TAR Friuli Venezia Giulia Trieste sezione I sentenza 07 agosto 2012 n 301

Immigrato, disoccupazione, famiglia, redditi, permesso di soggiorno, diniego

Nel vigente sistema, per ottenere un permesso di soggiorno è necessario che ciascuno dei membri che compongono la comunità anagrafica del richiedente disponga autonomamente del reddito minimo che gli consenta di garantirsi il soggiorno. (Nella fattispecie, l’istante era entrato nel nostro Paese, quando già era prossimo al raggiungimento della maggiore età, per ricongiungimento familiare alla madre. Otteneva quindi un primo permesso di soggiorno, e, successivamente, altri tre permessi di soggiorno per studio, dopo di che ne riceveva ancora uno per attesa occupazione. Richiedeva quindi il rinnovo del titolo, senza peraltro dimostrare di possedere un lavoro o altro lecito reddito per il proprio sostentamento, che quindi gli veniva negato.) Riferimenti normativi: artt. 4, co. 3-5, co. 4 e 22, co. 11, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

 

TAR Emilia Romagna Bologna sezione II sentenza 12 settembre 2012 n 551

Pubblica amministrazione, locazione commerciale, concessione, inadempimento

Il potere di intervenire autoritativamente sul rapporto concessorio è caratteristica essenziale dell’istituto della concessione, che non può essere snaturato mediante rinunce implicite, o per fatti concludenti, o anche esplicite, che non rientrano nella disponibilità del concedente.

In generale, il potere di autotutela infatti è pubblico e indisponibile, pertanto non può essere abdicato volontariamente. A prescindere poi dal “nomen juris” utilizzato (revoca, decadenza, risoluzione, o altro) non c’è dubbio che la cessazione anticipata del rapporto, non per nuove valutazioni dell’interesse pubblico, ma per inadempimento del concessionario, è “in re ipsa” nel potere concessorio. Riferimenti normativi: art. 1460 c.c.; art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241.

 

Corte Costituzionale sentenza 22 ottobre 2012 n 237

Giudizio abbreviato, reato concorrente, nuova contestazione

E’ incostituzionale l’art. 517 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà, per l’imputato, di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione

Riferimenti normativi: art. 517 c.p.p. Cfr. Corte Cost., sentenza 30 giugno 1994, n. 265, Corte Cost., sentenza 29 dicembre 1995, n. 530 e, da ultimo, Corte Cost., sentenza 18 dicembre 2009, n. 333.

 

Corte Costituzionale sentenza 21 settembre 2012 n 219

Maestri di sci, Molise, altre regioni, tariffe locali, illegittimità costituzionale

 

E’ illegittimo l’art. 3 della L. Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, recante la disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise nella parte in cui prevede che i maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni e delle Province autonome siano tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola di sci. Ciò in quanto ostacola la competitività tra gli operatori, invadendo l’ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza riservata allo Stato dall’art. 117, co. II, lett. e) Cost.  Riferimenti normativi: art. 3, L. Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29; art. 117, co. II, lett. e) Cost.

 

Corte Costituzionale sentenza 20 luglio 2012 n 201

Edilizia, interventi, zona sismica, normativa nazionale, deroga, illegittimità

La disposizione dell’art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001 riconosce soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti la possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche;simile previsione – dettata allo scopo di garantire «una disciplina unitaria a tutela dell’incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale» – costituisce la chiara espressione di un principio fondamentale, come tale vincolante anche per le Regioni. Ne consegue che l’art. 4, co. 3, della L. R. Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica) si pone in contrasto con un principio fondamentale dettato dalla normativa statale ed è quindi costituzionalmente illegittima. Riferimenti normativi: art. 88, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; art. 4, co. 3, L. R. Molise 9 settembre 2011, n. 25. Cfr. Corte Cost., sentenza 20 aprile 2006, n. 182.

 

Cassazione penale sezione V sentenza 3 ottobre 2012 n 38388

La condotta di chi contagia il proprio partner tacendogli di essere affetto da sindrome da Hiv integra il reato di lesioni personali gravissime con dolo eventuale

La condotta di chi contagia il proprio partner tacendogli di essere affetto da sindrome da Hiv integra il reato di lesioni personali gravissime con dolo eventuale; sussiste infatti l’elemento psicologico del dolo eventuale quando l’agente, pur non avendo di mira il fatto a rischio, ne accetti – nella proiezione della propria azione verso la realizzazione di un fatto primario – la concreta possibilità del suo verificarsi, in un necessario rapporto eziologico con l’azione medesima. (Nel caso di specie il marito, pur consapevole di essere affetto da HIV, intratteneva rapporti sessuali con la moglie senza alcuna precauzione, cagionandole una malattia, probabilmente insanabile, con pericolo di vita).

