Nota a Cass. Civ. 12976/2012

A cura dell’avv. Domenico Di Leo

Corte di Cassazione Civile n. 12976/2012, sez. III del 24/7/2012

            Con la sentenza in esame, la S.C. ha affermato il principio di diritto per il quale la condotta dell’automobilista che abbia cagionato un sinistro stradale è meritevole di censura a prescindere dall’altrui condotta, seppur connotata da colpa – oggetto di verifica in concreto – quando l’automobilista abbia mancato di rispettare la precedenza nei confronti degli altri automobilisti coinvolti nel sinistro.

Un approccio al tema offerto dalla sentenza in commento deve necessariamente partire dalla disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 2054 c.c., laddove è affermato a chiare lettere il principio della colpa concorrente presunta, salva la prova contraria. L’art. 2054 c.c., prevede, al primo comma, la responsabilità del conducente in ordine ai danni prodotti a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salva la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Questo dimostra come il criterio di imputazione del danno non è certamente quello fondato sulla colpa perché il conducente non è liberato se fornisce la prova di aver tenuto un comportamento conforme al modello della diligenza, seppure rigorosa, mentre era alla guida del veicolo e di non aver violato alcuna norma di cui al codice della strada[1]. Il conducente è tenuto a provare l’esistenza di un caso fortuito, cioè di uno specifico evento idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la circolazione del veicolo e la causazione dell’evento dannoso. Di conseguenza, sul conducente grava il rischio legato all’altrui imprudenza: per andare esente da responsabilità, egli deve dimostrare che, nella situazione di pericolo in concreto, non dipendente dalla sua negligenza, ha comunque adottato tutte le misure di cautela e ha messo in pratica tutte le manovre opportune e possibili, nel caso specifico, per impedire il verificarsi dell’evento dannoso o che, date le modalità del fatto, egli non aveva alcuna reale possibilità di intervento (l’equivalente del dominio finalistico in diritto penale) al fine di evitare la collisione[2]. Il caso fortuito fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c., qualora rappresenti l’unica causa che abbia determinato l’evento dannoso. Infatti, similmente alla forza maggiore, non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il naturalistico svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile. Il caso fortuito potrà essere provato dal danneggiante anche a mezzo di presunzioni purchè gravi, precise e concordanti.

Il secondo comma della previsione normativa in commento offre una panoramica che consente di entrare nel cuore del problema dibattuto in questa sede, concernente l’ipotesi dello scontro fra autoveicoli ed il riparto della responsabilità in ordine ai danni cagionati.

L’art. 2054 c.c., comma 2, statuisce la presunzione del concorso in pari misura tra i diversi conducenti, in ordine ai danni subiti da ciascun veicolo. Anche in questo caso, la presunzione di colpa ammette la prova liberatoria. Nel caso in cui nessuno dei conducenti riesca a fornire la prova liberatoria, dimostrando di aver tenuto un comportamento conforme alle norme che disciplinano la circolazione stradale, tutti sono ritenuti responsabili e ciascuno subirà la metà dei danni prodotti a causa della collisione.

La presunzione in esame può essere superata soltanto fornendo la rigorosa prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro: questo significa che non è sufficiente provare la condotta negligente di uno dei conducenti perchè è necessario provare di aver tenuto un comportamento diligente, esente da colpa e rispettoso delle regole che disciplinano la circolazione dei veicoli. Nell’ipotesi di collisione fra veicoli, la legge statuisce la presunzione di colpa dei conducenti nella causazione del danno: infatti, la norma dell’art. 2054 c.c. pone a carico dei conducenti il concorso in egual misura della produzione dei danni subiti dai rispettivi veicoli. Dalla lettera della norma, si evince che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni derivanti dallo scontro, sia quelli subiti sulla propria persona sia quelli subiti dall’altro conducente. L’applicabilità del principio del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. all’ipotesi in esame, impone a ciascun conducente di risarcire la metà dei danni subiti dall’altro conducente e di subire la riduzione nella stessa misura del diritto al risarcimento per i propri danni[3].

