DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ DELLO STATO

 a cura dell’Avv. Antonio Giuffrida

La parte speciale del codice penale si apre con il Titolo I, dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, che si compone di cinque capi, di cui il primo è dedicato alla tutela della c.d. “personalità internazionale dello Stato”, che quindi deve intendersi diversamente dalla “personalità interna” atteso che a quest’ultima è dedicato un capo a parte all’interno del medesimo Titolo I.

Al fine di chiarire l’oggettività giuridica delle fattispecie in esame occorre collocarle storicamente, da un lato, e interpretarle alla luce dei principi costituzionali, dall’altro.

L’elevazione della “personalità dello Stato” a bene giuridico protetto rappresenta una delle innovazioni del codice Rocco che riflette maggiormente l’ideologia autoritaria del regime fascista. Invero, nell’ambito dei codici preunitari, vi erano numerose fattispecie criminose riconducibili al concetto di “delitto politico” identificate, per lo più, con l’espressione crimen laesae maiestatis, nella quale si facevano rientrare una moltitudine di modelli che avevano come denominatore comune quello di punire ogni comportamento di dissenso o disobbedienza al sovrano.

Il codice Zanardelli del 1889, raggruppando i delitti politici sotto l’oggettività giuridica della “sicurezza dello Stato”, tenta di realizzare un equo contemperamento tra, da un lato, la tutela giuridica della Patria, dello Stato e delle sue Istituzioni e, dall’altro, quella degli individui ad esprimere liberamente il proprio pensiero.

Nel codice Rocco del 1930, invece, lo Stato in quanto tale è oggetto di protezione giuridica in maniera prevalente rispetto all’individuo: da qui la collocazione sistematica delle norme all’apertura della parte speciale del codice penale, la creazione di norme volte alla repressione del mero dissenso politico, nonché il proliferare delle fattispecie di attentato dove si puniscono condotte “non ancora idonee” per il diritto penale.

La stessa Relazione ministeriale sul progetto del codice penale specifica che oggetto della tutela non era solo la sicurezza dello Stato in quanto tale ma “anche tutto quel complesso di interessi politici fondamentali, di altra indole, rispetto ai quali lo Stato intende affermare la sua personalità” e che “vanno dalla saldezza e dalla prosperità economica al migliore assetto sociale del Paese e persino al diritto di conseguire e consolidare quel maggiore prestigio politico che allo Stato possa competere in un determinato momento storico: è evidente, pertanto, che la volontà del legislatore del 1930 era quella di rafforzare l’idea di Stato come “valore in sé” da tutelarsi in maniera prevalente rispetto ad ogni altro interesse, anche quello individuale.

Autorevole dottrina (Manzini) ha sostenuto che oggetto della tutela penale dei delitti in discorso sono gli interessi fondamentali della personalità dello Stato, considerata nei suoi rapporti internazionali concernenti l’esistenza, l’incolumità e l’indipendenza dello Stato e la conservazione di buoni rapporti internazionali, la preservazione dei mezzi di difesa militare, gli interessi di guerra, la fedeltà in affari internazionali, la conservazione delle condizioni necessarie per la compattezza della Nazione di fronte all’estero e per la buona opinione straniera riguardo all’Italia: in altre parole, la salvaguardia della stabilità dell’assetto politico costituzionale.

La dottrina più recente ha posto in dubbio la stessa possibilità che la nozione di personalità dello Stato costituisca un plausibile e legittimo “oggetto giuridico” di categoria, visto che lo stesso non risulta, di regola, offendibile, dai comportamenti penalmente sanzionati dal titolo in esame, le cui fattispecie sarebbero, invero, poste a tutela di ben definiti e plurimi interessi.

Peraltro l’impiego di una tale nozione sembra corrispondere ad una concezione dei rapporti politici che si pone in antitesi con la prospettiva della Costituzione: si è rilevato, in particolare, che l’idea dello Stato persona, quale momento conclusivo della sintesi politica e sbocco categoriale di ogni reato avente dimensione politica, sottintende una concezione totalitaria per la quale come non esiste rapporto politico da cui sia estraneo lo Stato persona così non può darsi reato politico che non si rivolga contro quell’unico soggetto (Padovani).

Nella prospettiva risultante dalla Carta costituzionale, invece, il fulcro della tutela penale, con riguardo alle fattispecie in esame, andrebbe individuato con riferimento non già alla personalità dello Stato, quanto piuttosto agli interessi basilari di una convivenza sociale vista nelle sue forme istituzionali (Romano, Fiandaca-Musco) e, pertanto, un’interpretazione conforme alla Costituzione imporrebbe una riformulazione legislativa dell’oggetto giuridico delle previsioni del titolo in esame, sì da finalizzarle alla tutela non già di una astratta ed indefinibile “personalità dello Stato”, quanto piuttosto degli elementi essenziali della fisionomia costituzionale dell’ordinamento (Gallo-Musco).

Tra l’altro, è stata oggetto di critiche anche la stessa distinzione tra personalità “interna” e “internazionale” dello Stato, sia sotto il profilo classificatorio sia sotto quello concettuale: è evidente, infatti, che stante l’intreccio tra interessi interni ed esterni dello Stato vi sono norme collocate nell’ambito dei delitti contro la personalità interna dello Stato che ben potrebbero rientrare tra quelle contro la personalità internazionale e viceversa.

De iure condendo, si auspica pertanto, da un lato, l’eliminazione di alcune fattispecie non più adatte a tutelare l’attuale assetto democratico e le esigenze di sicurezza del Paese e, dall’altro, una maggiore tipizzazione delle condotte criminose così da rendere le fattispecie penali più compatibili con il principio di offensività.

Le principali problematiche relative ai delitti in questione attengono, da un lato, all’anticipazione della soglia di punibilità ottenuta attraverso la previsione delle fattispecie di attentato e, dall’altro l’introduzione di alcune nuove figure di delitti contro la personalità dello Stato ad opera di una serie di interventi legislativi diretti a fronteggiare il fenomeno del terrorismo.

I DELITTI DI ATTENTATO

 

I delitti di attentato o a consumazione anticipata vengono collocati dogmaticamente, dalla dottrina tradizionale, nell’ambito dei reati di scopo, con i quali si incrimina non l’offesa ad un bene giuridico, ma la realizzazione di certe situazioni che lo Stato ha interesse a che non si realizzino.

Nei reati di scopo, a differenza di quanto accade nei reati di offesa in cui la lesione o la messa in pericolo di un preesistente bene giuridico costituisce elemento tipico del reato (esplicito o implicito) da accertare in concreto, manca l’offesa per l’anticipazione dell’incriminazione a fasi preoffensive (reati senza offesa) o per la mancanza dello stesso bene giuridico (reati senza bene giuridico). Pertanto, si è sostenuto che tali fattispecie sarebbero in grado di vulnerare il principio di offensività, espresso dal brocardo latino nullum crimen sine iniuria, per il quale il reato deve sostanziarsi nella necessaria offesa ad un bene giuridico, non essendo concepibile un reato senza offesa e, di conseguenza, per essi si pone il problema del grado legittimo di anticipazione della tutela del bene giuridico penale.