Cassazione civile sezione lavoro sentenza 30 ottobre 2012 n 18645

Legittimità del licenziamento. Sussiste una differenza giuridica tra la categoria degli invalidi e quella degli orfani di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di servizio o di guerra

Ai fini della legittimità del licenziamento sussiste una differenza giuridica tra la categoria degli invalidi e quella degli orfani di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di servizio o di guerra, cui è riconosciuta una quota di riserva ma non le medesime garanzie previste per gli invalidi. Lo ha stabilito lo Corte di cassazione, con la sentenza 18645/2012, respingendo il ricorso di una lavoratrice licenziata in seguito all’accorpamento della sua funzione in capo ad un solo soggetto. La Cassazione nel ricostruire la vicenda ricorda che la legge 12 marzo 1999 n. 66 ha previsto che: “In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio [… ] è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva […] ”, che è pari all’1% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti, fissandola ad una unità per le imprese comprese tra cinquantuno e centocinquanta dipendenti. Per la corte dunque non è applicabile a questa categoria la regola per cui i licenziamenti per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitati nei confronti dei lavoratori occupati obbligatoriamente, sono annullabili, qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente, sia inferiore alla quota di riserva” prevista dall’articolo 3 della legge 66/1999. Perciò, costoro – qualora ne ricorrano i requisiti – avranno diritto all’assunzione secondo quanto previsto dalla quota di riserva ma ciò non comporta una equiparazione alle altre garanzie previste per gli invalidi in quanto non espressamente disposto dalla legge.

 

Tar Molise sentenza 16 ottobre 2012 n 556

Accorpamento di classi – contrasto con la normativa legislativa in materia di edilizia scolastica e di sicurezza negli ambienti di lavoro – illegittimità.

In conseguenza del disposto accorpamento non risulta rispettato il parametro della superficie netta minima che il D.M. 18 dicembre 1975 indica per la scuola secondaria di secondo grado in 1,96 mq per studente, con un numero massimo di studenti pari a 25 per aula.

Nel caso di specie la vincolatività delle prescrizioni in questione deriva in ogni caso dalla autonoma scelta del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto scolastico che ha ritenuto di uniformarvisi nella valutazione in concreto (cfr. T.A.R. Veneto, III, 16 febbraio 2009, n. 375) dei rischi che il sovraffollamento delle classi comporta per l’igiene e la salubrità delle aule intese quale luogo di lavoro ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. 81 del 2008 nonché alla luce della inderogabile necessità di garantire la gestione delle emergenze e la corretta evacuazione dall’edificio in situazioni di pericolo come accade in ipotesi di incendio e di eventi sismici.

Una volta accertato, dal soggetto a ciò deputato per legge, che l’accorpamento era incompatibile con l’esigenza di assicurare la sicurezza e la salubrità dell’aula destinata ad accogliere gli alunni delle due sezioni, l’Ufficio scolastico regionale non poteva ignorare tale circostanza senza incorrere in un palese eccesso di potere nella adozione delle misure organizzative pur previste dal D.M. 81/2009; così facendo infatti ha obliterato una circostanza, palesata dall’istruttoria, di rilevante importanza in quanto pertinente alla necessità di tutelare valori primari quale la salubrità dell’ambiente di lavoro e la stessa incolumità degli alunni. In ogni caso a fronte di una tale risultanza istruttoria l’Ufficio scolastico regionale doveva, quanto meno, motivare in ordine alle eventuali ragioni che consentivano di ritenere non ostative le circostanze rappresentate dal dirigente scolastico, non potendo di certo opporre l’incompetenza ad adottare le misure idonee a superare le predette criticità poiché il rispetto delle misure di tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e di sicurezza dei lavoratori e degli utenti del servizio rappresenta una condizione di legittimità dei provvedimenti relativi all’organizzazione del sistema scolastico. Gli obiettivi di razionalizzazione dell’organizzazione scolastica e quelli connessi di contenimento dela spesa perseguiti dal DPR 81/09 non possono prescindere dalla valutazione in concreto circa le condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti ed ogni decisione a tal fine assunta deve necessariamente essere condizionata, quanto meno nei suoi effetti (e quindi nella sua operatività), al rispetto dei concorrenti interessi di tutela della salute e della integrità delle persone presenti negli ambienti scolastici anche se trattasi di interessi la cui cura è rimessa a centri di competenza diversi (nel caso di specie la Provincia). Peraltro il provvedimento impugnato risulta illegittimo anche perché assunto in contrasto con l’art. 5 del D.M. 26 agosto 1991 recante norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica (sulla vincolatività di tale normativa nel dimensionamento delle classi cfr. T.A.R. Veneto, III, 16 febbraio 2009, n. 375); tale disposto normativo, ai fini della sicurezza antincendi prescrive che il massimo affollamento ipotizzabile in aula sia di 26 persone mentre nel caso di specie ve ne sono 29 (28 alunni più l’insegnante). Il predetto limite è stato considerato suscettibile di deroga dal Ministero dell’Interno Dipartimento dei vigili del fuoco con nota prot. P480/4122 sott.32 del 6.5.2008 ma la possibilità di deroga è stata subordinata al ricorrere di tre condizioni: 1) che le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 metri ed aprirsi nel senso dell’esodo e devono rispondere agli ulteriori requisiti specificamente indicati al punto 5.6; 2 ) che ci sia una apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività; 3) che l’incremento numerico sia “modesto”. Nel caso di specie nessuna delle tre circostanze è stata comprovata dal Ministero intimato.