Il tema della precedenza è fatto oggetto di specifica previsione normativa dell’art. 145 c.d.s. all’interno del Titolo V, che è rubricato ‘Norme di comportamento’. Da ciò si desume l’importanza che riveste il rispetto delle regole che disciplinano la circolazione stradale, in particolare quelle norme che regolamentano la precedenza. Le indicazioni normative contenute nell’art. 145 c.d.s. non contiene un elenco esaustivo delle norme da rispettare in tema di circolazione stradale. Infatti, l’intersezione delle traiettorie dei veicoli procedenti sulle strade confluenti in crocevia e, conseguentemente, la probabilità di urto fra i medesimi, è assunta dal legislatore quale dato di fatto presupposto di una situazione di pericolosità, o meglio, di probabilità del verificarsi di un evento temuto e costituisce la ratio della rigorosa disciplina contenuta nell’art. 145 c.d.s. Come si diceva, tale disposizione di legge non esaurisce l’intero complesso di obblighi che gravano sui conducenti di autoveicoli e, quindi, la materia della colpa nella responsabilità derivante, a carico degli stessi, nel caso di sinistro, dato che la norma contenuta nell’art. 43 c.p. – in tema di elemento psicologico del reato – pone in relazione l’inosservanza di specifiche prescrizioni dettate da leggi, regolamenti, ordini e discipline, alla violazione del dovere di prudenza e di diligenza, secondo la regola generale che deve governare l’attività umana ogni volta che sussista la probabilità di un conflitto con l’altrui diritto, compendiata dall’art. 2043 c.c. ne consegue che, nell’adempimento di tale dovere, il conducente di un autoveicolo non ha soltanto l’obbligo di attenersi strettamente alle regole che riguardano più direttamente il movimento del mezzo da lui condotto ma deve altresì prefigurarsi – senza che ciò possa sembrare un qualcosa in più e nell’ambito della normale prevedibilità – l’altrui condotta imprudente o negligente o addirittura imperita, onde mettersi in condizione di porvi riparo onde evitare danni a sé stesso e agli altri, comprendendo fra questi anche il conducente imprudente, negligente o imperito[4].

Il principio della parità delle posizioni dei conducenti in ordine alla produzione del danno riguarda sia la gravità della colpa che l’entità delle conseguenze del danno[5]. Va tuttavia precisato che il sistema presuntivo del codice civile non esonera il danneggiato dal fornire la prova del nesso di causalità fra il fatto e il danno, cioè egli deve provare che il danno lamentato è derivato dallo scontro[6]. In base al meccanismo presuntivo, il danneggiato ha l’onere di provare che l’altro conducente ha concorso alla produzione del danno in misura superiore alla metà: se il danneggiato fornirà tale prova, l’altro sarà tenuto ad un risarcimento maggiore e in tale misura gli sarà computato il concorso di colpa[7]. La S.C. ha stabilito che la presunzione stabilita dall’art. 2054 c.c., nel caso di scontro fra veicoli, opera soltanto quando non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta di ciascun conducente abbia contribuito a cagionare l’evento dannoso: ne deriva che, se è accertata la colpa esclusiva di uno dei conducenti nella causazione dell’evento dannoso, l’altro è liberato dalla presunzione di responsabilità e non è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno[8].

Quanto brevemente premesso, permette di affermare che la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli conosce la presunzione stabilita dall’art. 2054 c.c. la quale non pone a carico del conducente una responsabilità di tipo oggettivo ma di tipo presuntivo, dalla quale egli potrà liberarsi fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Questa prova si sostanzia nella dimostrazione di aver osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento in concreto conforme alla disciplina del codice della strada ed esente da colpe, che il giudice valuterà con riferimento al caso concreto[9]. La presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c. opera non soltanto quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti ma anche quando non sia possibile stabilire la sequenza causale del sinistro. Di conseguenza, l’accertamento della colpa, quand’anche ritenuta grave a carico di uno dei conducenti, non esenta l’altro dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l’evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico[10].