Le fattispecie di attentato, le quali si caratterizzano per il fatto di essere descritte con la formula “chiunque attenta” o “commette un fatto diretto a…”, rappresentano il frutto di una valutazione politico criminale che ha portato il legislatore ad elevarli a delitti perfetti, in quanto “diretti” ad offendere un bene ritenuto meritevole di protezione anticipata perché di rango particolarmente elevato.

La dottrina e la giurisprudenza, dopo lunghi anni di incertezze e dibattiti, ha finalmente riconosciuto che il delitto di attentato è un istituto assimilabile a quello del tentativo, con il quale condivide origini storiche, struttura e funzione.

Tuttavia, non esiste nel diritto positivo una disposizione di parte generale che lo disciplini, alla stregua dell’art. 56 c.p., essendo la formula dell’attentato usata solo nella parte speciale, come tecnica di costruzione delle singole fattispecie: è stata la dottrina (Carnelutti) che ha avvertito l’esigenza di enucleare autonomamente, accanto a quella del tentativo, la teoria generale dell’attentato.

Proprio dalla mancanza di una disposizione di parte generale che lo regoli è sorto il problema di stabilire se il delitto di attentato punisca già l’attività preparatoria o richieda, invece, la presenza degli elementi strutturali del tentativo, ovvero l’inizio di esecuzione e l’idoneità degli atti.

Sotto il vigore del codice Zanardelli del 1889, ispirato all’ideologia liberale della borghesia ottocentesca, nessuno dubitava, in dottrina e in giurisprudenza, della omogeneità, concettuale e funzionale, del tentativo e dell’attentato, potendosi configurare entrambi i tipi delittuosi solo in presenza di atti esecutivi.

Il legislatore del 1930, con il codice Rocco, pur ribadendo (almeno nelle intenzioni, come si evince a chiare lettere dalla Relazione ministeriale sul progetto del codice) l’equivalenza delle due nozioni, ha fatto retrocedere la punibilità di entrambe le figura a livello di attività preparatorie.

Ben presto, però, ci si rese conto dell’incompatibilità tra la nozione di atti preparatori e quella di idoneità (contenuta nell’art. 56) e pertanto, al fine di salvare nell’attentato la tesi repressiva dei compilatori non restava che ridare all’istituto autonomia strutturale e sostanziale rispetto al delitto tentato: in tal senso si pronunziarono le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione che, con la sentenza 10 giugno 1957, considerarono penalmente rilevante, ai fini della configurabilità dell’attentato, qualsiasi atto, anche preparatorio, purché sorretto dalla volontà di conseguire l’effetto criminoso (interpretazione soggettivistica).

La reazione della dottrina non tardò ad arrivare: l’evoluzione delle istituzioni, già formalizzata nella Costituzione Repubblicana ma che si andava lentamente concretando nei principi, nelle leggi e nel costume sociale, cominciava a mostrarsi nel mutamento del quadro politico generale e nei primi segnali di sensibilizzazione verso le indicazioni sociali della Carta fondamentale, aprendo la strada ai nuovi orientamento giurisprudenziali che, passando dapprima attraverso coraggiose pronunce dei giudici di merito, giunsero ad una nuova pronuncia delle Sezioni Unite.

Queste, con la sentenza 14-18 giugno 1970, accolgono l’orientamento, tuttora vigente, che equipara l’attentato al tentativo, distinguendo nettamente la fase preparatoria da quella esecutiva,  proclamando che solo in quest’ultima il legislatore riconosce la rilevanza penale di una condotta e aggiungendo che tale principio, discendente dal secondo comma dell’art. 49 c.p., è immanente a tutte le norme incriminatrici e che lo stesso legislatore del ’30 non ha potuto ripudiare ma solo accantonare.

Il Supremo Consesso rinviene la riprova che l’attentato insiste tutto nella fase esecutiva dell’iter criminis nella circostanza che l’ordinamento considera attività preparatorie, eccezionalmente punite, la costituzione di bande armate o di associazioni cospirative, che hanno nel programma criminoso, fra l’altro, la progettazione di delitti di attentato contemplati nei primi due capi del Titolo I, ribadendo, inoltre, che “il principio dell’idoneità dell’azione è nell’epoca moderna un principio dommatico assoluto, dominante l’intera materia penale”.

Questa interpretazione oggettivistica dei delitti di attentato, accolta dall’ormai unanime giurisprudenza, è condivisa dalla dottrina prevalente che afferma che la stessa non solo è più conforme alla lettera della legge, visto che il “fatto diretto a…” esprime che la direzione verso il risultato dannoso  è una caratteristica del fatto e non del solo atteggiamento psicologico dell’agente, ma è altresì preferibile sotto il profilo sistematico, visto che se il legislatore avesse accolto una concezione soggettivistica dei delitti di attentato avrebbe sempre punito nella stessa misura sia chi persegue, sia chi raggiunge un determinato risultato dannoso, essendo identica in entrambi i casi la volontà delittuosa, unico e vero oggetto della repressione, mentre, invece, in numerosi delitti di attentato il verificarsi del risultato dannoso perseguito dall’agente comporta un aumento di pena.

Nondimeno, una parte della dottrina (Mantovani) ha rilevato che una volta affermata l’omogeneità tra tentativo ed attentato, fatte salve le ipotesi in cui il reato consumato non sarebbe punibile – per la natura dello stesso fatto delittuoso che può sussistere solo allo stadio del tentativo – e quelle in cui vi è l’esigenza di sanzionare il tentativo con una pena più severa, il delitto di attentato, così privato della ragione della sua emanazione, sarebbe un inutile residuo storico. Altri autori (Marinucci e Dolcini) ritengono, invece, che le anzidette ipotesi fatte salve giustificherebbero ampiamente la configurazione di delitti di attentato, specie nell’ambito dei delitti contro la personalità dello Stato.

Alla luce delle superiori considerazioni i delitti di attentato si ritengono caratterizzati dai connotati tipici del tentativo: il principio di esecuzione e l’idoneità degli atti esecutivi.

Quanto al primo, come nel tentativo, anche nei delitti di attentato occorre distinguere tra la fase degli atti preparatori – intesi come qualunque manifestazione esterna del proposito criminoso che abbia carattere strumentale rispetto alla realizzazione, non ancora iniziata, di una figura di reato, i quali sono penalmente irrilevanti, salvo che integrino un diverso reato – e la fase degli atti esecutivi, i quali soltanto possono configurare i delitti di attentato (sui diversi criteri distintivi tra atti preparatori ed atti esecutivi v.: Mantovani, Diritto penale, parte generale, 2009 pagg. 430 e ss.).