 

Tribunale Terni sentenza 21 maggio 2012

Disturbo del riposo, fuochi artificiali, episodio sporadico, reato, esclusione

 

Per l’integrazione del reato di cui all’art. 659 c.p., sono necessarie emissioni sonore, riferibili al comportamento di un soggetto, identificabili in schiamazzi, abuso di mezzi acustici e strepiti di animali che superino il limite della normale tollerabilità, per l’intensività e la ripetitività dei rumori arrecati, concretamente apprezzabile in relazione all’ambiente e all’ora, percepibili da un numero indeterminato di persone. (Nel caso di specie, un unico episodio occorso nell’arco di un’intera stagione estiva, avvenuto peraltro in un orario accettabile (ore 23.15), durato pochi minuti (circa 5) e avente un’attitudine offensiva limitata, trattandosi di spettacoli pirotecnici, non poteva integrare i presupposti richiesti per la configurazione del reato in oggetto.)

Riferimenti normativi: art. 659 c.p. Cfr. Cass. Pen., sez. 1, sentenza 18 gennaio 2011, n. 20954.

 

Corte Costituzionale sentenza 26 ottobre 2012 n 236

Illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, della legge della Regione Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituito dall’articolo 8 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), limitatamente alla parola «regionali»

1. E’ dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, della legge della Regione Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituito dall’articolo 8 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), limitatamente alla parola «regionali», ovvero nella parte in cui preclude alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Puglia la possibilità di stipulare accordi contrattuali con strutture sanitarie private aventi sede legale fuori dal territorio regionale, relativamente all’erogazione di prestazioni riabilitative domiciliari a favore di pazienti residenti in Puglia.

2. Delimitare la scelta dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie nell’ambito dei confini del territorio regionale incide irragionevolmente sulla libertà di scelta del luogo di cura, senza perseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

3. Il diritto alla libertà di scelta del luogo della cura in tutto il territorio nazionale non ha carattere assoluto, dovendo essere contemperato con altri interessi costituzionalmente protetti, anche in considerazione dei limiti oggettivi derivanti dalle risorse finanziarie disponibili (ex multis, sentenze n. 248 del 2011, n. 94 del 2009, n. 200 del 2005). Dunque, non è vietato al legislatore regionale sacrificare la libertà di scelta del paziente, a condizione che il sacrificio risulti necessitato dall’esigenza di preservare altri beni di rango costituzionale, quale ad esempio un’efficiente ed efficace organizzazione del sistema sanitario.

4. La limitazione introdotta dalla legislazione della Regione Puglia, impedendo la stipulazione di accordi con strutture extraregionali, non ottiene necessariamente un risparmio di spesa; anzi, potrebbe tradursi persino in una diseconomia, nel caso in cui le tariffe praticate dai presidi sanitari di altre Regioni siano inferiori a quelle pugliesi. Le ragioni di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione del sistema sanitario che, in linea astratta, sono idonee a giustificare una restrizione del diritto alla libertà di cura, in questo caso non sussistono.