Nel caso trattato nella sentenza annotata, il sinistro si è verificato nell’area dell’intersezione, a causa della presenza nella medesima del veicolo che, immettendosi da una strada laterale su quella principale, dotata di precedenza, era stato investito dal motoveicolo che sopraggiungeva alle spalle della prima. Secondo i ricorrenti in Cassazione, anche una manovra ultimata può creare intralcio alla circolazione, in violazione dei richiamati principi del codice della strada, e nell’illustrazione del motivo addebitano alla sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello impugnata insufficiente ed illogica motivazione, sul rilievo che il conducente che ometta di concedere la precedenza ad altro veicolo, ritenendo di poter usufruire della precedenza di fatto, è tenuto ad accertare di poter effettuare la manovra senza creare pericolo, ed il solo fatto che lo scontro si verifichi dimostra l’errore di valutazione in cui questi è incorso e va addebitato senz’altro a sua colpa. La censura mossa dai ricorrenti merita accoglimento da parte della S.C. sul presupposto che, come affermata dal medesimo consesso sin dal 1990, in tema di disciplina della circolazione stradale, per integrare l’inosservanza dell’obbligo di precedenza è sufficiente, in particolare nel casi di immissione sulla strada pubblica, occupare anche in minima parte la carreggiata su cui procede il veicolo favorito, essendo soltanto necessario che sorga il pericolo di interferenza delle traiettorie e non avendo alcuna rilevanza, se non ai fini di un eventuale concorso di colpa, la possibilità per detto veicolo di evitare la collisione mediante manovre più o meno agevoli e per deviare verso la parte di strada non ancora libera[11]. La giurisprudenza della Cassazione è univoca nell’affermare che la materia della precedenza in crocevia è assoggettata alla regola generalissima della massima prudenza da usare al fine di evitare incidenti volendo intendere che, nei crocevia e in tutte le situazioni in cui si pongano problemi di precedenza, debba adoperarsi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza, affinchè non vi siano collisioni fra veicoli[12]. La norma contenuta nell’art. 145 c.d.s. impone a tutti i conducenti che si approssimano all’area di incrocio un obbligo di prudenza massimo che rappresenta un quid pluris rispetto all’obbligo di non costituire pericolo per la circolazione di cui al disposto dell’art. 140 c.d.s. Infatti, l’obbligo di prudenza è soddisfatto solo da quei conducenti che, in zona del crocevia, fanno uso di un altissimo grado di attenzione e di cautela, giustificato proprio dalla particolarissima pericolosità della situazione topografica[13]. A nulla vale il richiamo alla precedenza di fatto, cui sembra appellarsi il conducente dell’automobile investita dal motociclista. Infatti, la c.d. precedenza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo i presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l’attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente che sopraggiunge, cui spetta la precedenza, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza o rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza dell’incrocio, o addirittura fermarsi[14]. La precedenza di fatto può ritenersi legittimamente esercitata soltanto quando il conducente sfavorito si presenti nell’area di incrocio o di svolta con tale anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza[15]. Di conseguenza, l’esercizio della c.d. precedenza di fatto avviene a rischio e pericolo di chi la esercita, con l’evidente conseguenza che il verificarsi di un sinistro lo costituisce in colpa[16]: infatti, l’avvenuta collisione è essa stessa prova dell’errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo commesso dal conducente che ha voluto avvalersi della c.d. precedenza di fatto, con la conseguenza che egli risponde delle conseguenze dannose eziologicamente ricollegabili alla sua condotta di guida, essendo questa il risultato errato del calcolo da lui ipotizzato circa la sua priorità temporale rispetto agli altri veicoli sopraggiungenti[17]. In base all’orientamento pressocchè unitario della giurisprudenza della S.C., non è sufficiente che il conducente del veicolo che si immette su strada dotata di diritto di precedenza completi la manovra di mero posizionamento del veicolo e inizi la marcia nella nuova direzione, prima del sopraggiungere del veicolo favorito: occorre anche che egli abbia il tempo di riprendere posizione e velocità “di crociera” sulla corsia stradale, sì da evitare che i conducenti dei veicoli provenienti da tergo vengano a trovarsi inaspettatamente di fronte ad un ostacolo quasi fermo, o eccessivamente lento, che oggettivamente può porli in situazione di difficoltà.