A favore di questa interpretazione depone, per le fattispecie di attentato nell’ambito dei delitti contro la personalità dello Stato, l’incriminazione come autonomi reati delle forme più importanti di attività preparatorie (accordo, associazione, banda armata) realizzate al fine di commettere i più diversi delitti di attentato, nonché, per le ipotesi residue (artt. 420, 432, 433 c.p. etc.), il rilievo che l’art. 115 c.p. sancisce la normale irrilevanza penale dell’accordo e di ogni altra attività preparatoria compiuta per commettere un reato, salvo espresse deroghe disposte da singole norme incriminatrici.

Quanto, invece, al requisito dell’idoneità degli atti esecutivi, esso va ricostruito come concreta probabilità del verificarsi dell’evento verso il quale sono diretti gli atti costitutivi del delitto di attentato, tenendo conto di tutte le circostanze esistenti al momento dell’azione esecutiva, anche se accertate ex post: il bene giuridico deve aver corso un effettivo e concreto pericolo (anche se l’idoneità richiesta nei delitti di attentato, è stata interpretata, nelle predette pronunce giurisprudenziali a Sezioni Unite, come “mera impossibilità” o “non impossibilità” del verificarsi dell’evento lesivo).

Va inoltre rilevato che la coincidenza tra la struttura dei delitti di attentato e quella del tentativo avvalora la tesi, sostenuta dalla dottrina dominante, secondo cui i delitti di attentato non ammettono il tentativo: il minimo necessario per dar vita al tentativo è già sufficiente per la consumazione.

Passando adesso a considerare le singole fattispecie di attentato nell’ambito dei delitti contro la personalità dello Stato occorre innanzitutto sottolineare che parecchie di esse sono state riformate a seguito della legge 24 febbraio 2006 n. 85, recante “Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione”, che è intervenuta, invero poco incisivamente, nel settore dei reati d’opinione abrogando alcune norme obsolete (artt. 269 e 272 c.p.) e modificandone altre (artt. 299, 403, 404, 405 c.p. e art. 3 c. 1 l. 654/1975).

Le più importanti norme penali oggetto della novella non prevedono reati d’opinione bensì figure di attentato: le modifiche vanno nel senso di un ritrarsi dell’intervento penale, vuoi con restrizioni di fattispecie, vuoi con drastici abbassamenti delle pene edittali.

Le fattispecie di cui agli artt. 241, 270, 283 e 289 c.p. sono state ridisegnate con la previsione (per gli artt. 241, 283 e 289) che la condotta consista in atti violenti non solo soggettivamente diretti al fine vietato, ma a ciò oggettivamente idonei (per gli artt. 241, 270 e 283), recependo così l’interpretazione prevalente in dottrina circa i requisiti delle fattispecie di attentato secondo cui, non diversamente che per la punibilità del tentativo, non basta la direzione soggettiva degli atti ma occorre la loro obiettiva idoneità offensiva.

Il requisito degli “atti violenti”, che a prima vista potrebbe apparire plausibile, pone delicati problemi di interpretazione poiché, com’è stato sottolineato con preoccupazione dalla più attenta dottrina, non avrebbero rilevo penale, stante il tenore delle nuove disposizioni, un attentato all’integrità dello Stato o alla Costituzione perpetrato con abuso di pubblici poteri ma senza dispiegamento di forza bruta.

La dottrina ha altresì aspramente criticato il sensibile abbassamento delle pene edittali, rilevando non solo che questa linea di mitigazione è in controtendenza con le più recenti novelle in materia penale, ma che addirittura avrebbe sconquassato il sistema sanzionatorio visto che, a mo’ d’esempio, l’attentato ad organi costituzionali sarebbe punito quanto un occasionale favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Veniamo adesso ad esaminare, analiticamente, le principali fattispecie di attentato di cui al Titolo I.

L’art. 241 (Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato) disciplina il più grave tra i delitti contro la personalità dello Stato, costruito secondo la logica dell’attentato e quindi a consumazione anticipata, essendo indifferente, per la punibilità, il verificarsi degli eventi ivi previsti: la norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce, con la reclusione non inferiore a dodici anni, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato. Il bene tutelato dalla disposizione è la sovranità dello Stato, nonché l’integrità, l’indipendenza e l’unita del suo territorio ovvero l’interesse relativo alla personalità internazionale dello Stato in quanto particolarmente si attiene all’integrità del territorio e alla conservazione dell’indipendenza e dell’unità dello Stato medesimo (Manzini).

Soggetto attivo può essere chiunque sia esso italiano o straniero (se si tratta si militare si configura il delitto di cui all’art. 77 c.p. militare).

Prima dell’intervento del legislatore del 2006 la fattispecie prevedeva quattro condotte in ragione del diverso effetto lesivo ma dopo la riforma il fulcro è costituito dagli atti violenti e idonei: all’uopo la dottrina ha rilevato che, nonostante l’intervento legislativo abbia modificato gli elementi strutturali, poco sia cambiato sul piano concreto, atteso che la prima giurisprudenza richiedeva, per l’integrazione del delitto, un accadimento casualmente in grado di produrre uno degli eventi indicati nella norma. Gli atti violenti devono essere idonei a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato (la prima consiste nell’assenza di un qualsiasi vincolo di soggezione ad altro Stato territorialmente sovrano, mentre con la seconda si fa riferimento all’unità politico territoriale dello Stato che verrebbe meno per effetto della creazione di Stati indipendenti o anche federali) o a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero (ci si riferisce ad un reale dominio territoriale, totale o parziale, da parte di una potenza straniera). Su quest’ultimo punto va rilevato, tuttavia, che ai sensi degli artt. 11 e 80 Cost. è possibile che vi siano accordi internazionali volti a limitare la sovranità medesima, con la conseguenza che non possono essere considerate conformi al modello legale le condotte limitatrici della sovranità statale, ma realizzate con l’uso delle regole democratiche: si pensi al referendum richiesto da una minoranza etnica per ottenere la formazione di un partito politico che persegue tale scopo nel rispetto delle regole parlamentari.

Il dolo è generico e il tentativo non è configurabile (come per tutte le fattispecie di attentato).

Ai sensi dell’art. 283 (Attentato contro la Costituzione dello Stato) è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo

La fattispecie incrimina non già gli atti diretti a ledere l’ordinamento costituzionale quanto, piuttosto, i modi del suo mutamento con mezzi diversi da quelli che la stessa carta cost. prevede come strumenti di revisione politico-istituzionale: bene protetto è pertanto la legittimità dell’evoluzione costituzionale, che dev’essere attuata solo con i mezzi che sono propri dell’ordinamento vigente. Il reato è comune e soggetto attivo può essere chiunque, compreso il Pres. Della Rep. ex art. 90 Cost.

La condotta incriminata consiste nel commettere, con atti violenti, un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo: la dottrina, con riferimento al concetto di mutamento, ha inteso escludere i fatti di impedimento, accogliendo così una lettura restrittiva (i fatti di accadimento potrebbero integrare altre fattispecie come quelle di cui agli artt. 289 o 338 c.p.).

