di Samantha Mendicino
Si deve partire per le vacanze o, semplicemente, ci si vuole recare a casa di un amico per passare il week end e si desidera portare con sè il proprio animale: qual è il modo più sicuro per il suo trasporto sull’autovettura? Quale quello rispettoso del Codice della Strada che ci eviterà salate sanzioni? Dunque, il nostro comportamento andrà assunto cercando di contemperare due elementi fondamentali: la sicurezza ed il rispetto della normativa.
Le “soluzioni” offerte dal mercato sono molteplici. Si trovano nei negozi e su internet e si ascoltano, persino, in TV delle rèclame che pubblicizzano svariati metodi di conduzione del proprio beniamino (è evidente che il problema si pone per i cani e non per gli altri animali che, per forza di cose, dobbiamo portare in trasportini chiusi, come i gatti). Si va, dunque, dalle gabbie, dai kennel[2] e dai predetti trasportini[3] alle cinture, alle reti divisorie ed, addirittura, alle borse a tracolla ripiegabili ecc.
Osserviamo preliminarmente che sarebbe vivamente sconsigliato portare il proprio maremmano nella borsa a tracolla, anche se trendy ed all’ultima moda…
Ma, soprattutto, se non vogliamo avere dei veri problemi, è al Codice della Strada che dobbiamo rivolgere la nostra attenzione. Il D. Lgs. n. 285/1992[4] (per come novellato nel 2010), infatti, ha ben 3 titoli che possono interessare il proprietario di un animale: 1) il titolo IV°, rubricato “Guida dei veicoli e conduzione degli animali” (artt. 115-139), che concerne la guida dei mezzi di trasporto con l’ausilio di animali; 2) il titolo V°, rubricato “Norme di comportamento” (artt. 140-193), che risulta molto importante per questa analisi, soprattutto per la presenza del’art. 169 del C.d.S.; 3) il titolo VI°, rubricato “Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni” (artt. 194-224) che saranno oggetto di altro specifico approfondimento.
Volendo esporre in estrema sintesi il contenuto della norma che più ci interessa, l’art. 169[5] C.d.S., possiamo dire che: in linea generale, un solo animale durante il suo trasporto può stare libero nell’abitacolo dell’autovettura (e, dunque, non saremo sanzionati) purchè non sia di intralcio per la guida, nè fonte di distrazione (gli esempi tipici di “pericolo e distrazione” sono il cane che riposa sulle nostre gambe, mentre conduciamo l’autoveicolo, oppure il cucciolo che mordicchia il pomello del cambio). Il consiglio che, oltre ad essere rispettoso della norma, è anche indice di responsabilità nei confronti della incolumità dell’animale consiste nel cercare per lui anche il posto più “protetto”: ricordiamoci che guidando potremmo avere necessità di frenare, anche bruscamente, a discapito del nostro animale privo di cinture di sicurezza.
Ma cosa accade se si è proprietari di più cani?
Anche questa ipotesi è contemplata dal Codice: sarà obbligatorio installare in automobile una rete separatrice[6]tra i posti anteriori e quelli posteriori oppure utilizzare delle gabbie. Dunque, attenzione all’utilizzo di cinture e/o pettorine che non sono propriamente considerate rispettose delle disposizioni di legge. Ciò anche se, probabilmente, la funzionalità risulti di fatto la stessa. La sanzione che viene comminata in caso di violazione di queste norme va da € 71,00 ad € 286,00 oltre alla decurtazione di un punto dalla patente. In breve: con un pò di attenzione prima della partenza, riusciremo a salvaguardare il nostro beniamino, il nostro portafoglio (esistono, infatti, trasportini, reti divisorie, kennel e gabbie per tutte le esigenze economiche) oltre a tutelare la tranquillità nella guida.
[1] Per tutti coloro che dovessero avere dei quesiti in tema, si ricorda che l’e-mail della redazione a cui inviare qualunque richiesta e/o domanda e/o comunicazione e/o commento è: redazione@nuovefrontierediritto.it
[2] Si tratta di una sorta di “valigetta” in plastica utilizzabile, per i cani di taglia piccola, sia come cuccia che come trasportino
[3] Il trasportino può considerarsi un ottimo metodo di trasporto soprattutto per gli animali fortemente emotivi i quali, anche alla sola vista del movimento del paesaggio all’esterno del finestrino, potrebbero particolarmente agitarsi. Il metodo più giusto, dunque, va valutato in base al nostro animale: non si tratta solo di una questione di legittimità ma anche di opportunità nella scelta del metodo di trasporto
[4] Per chi volesse leggere tutto il D. Lgs. n. 285/1992, per come novellato, può consultare la pagina internet appositamente dedicata nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su: http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=1
[5] Art. 169 C.d.S. “Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore” : 1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la piu’ ampia liberta’ di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida… 6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e’ vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E’ consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purche’ custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C…. 10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 e con la decurtazione di un punto dalla patente
[6] Attenzione: le reti debbono essere movibili. Infatti, l’installazione di reti in modo permanente deve preventivamente essere autorizzata dal competente Ufficio Provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile