi – secondo il diritto interno – ritenersi partecipi, o concorrenti esterni, del reato associativo commesso in ambito nazionale. Si tratta, a ben vedere, di un principio mutuato dalla elaborazione giurisprudenziale in tema di associazione per delinquere, secondo cui la partecipazione ad una consorteria criminale non comporta, eo ipso, l’imputabilità a tutti i sodali dei reati-fine dalla stessa pianificati.

Il riferimento non deve ritenersi poco pertinente, ove si consideri che il gruppo criminale organizzato transnazionale può anche essere stato costituito in Italia ed avere qui sede operativa, restando, quindi, soggetto alla giurisdizione nazionale.

E’, dunque, pacifico che, «in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell’ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sé solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all’organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacché dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all’attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall’ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di “posizione” o da “riscontro d’ambiente”» (Sez. 6, n. 3194 del 15/11/2007, dep. 21/01/2008, Saltalamacchia, Rv. 238402; Sez. 6, n. 37115 del 28/09/2007, Vicorito, Rv. 237291).

Applicando siffatti principi alla fattispecie in esame, consegue che, per offrire contezza al maggior tasso di disvalore insito nell’aggravante derivante dall’essersi avvalsi, per la commissione di un reato, del contributo offerto da «un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato», occorre postulare una necessaria autonomia tra la condotta che integra il reato “comune” e quella che vale a realizzare il “contributo” prestato dal gruppo “transnazionale”, giacché, ove i due fatti si realizzassero reciprocamente all’interno di una sola condotta, mancherebbe la ragione d’essere per ipotizzare la diversa – e più grave – lesione del bene protetto. Si avrebbe, in tale ipotesi, un’unica associazione per delinquere “transnazionale”, ossia una fattispecie complessa, secondo il paradigma dell’art. 84, comma primo, cod. pen., in cui la circostanza aggravante – corrispondente, del resto, alla previsione del precedente art. 3, lett. e), legge n. 146 del 2006 – verrebbe a porsi come elemento costitutivo del reato associativo transnazionale. Si tratterebbe, però, non già di un’autonoma fattispecie di reato – non prefigurata dal legislatore della novella e neppure enucleabile in via ermeneutica – bensì di una “ordinaria” associazione per delinquere cui inerisce lo speciale connotato della transnazionalità, con ogni conseguenziale implicazione.

In tale prospettiva, occorre dunque verificare se ed in che limiti il contributo di un gruppo organizzato transnazionale, che in sé potrebbe già presentare, in ipotesi, tutti i connotati per realizzare la fattispecie di una associazione finalizzata alla commissione di determinati delitti – divenendo per ciò stesso perseguibile in base al quadro normativo vigente – possa rappresentare, a sua volta, quella autonoma condotta “aggravatrice” rispetto alla stessa fattispecie associativa.

Ebbene, poiché quel contributo – ancorché realizzato in forma associativa -deve ontologicamente rappresentare una condotta materialmente scissa da quella che è necessaria per realizzare la fattispecie-base, se ne può dedurre che l’aggravante in questione non risulta compatibile con la figura della associazione per delinquere in tutti i casi in cui le due condotte associative coincidano sul piano strutturale e funzionale, dando luogo ad un’unica associazione transnazionale.

Ove, invece, l’associazione per delinquere “basti a se stessa”, nel senso che i relativi associati o parte di essi ed il programma criminoso posto a fulcro del sodalizio realizzino il fatto-reato a prescindere da qualsiasi tipo di contributo esterno, ben può immaginarsi che, a tale condotta, altra (e autonoma) se ne possa affiancare, al fine di estendere le potenzialità e Yagere del sodalizio in campo internazionale; con la conseguenza che, ove un siffatto contributo sia fornito da persone che in modo organizzato sono chiamate a prestare tale collaborazione, non potrà negarsi che il reato-base assuma dei connotati di intrinseca maggiore pericolosità, tale da giustificare l’applicazione della aggravante in questione. Il tutto, ovviamente, a prescindere dalla circostanza che il contributo offerto dal “gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato” renda, poi, quello stesso gruppo partecipe o concorrente nel reato associativo “comune”, posto che è proprio quel contributo a rappresentare il quid pluris che giustifica la ratioaggravatrice, che non può certo ritenersi assorbita dalle regole ordinarie sul concorso nei reati.

In conclusione, con riferimento alla questione sottoposta alle Sezioni Unite, deve essere affermato il principio di diritto secondo il quale «/a speciale aggravante dell’art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, è applicabile al reato associativo, sempreche il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione stessa».