L’inciso “forma di Governo” è stato ritenuto un superfluo atteso che rientra tra gli aspetti sostanziali della Costituzione. Alla luce dell’attuale costruzione della norma è escluso che integri la fattispecie de qua la frode alla costituzione, perché si tratta di un fatto commesso senza violenza, ma con la rigorosa osservanza delle forme previste dall’ordinamento. Il dolo è specifico.

L’art. 289 c.p. (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali) punisce con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente, al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge ovvero alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni.

Questa fattispecie, posta a tutela del libero esercizio delle funzioni espletate dagli organi costituzionali dello Stato, ha subito una radicale trasformazione con l’intervento del legislatore della riforma, il quale, da un lato, ha incentrato il fatto sul requisito della violenza (in ossequio agli orientamenti dominanti) e, dall’altro, ha eliminato la ipotesi attenuata di “turbamento” dell’esercizio delle prerogative o delle funzioni suddette. Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La condotta incriminata consiste nel commettere, con violenza, atti diretti ad impedire l’esercizio delle predette funzioni. Circa il concetto di impedimento vi rientrano tutti quegli ostacoli che rendono impossibile il materiale esercizio delle prerogative, attribuzioni e funzioni, ma altresì ogni coazione, anche pratica, esercitata sui vari organi per ottenere un esercizio diverso dal voluto, e comunque non conforme alla reale volontà dell’organo.

La dottrina, sul punto, ha rilevato che desta particolare importanza il fenomeno del c.d. ostruzionismo parlamentare (dal verbo ostruire, che significa porre ostacolo al libero corso di qualcosa) col quale si impedisce il regolare svolgimento dell’esercizio dell’attività parlamentare. Si è sostenuto che sarebbe opportuno delegare alle Camere  il compito di valutare sino a che punto l’attività dei parlamentari sia giustificata dall’adempimento dei doveri funzionali, e dove invece cominci l’abuso e quindi l’illecito. Il reato è a dolo generico.

L’art. 280 c.p., che originariamente incriminava l’attentato contro il capo del Governo, era stato eliminato ad opera della l. 288/1944: nella sua attuale formulazione (Attentato per finalità terroristiche o di eversione) è stato introdotto con la l. 15/1980, in un periodo in cui l’esigenza di tutela dagli attacchi terroristici era molto forte, con l’obiettivo di tutelare l’ordine pubblico istituzionale esistente, anticipando al tempo stesso la tutela della vita e dell’incolumità personale di coloro che sono fatti oggetti di attacchi criminosi intesi a creare panico nella collettività. La dottrina ha criticato la riforma del 1980 in quanto sono state configurate in forma di attentato aggressioni a beni comuni quali la vita e l’incolumità fisica che, di regola, non beneficiano di una tutela anticipata; in secondo luogo l’aver imperniato l’incriminazione sulla finalità di terrorismo e di eversione è indice di quella tendenza alla subiettivizzazione della fattispecie penale, che rappresenta una delle più deprecabili caratteristiche del legislatore d’emergenza. Soggetto attivo può essere chiunque e la condotta punita consiste nell’attentare la vita o l’incolumità personale per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. Il bene della vita non pone alcun problema interpretativo, a differenza del concetto di incolumità per il quale si discute se ricomprenda anche le percosse prive di conseguenze lesive qualificabili come malattia (si preferisce la tesi restrittiva).

Circa le nozioni di finalità di terrorismo e di eversione si rinvia a quanto si dirà nel prosieguo.

Il dolo è specifico e il tentativo non è configurabile.

Vale la pena di percorrere brevemente le altre fattispecie di attentato contemplate nel titolo in esame. La prima di queste è il reato di atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, di cui all’art. 280 bis c.p., introdotto dalla legge 34 del 2003 di ratifica della Convenzione N.U. del 1997.  La nozione di ordigno micidiale o esplosivo la si ricava dall’art. 585 c.p., comprendendo tutte le armi o mezzi simili destinati a offendere la persona. Il  reato è a dolo specifico.

L’art. 285 disciplina il delitto di devastazione, saccheggio e strage alla base del quale vi sono le fattispecie di devastazione e saccheggio (419) e strage (422) riformulate secondo il modello dell’attentato: mentre per devastazione s’intende una vasta distruzione di cose mobili o immobili, il saccheggio non è altro che un furto aggravato, sebbene esso debba offendere il patrimonio e turbare la sicurezza della comunità. Il legislatore ha utilizzato l’espressione “fatto diretto a…” alludendo alla diverse forme che può assumere la condotta: sul punto la giurisprudenza è contraddittoria in quanto ritiene che il dato testuale non richiede la violenza ma afferma anche che la rapina rientri nell’ipotesi criminosa in esame.

L’art. 276  (Attentato contro il Presidente della Repubblica) punisce chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo dello Stato. La formula “attenta a…” deve essere considerata equivalente a compiere “atti idonei e univocamente diretti a cagionare”.

Per il concetto di vita e incolumità valgono le considerazioni di cui sopra, mente il concetto di libertà personale va inteso alla stessa stregua di cui agli artt. 605 e 609 c.p.

Infine va ricordato che, sempre nell’ambito dei delitti contro la personalità dello Stato, sono costruite secondo la tecnica dell’attentato anche le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 277 (Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica), 284 (Insurrezione armata contro i poteri dello Stato), 286 (Guerra civile),  295 (Attentato contro i Capi di Stati esteri) e 296 (Offesa alla libertà dei Capi di Stato esteri).

LA NOZIONE DI FINALITÀ DI TERRORISMO

E LE NUOVE FATTISPECIE CONTRO IL TERRORISMO

 

Il Titolo I del libro II del codice penale è stato oggetto, nella storia recente della nostra Repubblica, di una serie di interventi legislativi diretti a fronteggiare il fenomeno del terrorismo.

Va innanzitutto segnalata l’introduzione, ad opera del d.l. n. 59 /1978 conv. in l. n. 191/1978 (che ha altresì riformulato il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 c.p.), dell’art. 289 bis c.p. che contempla una autonoma fattispecie delittuosa di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, consistente nel “sequestrare una persona”, ossia nel privare taluno della libertà personale, con il dolo specifico rappresentato dal fine “di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”.

Si tratta di una fattispecie con la quale il legislatore del 1978, intendeva fornire una risposta di grande fermezza e rigore, all’indomani del sequestro dell’on. Aldo Moro, avvenuto in Roma il 16 marzo 1978  e perpetrato da appartenenti alle Brigate Rosse, che tennero prigioniero l’ostaggio per cinquantaquattro giorni prima di ucciderlo.

La norma mira a tutelare la sicurezza dell’ordinamento costituzionale, dinnanzi a fatti la cui carica lesiva va oltre la sfera individuale della singola persona e che sono in grado di provocare il pericolo di una destabilizzazione del sistema democratico: ciò spiega sia la collocazione sistematica del delitto de quo, sia il rigore della pena per esso comminata.