L’automobilista che sta per impegnare un crocevia deve cedere la precedenza a chi proviene da destra: ne discende l’obbligo di accertarsi se dalla strada favorita sul piano della precedenza provengano veicoli, a nulla rilevando l’affidamento sul fatto che i veicoli con precedenza devono rallentare in prossimità del crocevia[18]. Ma v’è di più. Sul conducente che sta impegnando l’area del crocevia per svoltare incombe l’onere prudenziale di accertarsi, mediante l’ausilio dello specchietto retrovisore o con ispezione diretta o in qualunque altro modo, che non sopraggiungano da tergo altri veicoli – specialmente in fase di sorpasso – con i quali sia possibile una collisione: tale specificazione del generale dovere di prudenza e di diligenza comprende anche l’obbligo di prevedere le altrui imprudenze ragionevolmente prevedibili e probabili[19]. Tant’è che la S.C. non ha mancato di precisare che, laddove la visuale della strada sia limitata od ostacolata, il conducente ha l’obbligo di fermarsi e di compiere la manovra su segnalazione di persona a terra, proprio per il generale dovere di prudenza che impone agli utenti della strada di accertarsi che non vi sia pericolo di collisione con i veicoli che sopraggiungono da tergo quando si effettua una svolta a sinistra[20]. Come affermato nel giudizio di secondo grado, l’automobilista non ha prestato la necessaria prudenza nell’accertarsi che un motociclista stava percorrendo quel tratto di strada, pianeggiante e rettilineo, in condizioni atmosferiche buone e in ora diurna, come hanno affermato i periti chiamati in sede penale, i quali hanno concluso nel senso che l’automobilista abbia effettivamente avvistato la moto, al momento di impegnare l’incrocio, ma ne abbia mal calcolato la velocità[21].

Nella sentenza in commento, la S.C. ribadisce i principi espressi dal medesimo consesso sul tema della circolazione stradale, tanto in sede civile quanto in sede penale, e di cui si è cercato di dare adeguata informazione nella presente nota, all’insegna della prudenza e del rispetto reciproci.

 

 

Normativa di riferimento.

Artt. 140, 143 145 e 154 C.d.S.;

Artt. 1227, 2043 e 2054 c.c.;

Art. 443 c.p.

Nota bibliografica e giurisprudenziale.

Si vedano le indicazioni riportate nelle note a piè di pagina.

Segue il testo della sentenza oggetto della presente nota.

Svolgimento del processo

T.L. e M.M., nonchè T.B. e T.T., rispettivamente genitori e fratelli di T. E., e la s.a.s. Controlmec, di cui quest’ultimo era socio, hanno proposto al Tribunale di Milano domanda di risarcimento dei danni contro M.L. e la s.p.a. Milano Assicurazioni, a seguito dell’incidente stradale occorso il (omissis) sulla strada provinciale (omissis).

In quell’occasione l’automobile condotta dal M. e assicurata con la Milano si è immessa da una via laterale sulla strada provinciale percorsa dal motociclista e dotata di precedenza, effettuando una svolta a sinistra, ed è stata investita dalla motocicletta, che sopraggiungeva alle sue spalle, dopo il rilevata di ufficio anche in questa sede (Cass. civ. Sez. III, 21 dicembre 2004 n. 23696; Idem 6 marzo 2012 n. 3449; Idem 9 marzo 2012 n. 3716, fra le tante).

La lettera raccomandata con la richiesta di risarcimento non risulta essere stata inviata dalla s.a.s. Controlmec. Nè la richiesta preventiva può considerarsi implicita nella domanda formulata da T.B., rappresentante legale della società, come eccepisce la ricorrente principale.

La lettera raccomandata da questa inviata – fra l’altro congiuntamente con gli altri parenti dell’infortunato concerne inequivocabilmente la sola posizione personale e non menziona in alcun modo la qualità di rappresentante legale di Controlmec. La domanda proposta da Controlmec deve essere quindi dichiarata improponibile (cfr. giurisprudenza cit. supra).

Il ricorso principale di Controlmec è conseguentemente inammissibile.

4.- Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione degli artt. 140, 143, 145 e 154 C.d.S., sul rilievo che la Corte di appello – pur avendo accertato che lo scontro si è verificato in piena area di incrocio – ha ciò nonostante esentato da ogni responsabilità l’automobilista per il fatto che aveva già completato la manovra di svolta a sinistra.

Rilevano i ricorrenti che anche una manovra ultimata può creare intralcio alla circolazione, in violazione dei richiamati principi del codice della strada, e nell’illustrazione del motivo addebitano alla sentenza impugnata insufficiente ed illogica motivazione, sul rilievo che il conducente che ometta di concedere la precedenza ad altro veicolo, ritenendo di poter usufruire della precedenza di fatto, è tenuto ad accertare di poter effettuare la manovra senza creare pericolo, ed il solo fatto che lo scontro si verifichi dimostra l’errore di valutazione e va addebitato a sua colpa.

5.- Con il secondo motivo lamentano insufficiente motivazione quanto alla valutazione della testimonianza resa dalla figlia del M., alla quale la sentenza impugnata ha attribuito di avere affermato che il motociclista non era visibile, nel momento in cui l’automobilista ha imboccato l’incrocio, mentre la teste ha solo dichiarato che il padre ha di fatto avvistato il motociclista dopo avere completato la manovra di svolta, ma non ha affermato che esso non fosse visibile prima di quel momento.