Alla stregua delle superiori premesse, può ora procedersi all’esame delle ragioni di censura che sostanziano il ricorso del V.

Il primo motivo – relativo al deficit motivazionale in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., con particolare riferimento ai reati-fine specificamente indicati – è inammissibile per palese infondatezza, per motivi affatto identici a quelli già espressi con riferimento ad analoga censura del ricorso di A..

Ed infatti, anche con riferimento alla posizione del V., il giudice a quo ha adempiuto all’obbligo motivazionale, sìa pure nella forma contratta propria della sentenza di patteggiamento. Sufficiente, all’uopo, deve ritenersi il compiuto richiamo alle risultanze dell’attività investigativa, con specifico riferimento ai delitti-scopo indicati nei capi d’imputazione.

Il secondo motivo, che involge espressamente la problematica della compatibilità dell’aggravante di cui all’art. 4 legge n. 146 del 2006 con il reato associativo, rimessa alla cognizione delle Sezioni Unite, è invece destituito di fondamento, per le ragioni che – per quanto si è detto – militano a sostegno della tesi dell’applicabilità della detta aggravante.

Alla stregua di siffatte ragioni va, ora, osservato che, la formulazione dell’addebito ed il testo della pronuncia impugnata non consentono, in punto di fatto, di ritenere che, nella fattispecie, vi fosse quell’immedesimazione tra associazione per delinquere e gruppo criminale organizzato transnazionale che escluderebbe, di per sé, l’applicabilità della stessa aggravante. Il contributo di un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato emerge dalla complessiva impalcatura della prospettazione accusatoria, come trasfusa nei capi d’imputazione, specie con riferimento all’apporto organizzato di prestanome e di altri referenti operanti all’estero (come ritenuto nella stessa vicenda sostanziale da Sez. 5, n. 1843 del 10/11/2011, Mazzieri, sia pure con riferimento alla posizione di altro imputato, giudicato separatamente); e comunque costituisce circostanza di fatto il cui accertamento esula dalle attribuzioni di questa Corte Suprema, rappresentando necessario, implicito, postulato sul quale si è perfezionato il consenso negoziale recepito dalla pronuncia in esame.

Il terzo motivo – afferente alla contestata sussistenza dell’aggravante di cui ai menzionato art. 4 con riferimento ai reati di bancarotta fraudolenta impropria – è destituito di fondamento, posto che, esprimendo insindacabile apprezzamento di merito, la sentenza impugnata, sia pure in forma succinta, così come si conviene ad una pronuncia di patteggiamento, ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi dell’aggravante in questione sul rilievo che alla commissione dei reati aveva dato il suo contributo «un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, che peraltro aveva reso possìbile il trasferimento all’estero, in Inghilterra e Bulgaria, delle sedi delle società poi dichiarate fallite ed oggetto delle condotte distrattive».

Priva di fondamento è anche la doglianza che sostanzia il quarto motivo, riguardante la pretesa inapplicabilità dell’aggravante della transnazionalità ai reati tributari, contestati in rubrica ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, sul duplice riflesso dell’anteriorità di molti dei fatti oggetto di contestazione rispetto all’entrata in vigore del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, all’art. 29, ha sostituito l’originario testo del menzionato art. 11; e dell’asserita incompatibilità della stessa aggravante con la fattispecie di reato tributario in questione.

Entrambi i profili di censura sono privi di pregio, posto che la precedente formulazione normativa del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte comminava la pena da sei mesi a quattro anni, dunque non inferiore, nel massimo, alla misura di anni quattro, che, ai sensi del menzionato art. 4 legge n. 146 del 2006, costituisce l’indice di gravità richiesto dal legislatore ai fini dell’applicabilità dell’aggravante; e che non vi sono ragioni di sorta per escludere il connotato di transnazionalità al reato tributario grave, alla cui commissione abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato in ambito transnazionale, così come richiesto dalla stessa disposizione, che – per quanto si è detto – è astrattamente applicabile ad ogni tipo di reato, purché grave.

Il quinto motivo – che lamenta mancata applicazione dell’art. 8 della legge 12 luglio 1991, n. 203, ai fini della reclamata esclusione del divieto di bilanciamento di cui al precedente art. 7, comma 2 – è inammissibile, non risultando in atti il presupposto fattuale della menzionata previsione normativa consistente nella dissociazione e nel ravvedimento operoso dell’imputato, a parte poi che la detta norma non risulta richiamata nella piattaforma negoziale, che, peraltro, escludeva correttamente l’aggravante di cui all’art. 4 legge n. 146 del 2006 dal bilanciamento con le reclamate attenuanti generiche.