Con il d.l. n. 625/1979, conv. in l. n. 15/80, il legislatore ha introdotto, affiancandolo al preesistente art. 270 c.p., l’art. 270 bis il cui forte valore simbolico è espresso chiaramente dalla rubrica della norma, che nel suo tenore originario faceva riferimento alle “associazioni con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico”, oltre che dal rigoroso trattamento sanzionatorio.

Il legislatore, con l’introduzione dell’art. 270 bis, si era posto l’obiettivo politico criminale di reprimere le associazioni che compissero atti di violenza con finalità eversiva dell’ordinamento costituzionale, rassicurando la collettività della volontà di combattere efficacemente il terrorismo dotandosi di nuovi strumenti repressivi diversi rispetto all’art. 270 c.p., coniato nel 1930 con l’obiettivo di criminalizzare i partiti politici avversari del regime fascista e che aveva superato i sospetti di illegittimità costituzionale solo grazie all’interpretazione giurisprudenziale che ne aveva riformulato l’oggettività giuridica per poter utilizzare la fattispecie nei c.d. “anni di piombo”, puntando sull’incriminazione non del programma sovversivo ma del metodo violento che l’associazione pretendesse di seguire per raggiungere l’obiettivo.

Gli interpreti, oltre a pronunciarsi più volte onde differenziare le due norme (ritenendo che il reato di cui all’art. 270 bis si differenziasse rispetto a quello di associazione sovversiva, oltre che per la maggior gravità delle pene, anche per un più immediato riferimento al “compimento di atti di violenza”, precisando altresì che la sopravvivenza dell’art. 270 c.p. pur a seguito dell’introduzione della nuova fattispecie attribuiva a questa un più ampio ambito di applicazione, non essendo l’incriminazione limitata a fatti commessi sul territorio nazionale), erano divisi in merito alla discrasia esistente tra rubrica e contenuto della norma, facendosi riferimento, nella prima, alle finalità di terrorismo “ed” eversione dell’ordine democratico con un’endiadi, e mancando invece, nel corpo del testo, il riferimento alla finalità di terrorismo.

Ci si interrogava quindi sulla necessaria presenza o meno di entrambe le finalità per la punibilità dell’associazione e, conseguentemente, se fosse punibile un’associazione che mirasse soltanto ad una di esse: sul punto mentre l’opinione maggioritaria riteneva che le due nozioni fossero concettualmente differenti, ben potendosi agire con finalità esclusivamente terroristica o esclusivamente eversiva, la tesi minoritaria sosteneva, invece, che terrorismo ed eversione dell’ordine democratico costituissero un concetto unitario.

La legge 15 dicembre 2001 n. 438 (di conversione del d.l. n. 374/2001), recante disposizioni urgenti per contrastare il fenomeno del terrorismo internazionale, trova la sua ragione nell’esigenza di dotare l’ordinamento giuridico italiano di una fattispecie penale idonea a reprimere le attività dei gruppi terroristici internazionali stanziati nel nostro territorio, ma superando tale emergenza – resa ancor più evidente dai noti fatti dell’11 settembre 2001 – ridisegna l’intera materia dell’associazionismo eversivo e terroristico, modificando l’art. 270 bis e introducendo l’art. 270 ter.

Quest’ultimo, allo scopo di colpire le organizzazioni terroristiche attraverso l’incriminazione di quei soggetti che, pur essendo estranei alla struttura associativa, realizzano condotte di sostegno nei confronti dei componenti delle organizzazioni medesime, prevede il delitto di assistenza agli associati, incriminando la condotta di chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli art. 270 e 270 bis: si tratta di un reato di pericolo astratto ed istantaneo (la permanenza, compresa nel generico concetto di continuità, è presa in considerazione come aggravante speciale), a dolo generico e che può configurarsi, in virtù dell’espressa clausola di sussidiarietà, solo al di “fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento”.

Le modifiche apportate dalla novella legislativa del 2001 all’art. 270 bis, oltre all’inasprimento del trattamento sanzionatorio, riguardano:

a)     la previsione esplicita, nel corpo del testo normativo, della finalità di terrorismo come alternativa (visto l’uso della congiunzione “o” al posto di “e”, peraltro anche nella rubrica della norma) a quella di eversione dell’ordine democratico;

b)     l’aggiunta, in ossequio agli obblighi sanciti dalla Convenzione internazionale per la repressione dei finanziamenti al terrorismo stipulata a New York nel 1999, della figura di coloro che finanziano le associazioni terroristiche accanto all’indicazione dei ruoli di chi promuove, costituisce, organizza, dirige o partecipa (che rappresenta una novità nel panorama dei reati associativi del codice penale, essendo prevista unicamente nella figura associativa finalizzata al traffico di sostanza stupefacenti ex art. 74 d.p.r. n. 309/1990);

c)     la previsione, di cui al terzo comma, per cui “la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono posti in essere contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale” (perfettamente conforme alla rubrica della norma in esame che contiene il riferimento alle associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale).

La fattispecie, a carattere permanente e necessariamente plurisoggettiva, la cui oggettività giuridica si rinviene, tradizionalmente, da un lato nell’ordine pubblico e dall’altro nell’interesse relativo alla personalità dello Stato (anche se c’è chi sostiene che il bene protetto sia costituito dalla c.d. sicurezza mondiale, intesa come sicurezza pubblica internazionale rispetto agli attacchi terroristici pianificati ed organizzati), ricalca la struttura tipica del delitto associativo distinguendo, sotto il profilo sanzionatorio, la condotta di partecipazione rispetto a quella di chi svolge funzioni c.d. di vertice all’interno dell’associazione (promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia la stessa). Essa, secondo l’orientamento conforme della giurisprudenza di legittimità, deve essere inquadrata tra i reati di pericolo e, più in particolare nella categoria dei delitti di pericolo presunto, anche se permangono delle divergenze in ordine ai requisiti minimi idonei per ravvisare la sussistenza del reato in esame. In dottrina non è mancato chi aveva di ritenuto di qualificare la fattispecie de qua come reato di pericolo solo apparentemente astratto, in ossequio ai principi costituzionali di offensività e libertà di associazione, per cui si potrebbero ricomprendere nella fattispecie solo le organizzazioni concretamente e direttamente pericolose per il bene protetto.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, cittadino o straniero, senza che sia richiesta alcuna specifica qualifica soggettiva mentre il soggetto passivo è lo Stato italiano, nella sua personalità lato sensu intesa, ossia l’ordine costituzionale e le forme istituzionali che lo realizzano, nonché in virtù del terzo comma uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.

Sotto il profilo dell’elemento oggettivo va rilevato che condotte incriminate s’incentrano sul proposito, da parte dell’associazione criminale, del “compimento di atti di violenza”, il quale, al fine di fugare ogni dubbio di costituzionalità e delimitare l’ambito applicativo della fattispecie, va inteso come riferito ad un concreto e specifico programma di violenza.