Assumono che sulla base di tale erronea lettura delle dichiarazioni testimoniali la Corte di appello ha disatteso gli accertamenti dei consulenti tecnici interpellati in sede penale, i quali hanno dichiarato che il motociclista era oggettivamente avvistabile, all’inizio della manovra (poichè si trovava presumibilmente ad una distanza di circa 200 metri, su strada piatta e rettilinea per circa 800 metri, in ora diurna e in buone condizioni atmosferiche), ed hanno espresso il parere che l’automobilista abbia effettivamente avvistato la moto, al momento di impegnare l’incrocio, ma ne abbia mal calcolato la velocità.

6.- Con il terzo motivo lamentano che non sia stata disposta CTU sulla possibilità di avvistamento del motociclista dal punto di incrocio, pur trattandosi di circostanza di rilevanza essenziale ai fini del giudizio sulla responsabilità.

7.- I motivi possono essere congiuntamente esaminati, perchè connessi.

7.1.- Deve essere in primo luogo disattesa l’eccezione della resistente di inammissibilità dei motivi di ricorso per l’inadeguata formulazione dei quesiti di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..

I quesiti contengono gli elementi essenziali richiesti dalla norma, come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, cioè l’individuazione della fattispecie, l’indicazione dei principi che si ritengono erroneamente applicati dalla Corte di appello e di quelli diversi di cui si chiede l’applicazione, come anche l’indicazione delle ragioni che rendono censurabile la motivazione.

7.2.- Nel merito, i motivi sono fondati, nei limiti che seguono.

Debbono essere condivise le censure dei ricorrenti circa il fatto che – attribuendo valenza assorbente alla circostanza che la manovra di svolta a sinistra dell’automobilista era stata completata, senza accertare se l’automobile avesse avuto anche il tempo di sgomberare l’incrocio – la Corte di appello è incorsa nella violazione di varie norme del codice stradale (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ed in particolare dell’art. 140, comma 1 (Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione …)”, art. 145, comma 4 (I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia cosi stabilito dall’autorità competente…. ) e comma 7 (E’ vietato impegnare una intersezione………. quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l’area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni), art. 154, comma 1, lett. a) (I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione……. devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi).

Non è sufficiente, cioè, che il conducente del veicolo che si immette su strada dotata di diritto di precedenza completi la manovra di mero posizionamento del veicolo e magari inizi la marcia nella nuova direzione, prima del sopraggiungere del veicolo favorito.

Occorre anche che egli abbia il tempo di riprendere posizione e velocità “di crociera” sulla corsia stradale, sì da evitare che i conducenti dei veicoli provenienti da tergo vengano a trovarsi inaspettatamente di fronte ad un ostacolo quasi fermo, o eccessivamente lento, che oggettivamente può porli in situazione di difficoltà (cfr. anche art. 141 C.d.S., comma 6).

E’ indubbio che grava anche su questi ultimi l’obbligo di adottare a loro volta tutte le precauzioni e le misure di emergenza per fare fronte nel modo più efficace all’altrui manovra anche colposa (rispettando i limiti di velocità, prestando attenzione agli incroci, ecc.).

Ma ciò non consente di escludere la responsabilità di chi abbia colposamente creato la situazione di pericolo, come ha affermato la sentenza impugnata, in termini sostanzialmente apodittici.

La motivazione della sentenza impugnata – secondo cui lo scontro è stato determinato dall’elevata velocità della moto e dalla totale disattenzione alla guida del suo conducente, il quale, viaggiando ad una velocità di gran lunga superiore al limite consentito, per di più in presenza di incrocio ampiamente segnalato, ebbe ad azionare il sistema frenante a soli 50 mt. dal punto d’urto, senza compiere alcun’altra manovra che pure gli avrebbe consentito di superare indenne l’autovettura, nel frattempo portatasi sull’estremo margine destro della carreggiata…” (pag. 1 della sentenza) – è indubbiamente più che sufficiente per motivare il concorso di colpa del motociclista, ma non dimostrare il carattere assorbente della responsabilità di quest’ultimo, cioè l’idoneità del suo comportamento ad interrompere il nesso causale fra l’infrazione commessa dall’automobilista ed il verificarsi dello scontro. Si sarebbe dovuto accertare a tale scopo che la moto sopraggiungeva a velocità non solo superiore a quella permessa, ma talmente elevata e talmente superiore al consentito, da impedire che il suo sopraggiungere fosse avvistato dall’automobilista, al momento di impegnare l’incrocio, e da avere provocato l’improvviso ed imprevedibile irrompere della moto sulla scena del sinistro.

