La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa viene meno se il procedimento si conclude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilita’.

In conseguenza, ai sensi degli art. 2 c.p. e art. 129 c.p.p., la  sentenza che sia stata pronunciata dal giudice penale deve essere  annullata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.  Infatti, la competenza del giudice penale in ordine alla violazione  amministrativa viene meno se il procedimento si conclude per estinzione  del reato o per difetto di una condizione di procedibilità; e, in ogni  caso, la sanzione stessa è applicata dal giudice solo con la sentenza di condanna.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Sentenza 26 settembre – 7 ottobre 2013, n. 41399

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente –

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –

Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI;

nei confronti di:

D.F.A. N. IL (OMISSIS) imputato;

inoltre:

2) D.F.A. N. IL (OMISSIS) – imputato;

avverso la sentenza n. 2576/2007 TRIBUNALE di BARI, del 21/01/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere  Dott. ANDREA MONTAGNI estensore Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha  concluso per l’annullamento senza rinvio perchè il fatto non è più  previsto dalla legge come reato; invio degli atti al Prefetto in ordine  alla sospensione della patente di guida.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Bari ha affermato la responsabilità dell’imputato in  epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett.  A, commesso il (OMISSIS) e lo ha condannato alla pena di Euro 500 di  ammenda.

2. Ha proposto appello l’imputato con atto qualificato  come ricorso per cassazione, lamentando che la fattispecie in questione è stata depenalizzata sicchè erroneamente è stata pronunziata sentenza di condanna.

2.1 Ha fatto seguito la presentazione di una memoria per prospettare l’intervenuta prescrizione del reato.

3. Ha proposto altresì ricorso per cassazione il Procuratore Generale  della Repubblica lamentando la mancata applicazione della sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

4. Il ricorso dell’imputato è fondato. Il reato, infatti, è stato  accertato in chiave sintomatica, sicchè correttamente, in conformità  all’insegnamento di questa Suprema Corte, il giudice ha ritenuto, pel  principio del favor rei, l’esistenza della fattispecie di cui al  novellato art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), la più lieve tra quelle  previste dalla disciplina della guida in stato di ebbrezza.

Tuttavia, per effetto della L. 29 luglio 2010, n. 120, la fattispecie in  questione è stata trasformata in illecito amministrativo.

In  conseguenza, ai sensi dell’art. 2 c.p. e art. 129 c.p.p., la sentenza  deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è più previsto  dalla legge come reato.

5. Per l’effetto è privo di pregio il  ricorso dell’accusa pubblica posto che da una lettura integrata degli  artt. 221, 222 e 224 C.d.S. emerge che la competenza del giudice penale  in ordine alla violazione amministrativa viene meno se il procedimento  si conclude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di  procedibilità; e che in ogni caso la sanzione stessa è applicata dal  giudice solo con la sentenza di condanna. In tal senso, del resto,  questa Corte suprema si è ripetutamente pronunziata (ad es. Sez. 4,  16/3/2004, Rv. 229384; Sez. 4, 23/12/2003 Rv. 229382).

Gli atti vanno trasmessi al prefetto di Bari per quanto di competenza in ordine alla detta sanzione amministrativa accessoria.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Rigetta il ricorso del Procuratore generale della Repubblica e dispone  trasmettersi gli atti al prefetto di Bari per quanto di competenza in  ordine alla sospensione della patente di guida.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013.

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