Quanto all’elemento soggettivo secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità si tratta di reato a dolo specifico, nel quale la consapevolezza e la volontà del fatto di reato devono essere indirizzate al perseguimento delle finalità che connotano l’associazione. In dottrina si è invece sostenuto che il dolo del reato de quo è sia generico che specifico: il primo dee abbracciare tutti gli elementi del fatto tipico mentre il secondo necessita che il soggetto agisca con finalità di terrorismo o di eversione, mirando soggettivamente al conseguimento di un obiettivo  che non è necessario che si realizzi in maniera compiuta nella realtà, affinchè il delitto si consumi.

La configurabilità del tentativo è controversa.

La fattispecie pone i problemi della responsabilità dei partecipi per i singoli reati commessi dai membri dell’associazione e della configurabilità del c.d. concorso esterno nell’associazione, per la soluzione dei quali gli interpreti hanno fatto ricorso ai principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia di concorso eventuale nel delitto associativo (con riguardo agli artt. 416 e 416 bis c.p.).

L’associazione punita ex art. 270 bis c.p. può, pertanto, finalizzare il proprio programma di violenza o di lotta armata all’eversione dell’ordine democratico dello Stato italiano ovvero al terrorismo interno e/o internazionale.

Il termine “eversione” significa sovvertimento dell’assetto costituzionale, ossia il capovolgimento di quel complesso di principi ed istituti nei quali si esprime la forma democratica dello Stato secondo la Costituzione, ed è sinonimo del termine “sovversione” che si rinviene nell’art. 270: la differenza terminologica, lungi dal riflettere una diversa sostanza di fenomeni, dipende soltanto dal diverso clima storico politico nel quale le formule hanno avuto origine. Peraltro la formula “eversione dell’ordine democratico” è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell’art. 11 della legge n. 304/1982, che ha previsto che per tale deve intendersi l’ordine costituzionale, ossia quel complesso di principi ed istituti nei quali si esprime la forma democratica dello Stato.

L’elemento normativo della finalità di terrorismo ha suscitato, tuttavia, rilevanti contrasti interpretativi nel periodo immediatamente successivo alla sua introduzione, in virtù della circostanza che tale nozione è particolarmente influenzata dall’incertezza politica – a livello internazionale ma anche, addirittura, nell’ambito della medesima nazione – circa la portata del concetto di “terrorismo”.

Con riferimento, in particolare, alla nozione di terrorismo internazionale è stato rilevato che, a differenza di quanto avviene nelle associazioni criminali “classiche” (es. Cosa Nostra) o nelle stesse organizzazioni di terrorismo interno (Brigate Rosse), nel terrorismo transnazionale il progetto delittuoso finale non è predefinito e conoscibile a priori dai singoli aderenti e, spesso, nemmeno dalle singole cellule che operano in un determinato spazio, essendovi una enorme distanza spaziale tra il singolo o la singola cellula all’inizio della catena operativa e l’obiettivo che sarà colpito: la conseguenza è che l’esistenza di un aggregato di persone reciprocamente legate in cui i soggetti svolgano il ruolo di proselitismo e reclutamento e in cui si diffondano documenti di propaganda, si preparino documenti falsi e si faciliti lo spostamento dei suoi aderenti, può essere sufficiente per la contestazione del reato di cui all’art. 270 bis c.p., poiché tali condotte costituiscono un segmento di una catena pienamente idonea ad entrare in funzione.

Occorre osservare che gli attriti interpretativi sollevatisi all’indomani della novella del 2001 concernevano, essenzialmente, la fonte di rango internazionale da cui poter ricavare indicazioni per la nozione di finalità di terrorismo.

Fin dal 1937 l’elaborazione di una definizione di terrorismo ha impegnato Stati ed Organizzazioni internazionali: ad un primo testo elaborato ed incluso dalla Lega delle Nazioni nella “Convenzione per la prevenzione e la punizione del Terrorismo”, mai entrato in vigore, seguirono a partire dal 1963, numerosi trattati multilaterali, nonché Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, concernenti strategie e misure concrete dirette a combattere il fenomeno del terrorismo.

Se, da un lato, le predette Risoluzioni – nel disporre in materia di terrorismo – hanno applicato in modo troppo estensivo il concetto di tutela della pace e della sicurezza mondiale, dall’altro, anche la produzione normativa delle Nazioni Unite costituita dagli strumenti di diritto internazionale quali trattati e convenzioni multilaterali, sia di tipo globale che regionale, diretti alla prevenzione ed alla soppressione del terrorismo è del tutto carente: tra i 22 trattati e convenzioni multilaterali attualmente in vigore, l’unico che annovera una definizione di terrorismo di tipo “globale” è la Convenzione contro il Terrorismo dell’Organizzazione della Conferenza Islamica del 1999, essendo contenute negli altri trattati una definizione “operativa” di terrorismo, ossia strettamente connessa a specifiche circostanze e manifestazioni del fenomeno.

Da moltissimo tempo è, da più parti, auspicata una Convenzione Globale contro il terrorismo: a questo scopo, nel 1996, l’Assemblea Generale decise di istituire una Commissione ad hoc con il compito, oltre che di elaborare due convenzioni, di porre le fondamenta per la creazione di un contesto internazionale che potesse giungere all’elaborazione di una Convenzione di tipo globale contro il terrorismo. La Commissione avrebbe dovuto risolvere quelle questioni, ancora controverse, che ne impediscono la creazione e l’adozione e che, come emerso durante la discussione dei testi meramente progettuali finora elaborati, riguardano essenzialmente la tipologia di definizione più opportuna e l’inserimento di una “clausola di esenzione” che, operando come una scriminante, escluderebbe una serie di comportamenti dall’ambito della convenzione stessa e conseguentemente dalle sanzioni in essa previste.

Sebbene le varie convenzioni internazionali, ratificate dall’Italia, riguardanti la repressione di manifestazioni terroristiche in specifici settori, presentino limitata importanza per l’identificazione di una definizione generale di terrorismo, deve rilevarsi che fin dal periodo immediatamente successivo all’introduzione dell’art. 270 bis, l’individuazione di una definizione generale di terrorismo ha fatto capo soprattutto a due fonti internazionali: la Decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea del 13.06.2002, che individua come terroristiche le condotte di danno grave o anche solo di pericolo grave per un paese o un’organizzazione internazionale e che tipizza al suo interno una serie di condotte e di scopi di amplissima portata, e la Convenzione di New York del 1999 sul finanziamento degli atti terroristici, che definisce tale, oltre ad ogni atto che costituisce reato ai sensi di e come definito da uno dei trattati allegati alla stessa Convenzione, qualsiasi atto destinato a cagionare la morte o le lesioni personali gravi ad un civile e a qualsiasi altra persona che non partecipi attivamente alle ostilità nel corso di un conflitto armato, quando lo scopo sia di intimidire la popolazione o costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere od omettere un atto (art. 2).