Tali circostanze non risultano dagli elementi istruttori richiamati dalla sentenza impugnata, ove si consideri che la testimonianza resa dalla M., riportata nel ricorso, è effettivamente silente sul punto; che la moto viaggiava a 125 km. all’ora – velocità superiore al limite consentito in luogo, ma non straordinariamente elevata – e che le risultanze dell’istruttoria penale richiamate dai ricorrenti offrono se mai indizi in contrario.

Si ricorda ancora che il conducente che si avvalga della precedenza di fatto – come nella sostanza ha fatto il M. – agisce a suo rischio e pericolo.

E’ cioè tenuto egli stesso a valutare se la situazione gli consenta di effettuare l’attraversamento dell’incrocio con assoluta sicurezza e senza creare alcun rischio per la circolazione. Se il sinistro si verifica, è lo stesso accadimento dei fatti che smentisce la correttezza della sua previsione, costituendolo in colpa (Cass. civ., Sez. III, 18 febbraio 1998 n. 1724; Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2004 n. 8526). Resta quindi a suo carico l’onere di dimostrare il contrario (Cass. civ. n. 8526/2004 cit.).

La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi e deve essere annullata, restando assorbite le ulteriori censure.

8. – Per concludere, il ricorso incidentale proposto dalla Milano Assicurazioni è fondato e deve essere accolto.

La domanda di risarcimento dei danni proposta da Controlmec deve essere dichiarata improponibile; la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, nella parte in cui ha esaminato nel merito la domanda stessa, ed il ricorso proposto da Controlmec è inammissibile.

Le spese processuali relative alla vertenza fra Controlmec e la Milano Assicurazioni si compensano per l’intero giudizio, in considerazione del fatto che le difese della parte vittoriosa sono state svolte congiuntamente a quelle relative alle altre parti del processo e non risulta, nè la parte interessata ha dedotto o dimostrato, che l’iniziativa di Controlmec abbia aggravato gli oneri processuali a suo carico.

In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati e con completa e logica motivazione.

La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

 

 

P.Q.M.

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi.

Accoglie il ricorso incidentale e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte relativa alla domanda di risarcimento dei danni proposta dalla s.a.s. Controlmec; dichiara conseguentemente inammissibile il ricorso proposto da Controlmec e compensa le spese dell’intero giudizio fra Controlmec e la s.p.a. Milano Assicurazioni.

Accoglie il primo e, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il terzo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

A cura dell’avv. Domenico Di Leo – RIPRODUZIONE RISERVATA.


[1] Cfr. Guaglione L., Studi di diritto civile, Vol. I – Obbligazioni e responsabilità civile, Nel Diritto Editore, 2011, pp. 354 ss.

[2] Esempi di caso fortuito sono la pozza d’olio sul manto stradale che abbia causato lo slittamento del veicolo; il malore che ha colpito il conducente, se non sia dipeso da una condizione di malattia conosciuta, o determinato dalla mancata copertura farmacologica, etc.

[3] Così, Bianca C. M., Diritto civile, Vol. 5, La responsabilità, Giuffrè editore, Milano, 2012, pp. 761 ss. L’A. fornisce un esempio del meccanismo di riduzione del risarcimento, nel caso in cui operi la presunzione di colpa in parola. A seguito della collisione fra due veicoli, uno di essi – il veicolo A – riporta un danno del valore di 300 e l’altro – il veicolo B – riporta un danno del valore di 500. A seguito dell’applicazione del principio della presunzione di colpa, il risarcimento spettante al proprietario del veicolo A sarà di 150 mentre al proprietario del veicolo B spetterà un risarcimento di 250. A seguito della compensazione, l’obbligazione del proprietario del veicolo A si ridurrà a 100. In questo caso, si è data per certa l’identità fra conducente e proprietario, per ragioni di semplicità.

[4] Cass. pen., sez IV, 26 aprile 1989, n. 6247.