Nell’esame del sesto motivo, riguardante la pretesa illegittimità della disposta confisca per equivalente, occorre fare riferimento alle ragioni in forza delle quali il giudice a quo ha ordinato la misura ablatoria.

Dal testo del provvedimento impugnato risulta che la confisca per equivalente, disposta ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen., ha riguardato i reati tributari ed il reato associativo. In particolare, il titolo normativo in virtù del quale la misura è stata disposta si riconnette alla previsione dell’art. 11 della legge n. 146 del 2006 per i reati aventi carattere dì transnazionalità ed all’art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i reati tributari di cui all’art. 11 d.lgsl. 10 marzo 2000, n. 74.

Il richiamato art. 11 della legge n. 146 del 2006 (rubricato: “Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente”), ha previsto che «per i reati di cui all’articolo 3 della presente legge [ossia per tutti quelli connotati di transnazionalità], qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo».

Presupposto normativo per l’applicazione della nuova ipotesi di confisca per equivalente è, dunque, il carattere di transnazionalità del reato, che, nel caso di specie, può essere ritenuto – per quanto si è detto – in ragione degli stessi presupposti fattuali integranti la speciale aggravante di cui all’art. 4 legge n. 146 del 2006. La confisca può, dunque, legittimamente riguardare sia il reato associativo che i reati tributari per i quali l’aggravante è stata contestata.

Invece, per i reati tributari, per i quali la detta aggravante non risulta contestata, la confisca per equivalente è applicabile a norma dell’art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha esteso l’applicabilità dell’art. 322-ter cod. pen., e dunque della confisca per equivalente ai reati tributari specificamente indicati, tra i quali figura, appunto, quello contestato nel presente giudizio ai sensi dell’art. 11 del d.lgsl. n. 74 del 2000.

Secondo l’insegnamento di questa Corte regolatrice la disposizione da ultima richiamata non opera retroattivamente, in ragione della peculiare natura dell’istituto, di matrice “eminentemente sanzionatorìa” (così Corte Cost. ord. n. 97 dell’I 1/03/2009), di talché non è estensibile ad esso la regola dettata dall’art. 200 cod. pen., in forza della quale le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione (così Sez. 2, n. 21566 del 08/05/2008, Puzella, Rv. 240910; v. inoltre, sulla stessa linea, tra le altre, Sez. 5, n. 11288 del 26/01/2010, Natali, Rv. 246362; Sez. 6, n. 13098 del 18/02/2009, Molon, Rv. 243127; Sez. 3, n. 39172 del 24/09/2008, Canisto, Rv. 241033). Di talché, per i reati in contestazione occorre fare riferimento alla data di commissione, atteso che la misura ablatoria in questione può trovare applicazione solo per i fatti successivi al 1° gennaio 2008, data dell’entrata in vigore della menzionata legge n. 244 del 2007, ai sensi dell’art. 1, comma 164, della stessa normativa.

Orbene, risulta dal testo della sentenza impugnata che i reati (diversi da quello associativo sub 1, contestato sino al 26 aprile 2012, data della sentenza di patteggiamento), per i quali è stato individuato il profitto nei limiti del quale è stata disposta la confisca nei confronti del V., sono quelli di cui ai capi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 29, 30, 31 e 32.

Avuto riguardo al nomen iuris ed alla data di contestazione di ciascun reato, è possibile delineare il seguente prospetto riepilogativo:

(capo 3) ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 4 legge n. 146 del 2006 e 11 d.lgs. n. 74 del 2000, fino al 18 febbraio 2010;

(capo 4) ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 4 legge n. 146 del 2006, 216-219 e 223 legge fall., il 17 febbraio 2011, data del fallimento della s.r.l. Gestione Galvanica;

(capo 5) ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 4 legge n. 146 del 2006, il d.lgsl. n. 74 del 2000, sino al 18 febbraio 2010;

(capo 6) ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 223, comma secondo, n. 2, legge fall., il 15 dicembre 2010, data del fallimento della s.r.l. Gestione Zinco;

(capo 7) ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 4 legge n. 146 del 2006, 11 d.lgsl. n. 74 del 2000, fino al 18 febbraio 2010;