Pertanto, l’elemento qualificante, nella nozione della Convenzione di New York del 1999, è la qualità della vittima dell’illecito che deve essere un civile o una persona che non partecipi attivamente alle ostilità in un conflitto armato: la conseguenza è che mentre la Decisione quadro, pensata all’interno dell’Unione Europea e non in un contesto di guerra, si applica solo ai fatti commessi in tempo di pace, la Convenzione del 1999, aperta in sede ONU alla firma di paesi che si trovano in tutti e cinque i continenti, riguarda sia il tempo di pace sia il tempo di guerra.

Invero, la giurisprudenza di merito, negli anni immediatamente successivi all’introduzione del novellato art. 270 bis ad opera della novella del 2001, ha contribuito in maniera rilevante alla possibile definizione della finalità di terrorismo, richiamandosi ora  a parametri ricavabili dalle fonti internazionali ed europee, quali la Convenzione Globale delle Nazioni Unite, ora alla effettiva voluntas storica del legislatore del 2001, conferendo alla “finalità di terrorismo” il rango di elemento normativo extragiuridico, la cui determinazione è rimessa ad una valutazione ad opera della società, che il giudice deve di volta in volta ricercare.

La dottrina aveva sottolineato, in relazione a tali pronunce, alcuni profili problematici laddove esse, rispettivamente, agganciavano la conclusione ad una norma non approvata e come tale ben lungi dal poter costituire un valido strumento per l’interprete ovvero a concetti extragiuridici, quali il “comune sentire”, che avrebbero avuto comunque l’effetto di rendere eccessivamente manipolabile il concetto di finalità di terrorismo.

Sulla spinta dei tragici episodi terroristici che hanno colpito la metropolitana di Londra il 7 luglio 2005, il legislatore italiano è intervenuto con il d.l. n. 144/2005 (conv. con modificazioni nella legge n. 155/2005) e, al fine di risolvere i dubbi interpretativi sorti in giurisprudenza, ha provveduto a definire le “condotte con finalità di terrorismo” introducendo l’art. 270 sexies, che riproduce letteralmente la definizione di cui all’art. 1 della Decisione quadro, aggiungendovi le altre condotte definite come terroristiche dalle Convenzioni internazionali “settoriali” ratificate dall’Italia, come quelle riguardanti i dirottamenti aerei, la navigazione marittima, la cattura di ostaggi, gli atti violenti mediante l’uso di esplosivi, etc.

La definizione elaborata dal legislatore del 2005 si muove su due versanti:

a)     sul primo il legislatore si è limitato a fornire una nozione generale di atti aventi finalità terroristica senza elencare analiticamente le singole condotte, considerando tali, in primo luogo, quegli atti idonei ad arrecare un danno grave ad un paese o a un’organizzazione internazionale e richiedendo, in secondo luogo, il dolo specifico che si manifesta in tre forme alternative (scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale);

b)     sul secondo versante, invece, si mira a creare una norma da salvaguardia con cui si estende la nozione a tutte quelle condotte comunque considerate terroristiche da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia.

Nella giurisprudenza di merito (Corte d’Assise d’Appello Milano 28.11.2005), affermato che l’art. 270 sexies ha un’efficacia senz’altro retroattiva, poiché restringe il campo del penalmente rilevante, si è precisato che un atto per definirsi terroristico deve presentare tre caratteristiche essenziali:

1)     deve consistere in un’attività delittuosa (strage, omicidio, dirottamento di aerei, etc.) capace di diffondere terrore nella popolazione e cagionare un grave danno a un paese o a un’organizzazione internazionale, essendo necessario altresì che i componenti siano consapevoli della natura terroristica dell’attività alla quale prestino supporto o collaborazione;

2)     deve trattarsi di atti compiuti con una motivazione politica o ideologica, al fine di costringere un governo o un’organizzazione internazionale a tenere un determinato comportamento o al fine di destabilizzare le strutture politiche fondamentali di un paese;

3)     deve esservi un’azione diretta contro un obiettivo civile o contro militari non coinvolti nel conflitto armato eventualmente in atto.

Dalla citata Convenzione di New York del 1999 si ricava che un atto terroristico può essere compiuto anche nel corso di un conflitto armato o di una situazione ad esso equiparabile ma deve distinguersi tra il pericolo che deriva alla popolazione civile dall’azione terroristica in tempo di pace, che può essere anche un pericolo indiretto nei confronti della popolazione civile, e il pericolo in tempo di guerra, laddove potranno definirsi terroristici soltanto gli atti esclusivamente diretti contro i civili.

La definizione accolta è, quindi, data dalla combinazione degli elementi contenuti all’art. 2 della Convenzione del 1999, all’art. 270 sexies e all’art. 1 della Decisione quadro, come si evince dalla presenza dell’elemento della qualità della vittima, tratto dalla definizione della Convenzione del 1999 ma che è invece assente tanto nella definizione codicistica quanto in quella della Decisione quadro.

La Corte di Cassazione (Cass. pen. 11.10.2006 n. 1072) dopo aver affermato che la definizione contenuta nella Convenzione di New York reca un contributo particolarmente significativo alla determinazione di coloro che possono essere i soggetti passivi dei reati di terrorismo e che il catalogo di costoro è rigorosamente circoscritto alla popolazione civile e a quanti non sono parte attiva in situazioni di conflitto armato, si spinge oltre non accogliendo l’apparente divieto della Convenzione di ricomprendere gli atti di violenza diretti contro le unità militari impegnate in conflitti armati, anche se realizzati con finalità di terrorismo, fra gli atti di terrorismo internazionale: tali atti devono essere considerati terroristici anche quando siano diretti verso militari impegnati in compiti del tutto estranei alle operazioni belliche e a questi neppure direttamente riconducibili, quale, ad esempio, lo svolgimento di atti umanitari.

La Corte di legittimità rileva altresì che il testo e la ratio della normativa internazionale offrono univoci argomenti per ritenere che costituisce atto terroristico anche quello contro un obiettivo militare quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le conseguenze in danno della vita o dell’incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico.

La Suprema Corte ha espressamente qualificato l’art. 270 sexies come norma sanzionatoria, sul rilievo che essa contiene “una norma definitoria con diretta incidenza sull’effettiva portata della disposizione incriminatrice ex art. 270 bis e, quindi, sulla sfera di operatività della sanzione penale”.

Il soggetto attivo, nelle ipotesi delittuose connotate da finalità di terrorismo può essere chiunque, cittadino o straniero, senza che sia richiesta alcuna specifica qualifica soggettiva: si tratta dunque di reati comuni.

Circa il soggetto passivo si rinvia a quanto rilevato sopra con riferimento ai civili e ai militari.