[5] Sul punto si segnala Cass. Civ., 11 giugno 1990, n. 5679, con cui si afferma che, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilità dall’art. 2054 c.c. in caso di scontro fra veicoli, ricorre non soltanto quando sia certo l’atto che abbia dato origine al sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile a ciascun conducente coinvolto ma anche in tutti i casi in cui non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui non si conosca il fatto che abbia generato il sinistro, la causa presunta dell’evento va ricercata nei differenti comportamenti tenuti dai conducenti coinvolti nello scontro, in egual misura, anche se solo uno di essi abbia riportato danni: in tal caso, la presunzione potrà essere superata soltanto se il danneggiato fornisca la duplice prova che lo scontro sia dipeso dal solo comportamento colposo dell’altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell’evento dannoso.

[6] Cfr. Bianca, cit.,. Con la sentenza 4020 del 22 ottobre 1976, la S.C. stabilì  che il danneggiato non può avvalersi delle regole sulla presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c., per la prova, gravante su di lui, in ordine al nesso di causalità fra il fatto dannoso e le conseguenze da lui lamentate. La Corte di Cassazione ha affermato che l’attore non aveva provato che i danni riportati dal proprio veicolo nella parte anteriore fossero conseguenza del tamponamento subito ad opera del veicolo che era sopraggiunto, soccombendo sul punto.

[7] In tema di circolazione stradale, l’art 2054 c.c. comma 2, non inibisce al giudice di merito di graduare, anche in caso di concorso di responsabilità, le percentuali imputabili a ciascun conducente, in misura diversa da quella paritetica anche quando non sia provato che il concorrente danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare lo scontro, qualora ritenga che il conducente dell’altro mezzo abbia una responsabilità prevalente in relazione alle positive risultanze processuali (Cass. Civ., sez. III, 15 aprile 2010, n. 9040).

[8] Cass. Civ., 14 novembre 1986, n. 6696; conf., Cass. Civ., 19 dicembre 2008, n. 29883.

[9] Cass. Civ., sez. III, 29 aprile 2006, n. 10031.

[10] Cass. Civ., sez. III, 9 gennaio 2007, n. 195.

[11] Cfr Cass. Pen., sez. IV, 26 ottobre 1990, n. 14213. In senso conforme, si veda Cass. Pen., sez. IV, 8 febbraio 1994, n. 1528 e Cass. Pen., sez. IV, 8 febbraio 1994, n. 1494.

[12] Cass. Pen., sez. IV, 15 marzo 1995, n. 2648.

[13] Cass. Pen, sez. IV, 15 giugno 1994, n. 6939.

[14] Cass. Pen., sez. IV, 8 febbraio 1994, n. 1528.

[15] Cass. Civ., sez. III, 20 dicembre 1995, n. 12982. In senso conforme, Cass. Pen., sez. IV, 8 febbraio 1994, n. 1528 e Cass. Pen., sez. IV, 15 giugno 1994, n. 6939.

[16] Cass Civ., sez.III, 16 marzo 1995, n. 3075.

[17] Cass. Pen., sez. IV, 10 dicembre 1992, n. 11822; Pret. Civ. Catania, 22 gennaio 1997, Genovese c/Battaglia. Ancora, in senso conforme, Cass. Civ., 3075/1995, cit.

[18] Cass. Pen., sez. IV, 19 novembre 1985, n. 10821.

[19] Cass. Pen., sez. IV, 14 ottobre 1982, n. 9217.

[20] Cass. Pen., sez. IV, 17 luglio 1982, n. 7120.

[21] Cass. Pen., sez. V, 22 giugno 1978, n. 8128: il conducente di un veicolo che intenda eseguire una svolta a sinistra è tenuto a cedere la precedenza ai veicoli che, provenendo da direzione opposta, si vengano a trovare alla sua destra. L’eventuale errore sul calcolo della velocità del mezzo favorito è addebitabile al conducente cui spetti il dovere di cedere la precedenza, con la conseguenza che quest’ultimo non può invocare la precedenza di fatto se, per suo errore, nel computo della velocità dell’altro veicolo, si verifichi la collisione. Nel senso conforme nel testo, di recente, Cass. Civ., sez. III, 5 maggio 2004, n. 8526, che afferma che la precedenza di fatto può ritenersi legittima e idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti all’incrocio con tale anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell’incidente lo costituisce in colpa. Ne consegue che l’onere di provare la sussistenza della precedenza di fatto incombe su chi se ne giova.

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