(capo 8) ai sensi degli artt. 110 cod.pen., 4 legge n. 146 del 2006, 223, comma secondo, n. 2, legge fall., il 30 novembre 2010, data del fallimento della s.r.l. Gestione Meccanica (già CAMI s.r.l.);

(capo 26) ai sensi degli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 4 legge n. 146 del 2006 e 11 d.lgs. n. 74 del 2000, sino all’8 gennaio 2007;

(capo 29) ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, sino al 31 ottobre 2009;

(capo 30) ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 4 legge n. 146 del 2006 eli d.lgs. n. 74 del 2000, sino al febbraio 2007;

(capo 31) ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 4 legge n. 146 del 2006, 216, 219, 223, comma primo, legge fall., il 19 marzo 2008, data del fallimento della s.r.l. Servizi Integrati di Elaborazione Dati;

(capo 32) ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, il 31 ottobre 2009.Dall’anzidetta elencazione risulta che soltanto per due reati, quelli ascritti ai capi 29 e 32, non è stata contestata la speciale aggravante di cui all’art. 4 legge n. 146 del 2006. Per essi è però applicabile la confìsca per equivalente ai sensi dell’art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, che – per quanto si è detto – ha esteso l’operatività della confisca per equivalente ai reati tributari specificamente indicati, tra cui anche quello di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Si tratta, infatti, di delitti commessi successivamente al 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della menzionata legge n. 244 del 2007.

Per tutti gli altri reati, compresi quelli tributari, connotati di transnazionalità é, invece, applicabile la nuova ipotesi di confisca per equivalente di cui all’art. 11 legge n. 146 del 2006, in quanto tutti commessi in epoca successiva all’entrata in vigore della detta legge.

La modalità transnazionale di commissione dei reati tributari di cui ai capi 26 e 30 comporta l’applicabilità della confisca ancorché commessi in epoca antecedente al 1° gennaio 2008, proprio in forza del menzionato art. 11, alla stregua del principio, più volte ripetuto, secondo cui la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 4 costituisce univoco sintomo di transnazionalità.

Nessuno degli altri profili che sostanziano l’articolato motivo di impugnazione appare meritevole di accoglimento.

Quanto al primo, riguardante la pretesa insussistenza dell’aggravante della transnazionalità per i reati per i quali è stata contestata, l’infondatezza emerge da quanto sopra evidenziato con riferimento all’adeguatezza della motivazione, pur in forma contratta, in ordine ai presupposti fattuali della speciale circostanza aggravante in questione.

Il rilievo relativo alla pretesa non aggredibilità delle cose costituenti il prodotto, il profitto od il prezzo del reato è pur esso infondato sul riflesso che il giudice a quo ha, compiutamente, dato conto dell’impossibilità di individuare nella sfera patrimoniale dell’imputato le cose che costituivano il prodotto od il profitto dei reati, nei termini di un apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimità, a parte il pur decisivo rilievo che era stato proprio l’imputato ad offrire somme di danaro in sostituzione, in termini evidentemente di equivalenza.

Per quanto concerne, poi, il rilievo espresso in riferimento al reato previsto dall’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui il profitto non coinciderebbe con l’importo dell’imposta evasa, stante la natura di reato di pericolo e non di danno del delitto anzidetto, è agevole osservare che non è revocabile in dubbio che il profitto possa essere costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguente alla consumazione del reato e possa, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi e sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario (Sez. 3, n. 1199 del 02/12/2011, dep. il 16/01/2012, Galiffo, Rv 251893; cfr., pure, Sez. 5, n. 1843 del 2011, Mazzieri, emessa, per quanto si è detto, nello stesso procedimento nei confronti di altro imputato per il quale si era proceduto separatamente). Irrilevante, d’altronde, è il riferimento alla qualificazione del reato in termini di pericolo e non già di danno, posto che, nel caso di specie, emerge chiaramente dall’imputazione che il danno per l’Erario si era comunque già verificato, proprio nella misura ragguagliabile al quantum dell’imposta evasa.

Va, da ultimo, disattesa, per evidente genericità, la deduzione difensiva riguardante la mera possibilità che la disposta confisca abbia superato i limiti consentiti, individuabili, secondo l’insegnamento giurisprudenziale di legittimità, in rapporto all’ammontare complessivo del profitto. D’altronde, la censura in questione postulerebbe indagini di fatto che, notoriamente, non sono consentite in questa sede.

Per quanto precede, il ricorso proposto in favore del V. -globalmente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di M.A. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende; rigetta il ricorso di P. V., che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 31/01/2013

 

 

 

 

 

 

 

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