Sotto il profilo dell’elemento oggettivo abbiamo già rilevato come la norma in questione si compone di una definizione “generale”, incentrata sul requisito dell’idoneità a cagionare un grave danno ad un paese od organizzazione internazionale, e di una clausola di chiusura, che fa sì che quella adottata dall’art. 270 sexies sia una definizione aperta, destinata cioè ad estendersi o a restringersi per effetto non solo delle convenzioni internazionali già ratificate, ma anche di quelle future alle quali si potrà prestare adesione.

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo è previsto un triplice dolo specifico alternativo, letteralmente trasposto dall’art. 1 della Decisione quadro.

Stante la centrale importanza della norma in ordine alla portata applicativa di tutto il novero delle disposizioni volte alla repressione del terrorismo internazionale, la Suprema Corte ha ritenuto inapplicabile la definizione di cui all’art. 270 sexies ai fatti commessi antecedentemente all’entrata in vigore della stessa.

La novella legislativa del 2005 ha, inoltre, introdotto due nuove fattispecie incriminatrici: l’art 270 quater, con lo scopo specifico di punire il fenomeno del c.d. reclutamento nel territorio italiano si soggetti da inviare in campi di addestramento in Paesi stranieri, e l’art. 270 quinquies, che punisce chi addestra ovvero fornisce istruzioni in materia di esplosivi, armi chimiche o batteriologiche ovvero di tecniche di violenza.

La collocazione sistematica di queste norme all’interno del capo che contiene le fattispecie incriminatrici poste a tutela della “personalità internazionale dello Stato”, il cui oggetto giuridico dovrebbe circoscriversi all’interesse alla tutela dell’organo costituzionale, è indicativa del fatto che l’attuale struttura codicistica non rispetta le moderne esigenze di politica criminale.

Entrambe le fattispecie si caratterizzano per la “finalità di terrorismo, anche internazionale”, per la cui nozione si rinvia a quanto detto sopra.

La prima fattispecie punisce, con la reclusione da sette a quindici anni, chiunque, al di fuori dei casi dell’art. 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale: si tratta del delitto di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.

La figura di reato in questione, introdotta in ossequio alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, conclusa a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché al fine di completare il recepimento di altri atti normativi internazionali, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999, si caratterizza per una rilevante anticipazione della soglia d’intervento penale, attribuendo rilevanza penale a condotte pericolose e sintomatiche che costituiscono attività meramente preparatorie degli atti terroristici.

La fattispecie in esame integra un delitto plurisoggettivo improprio, con cui il legislatore ha inteso punire solo colui che recluta taluno per il compimento di atti di violenza mentre il soggetto che aderisce al programma di arruolamento sarà punibile, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi degli artt. 270 e 270 bis c.p.

Si tratta di un reato comune, potendo essere commesso da chiunque (cittadino o straniero; può trattarsi anche di militare), che può essere realizzato anche fuori dal territorio dello Stato.

La condotta penalmente rilevante consiste nell’arruolare una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali: per arruolamento deve intendersi il compimento di atti di ingaggio di soggetti terzi, da inserire all’interno di una struttura organizzata di tipo militare, caratterizzata da rapporti di servizio o di subordinazione gerarchica, previo perfezionamento di un accordo di contenuto negoziale; per atto di violenza si intende qualsiasi illegittima forza, fisica o morale, diretta a ledere un bene di natura personale o patrimoniale, individuale o collettivo; la nozione di atti di sabotaggio, la quale secondo una parte della dottrina costituirebbe una mera specificazione dei generici atti di violenza, appare ricavabile dall’art. 253 c.p., che definisce tale la condotta di rendere inservibile, in tutto o in parte, qualcosa (nel caso di specie si dovrà trattare di servizi pubblici essenziali).

Per la nozione di finalità di terrorismo si rinvia a quanto detto sopra.

Circa il momento consumativo ci si interroga, in dottrina, se occorra l’effettiva presa di servizio dell’arruolato o sia sufficiente il mero accordo tra arruolante e arruolato.

Il tentativo, vista la sensibile anticipazione della tutela penale, non si ritiene configurabile.

Il reato è qualificato sul piano soggettivo da un dolo specifico, che richiede la rappresentazione e la volontà di arruolare, sostenuta dalla duplice alternativa finalità di commettere atti di violenza ovvero di sabotaggio dei servizi pubblici essenziali, nel perseguimento della finalità terroristica.

La clausola di sussidiarietà (“al di fuori dei casi di cui all’art. 270 bis”), oltre ad evidenziare la natura sussidiaria della disposizione in commento, esprime la funzione di supplenza normativa assegnata alla norma.

Il concorso con il reato di cui all’art. 270 bis è pertanto escluso, mentre sembra ipotizzabile con la fattispecie di cui all’art. 270 quinquies.

Quest’ultima disposizione punisce, con la reclusione da cinque a dieci anni, chiunque, al di fuori dei casi di cui all’art. 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale: si tratta del delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

La fattispecie, anch’essa introdotta in ossequio alle disposizioni della Convenzione di Varsavia del 2005, anticipa la soglia di rilevanza penale di determinate condotte, pericolose e sintomatiche, prescindendo dalla contestazione del reato associativo e dalla prova dell’inserimento del responsabile in un’organizzazione terroristica, incriminando specifici comportamenti funzionali e preparatori alla realizzazione di veri e propri attentati: si tratta di un delitto plurisoggettivo necessario proprio, nell’ipotesi di addestramento, improprio, in quella di fornitura di informazioni.

Anch’essa configura un’ipotesi di reato comune che può essere realizzato da chiunque, anche al di fuori del territorio dello Stato.

La condotta descritta dalla disposizione s’incentra sul binomio addestrare/fornire istruzioni: il termine “addestramento” significa “esercitare alla preparazione o all’uso” (nel caso di specie: di armi,  di materiali esplosivi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose); il termine “fornire istruzioni” viene interpretato, da taluni autori, come una mera specificazione dell’addestramento, da altri, come una diffusione ad incertam personam delle istruzioni, che può essere effettuata anche a distanza o con mezzi telematici.

Il legislatore ha previsto che la stessa pena prevista per l’addestratore si applicherà all’addestrato: sul punto la dottrina ha manifestato perplessità in quanto ci si è chiesti quale sia la ratio che giustifichi la punibilità dell’addestrato e non quella di colui che riceve istruzioni o dell’arruolato di cui all’art. 270 quater. Con riferimento a quest’ultimo si ritiene che si tratti di una svista del legislatore mentre per quanto riguarda il primo si è invocata, da un lato, la difficoltà di ordine pratico di individuare il compartecipe (spesso indeterminato a causa della modalità massiva di diffusione delle tecniche terroristiche) e, dall’altro, il rapporto meno intenso e reciproco che caratterizza la condotta rispetto a quello si instaura tra l’addestratore e la recluta.

Circa le nozioni di “atti di violenza” e “sabotaggio dei servizi pubblici essenziali”, l’elemento soggettivo del reato, la configurabilità del tentativo e il concorso di norme e di reati (ivi compresa la clausola di sussidiarietà) vale quanto detto in riferimento all’art. 270 quater.

Lascia un commento

Help-Desk