IL CASO DI PAOLO GABRIELE

di Filomena Agnese Chionna

L’ex aiutante di Benedetto XVI è stato riconosciuto colpevole di aver rubato carte riservate della segreteria papale. La Segreteria di Stato ne ha sottolineato la gravità dell’azione commessa dal maggiordomo: “è stata recata un’offesa personale al Santo Padre ; si è violato il diritto alla riservatezza di molte persone che a lui si erano rivolte in ragione del proprio ufficio; si è creato pregiudizio alla Santa Sede e a diverse sue istituzioni; si è posto ostacolo alle comunicazioni tra i vescovi del mondo e la Santa Sede e causato scandalo alla comunità dei fedeli. Infine, per un periodo di parecchi mesi è stata turbata la serenità della comunità di lavoro quotidianamente al servizio del Successore di Pietro”.

La Segreteria di Stato ha precisato che il “procedimento giudiziario  si è svolto con trasparenza, equanimità, nel pieno rispetto del diritto alla difesa. Ha messo in atto il suo progetto criminoso senza istigazione o incitamento da parte di altri, ma basandosi su convinzioni personali in nessun modo condivisibili. Le varie congetture circa l’esistenza di complotti o il coinvolgimento di più persone si sono rivelate, alla luce della sentenza, infondate”.

Con il passaggio della sentenza in giudicato il sig. Gabriele dovrà scontare il periodo di detenzione inflitto. Si apre inoltre a suo carico la procedura per la destituzione di diritto, prevista dal Regolamento generale della Curia Romana.

Il perdono papale, la Segreteria di Stato parla dell’eventualità della concessione della grazia, che, “è un atto sovrano del Santo Padre”. Essa tuttavia presuppone ragionevolmente il ravvedimento del reo e la sincera richiesta di perdono al Sommo Pontefice e a quanti sono stati ingiustamente offesi.

 

BREVE ANALISI DELL’ISTITUTO DELLA GRAZIA NEL DIRITTO CANONICO

Il codice canonico si preoccupa di disciplinare in maniera specifica i singoli e diversi atti

amministrativi, dedicando il libro primo alle norme generali, il cui titolo IV disciplina gli atti amministrativi singolari, il capitolo IV va ad esaminare i privilegi (can. 76-84).

Il Canone 76 definisce il privilegio: “ossia una grazia in favore di determinate persone, sia

fisiche sia giuridiche, accordata per mezzo di un atto peculiare, può essere concesso dal legislatore come pure dall’autorità esecutiva cui il legislatore abbia conferito tale potestà.

Il possesso centenario o immemorabile induce la presunzione che il privilegio sia stato concesso”.

Le grazie sono concesse per “atto speciale” , andando a stabilire per determinate persone una condizione più favorevole da quella sancita dal diritto comune. Tale istituto può essre concesso per mezzo di un atto denominato “rescritto”.

Can. 59 Per rescritto s’intende l’atto amministrativo dato per iscritto dalla competente autorità esecutiva, per mezzo del quale, di sua stessa natura, su petizione di qualcuno, viene concesso un privilegio, una dispensa o un’altra grazia.

 

Un piccolo cenno merita il Pontefice come istituzione, esso è  capo della gerarchia della chiesa , successore di Pietro, capo del colleggio episcopale, è vicario di Cristo in terra, è pastrore della chiesa universale, la sua potestà è suprema perché al di sopra di qualsiasi potestà esistente nella chiesa, contro le sue sentenza e i suoi decreti non c’è né appello, né ricorso.

La grazia è un atto sovrano del Santo Padre essa tuttavia presuppone ragionevolmente il ravvedimento del reo e la sincera richiesta di perdono al Sommo Pontefice e
a quanti sono stati ingiustamente offesi.

 

 

 

I PRIVILEGI

Can. 76 Il privilegio, ossia una grazia in favore di determinate persone, sia fisiche sia giuridiche, accordata per mezzo di un atto peculiare, può essere concesso dal legislatore come pure dall’autorità esecutiva cui il legislatore abbia conferito tale potestà.

Il possesso centenario o immemorabile induce la presunzione che il privilegio sia stato concesso.

Can. 77 Il privilegio è da interpretarsi a norma del can. 36, ma ci si deve sempre servire di una interpretazione tale, per cui i dotati di privilegio abbiano a conseguire davvero una qualche grazia.

Can. 78  Il privilegio si presume perpetuo, se non si prova il contrario.

Il privilegio personale, cioè quello che segue la persona, si estingue con essa.

Il privilegio reale cessa con la distruzione totale della cosa o del luogo; il privilegio locale però rivive, se il luogo viene ricostituito entro cinquanta anni.

Can. 79 Il privilegio cessa per revoca da parte dell’autorità competente a norma del can. 47, fermo restando il disposto del can. 81.

Can. 80 Nessun privilegio cessa per rinuncia, a meno che questa non sia stata accettata dall’autorità competente.

Qualsiasi persona fisica può rinunciare al privilegio concesso solamente in proprio favore.

Le persone singole non possono rinunciare al privilegio concesso a una persona giuridica, o in ragione della dignità del luogo o della cosa; né alla stessa persona giuridica è lecito rinunciare a un privilegio a lei concesso, se la rinuncia torni a pregiudizio della Chiesa o di altri.

Can. 81 Venuto meno il diritto del concedente, il privilegio non si estingue, a meno che non sia stato dato con la clausola ad beneplacitum nostrum o con altra equipollente.

Can. 82 Per non uso o per uso contrario un privilegio non oneroso ad altri non cessa; quello invece che ritorna a gravame di altri, si perde, se si aggiunge la legittima prescrizione.

Can. 83 Il privilegio cessa passato il tempo o esaurito il numero dei casi per i quali fu concesso, fermo restando il disposto del can. 142.

Cessa pure, se con il progredire del tempo le circostanze, a giudizio dell’autorità competente, sono talmente cambiate, che sia risultato nocivo o il suo uso divenga illecito.

Can. 84 Chi abusa della potestà datagli per privilegio, merita di essere privato del privilegio stesso; di conseguenza, l’Ordinario, ammonito invano il privilegiato, privi chi gravemente ne abusa, del privilegio che egli stesso ha concesso; che se il privilegio fu concesso dalla Sede Apostolica, l’Ordinario è tenuto a informarla.

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