5. La preclusione su base territoriale stabilita dal legislatore regionale non solo non perviene ad un ragionevole bilanciamento tra la libertà di cura e le esigenze della finanza pubblica, ma a ben vedere irragionevolmente impedisce all’amministrazione di effettuarlo: il divieto introdotto per via legislativa, infatti, non consente alle singole ASL di valutare caso per caso tutti gli elementi rilevanti ai fini della determinazione a stipulare un accordo contrattuale con presìdi privati, intraregionali o extraregionali, tra cui, ad esempio, le caratteristiche dei pazienti, la tipologia delle prestazioni riabilitative da erogare, le condizioni economiche offerte dai singoli operatori sanitari, nonché la dislocazione territoriale effettiva (giacché può accadere che un presìdio sanitario extra-regionale si trovi nei fatti più vicino al domicilio del paziente, rispetto a strutture aventi sede legale nella Regione, specie nelle zone confinanti con altre Regioni). La rigidità del divieto contenuto nella normativa impugnata si pone pertanto in contrasto, oltre che con l’art. 32 Cost., anche con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza.

 

Corte costituzionale sentenza 26 ottobre 2012 n 237

Illegittimità costituzionale dell’articolo 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.

La questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Torino che con ordinanza del 23 settembre 2011 – iscritta al n. 88 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2012 – aveva denunciato la violazione degli articoli 3 e 24 secondo comma della Costituzione.

La Consulta supera l’argomento negativo legato all’indissolubilità del binomio “premialità-deflazione”, versandosi già in una fase avanzata del procedimento, richiamando le sentenze n. 265 del 1994 e n. 333 del 2009. Con queste due pronunce, infatti, la Corte ha ammesso l’imputato a fruire, rispettivamente, del “patteggiamento” e del giudizio abbreviato in situazioni nelle quali una “deflazione piena” non poteva più realizzarsi, essendosi già pervenuti al dibattimento: “ciò, sul presupposto che la logica dello “scambio” fra sconto di pena e risparmio di energie processuali debba comunque cedere di fronte all’esigenza di ripristinare la pienezza delle garanzie difensive e l’osservanza del principio di eguaglianza”.

Per la Corte: “La sentenza n. 333 del 2009 ha evidenziato come l’accesso al giudizio abbreviato per il reato concorrente contestato in dibattimento risulti comunque idoneo a produrre un effetto di economia processuale, sia pure “attenuato”, consentendo – quantomeno – al giudice di decidere sulla nuova imputazione senza il possibile supplemento di istruzione previsto dall’art. 519 cod. proc. pen.”. In definitiva, per la Consulta siccome “la contestazione del reato concorrente, operata ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., costituisce, in effetti, un atto equipollente agli atti tipici di esercizio dell’azione penale indicati dall’art. 405, comma 1, cod. proc. Pen”, è fonte di “ingiustificata disparità di trattamento e di compromissione delle facoltà difensive, in ragione dei tempi e dei modi di formulazione dell’imputazione, la circostanza che, a fronte di tutte le altre forme di esercizio dell’azione penale, l’imputato possa liberamente optare, senza condizioni, per il giudizio abbreviato, mentre analoga facoltà non gli sia riconosciuta nel caso di nuove contestazioni, se non nelle ipotesi – oggetto della sentenza n. 333 del 2009 – di modifiche tardive dell’addebito sulla base degli atti di indagine”.

 

Cassazione civile sezione tributaria ordinanza 03 agosto 2012 n 14002

Società di persone, cessione quote, pubblicità, mancanza, socio, responsabilità

La responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall’art. 2291 c.c., co. 1, per i debiti delle società di persone, e per i soci accomandatari dall’art. 2313 c.c., opera, in assenza di espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, cosicchè il socio, dopo l’iscrizione a ruolo a carico della società per un’imposta su di essa gravante, resta sottoposto all’esazione del debito. Inoltre, la perdita della qualità di socio in questo tipo di società (in conseguenza di recesso, esclusione o cessione della partecipazione), integrando modificazione dell’atto costitutivo, è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese a pena di inopponibilità ai terzi, a meno che si provi che questi ne fossero a conoscenza; ciò anche quando si sia verificata una causa di esclusione di diritto ex art. 2288 c.c., allorchè lo scioglimento del rapporto associativo non si sia in concreto verificato (per avere il socio continuato ad operare nella qualità di amministratore) e lo stesso non sia stato, comunque, portato a conoscenza dei terzi mediante l’iscrizione nel registro delle imprese o con altro mezzo. Riferimenti normativi: artt. 2288, 2291, co. 1 e 2313 c.c.

 

Cassazione civile sezione lavoro sentenza 20 luglio 2012 n 12697

Dirigente, dipendente, obblighi di servizio, esclusione, discussione, gravità

 

Non commette atti di grave insubordinazione, sanzionati con la destituzione, il dipendente che abbia una discussione con il superiore avente ad oggetto un argomento totalmente estraneo agli obblighi di servizio del lavoratore (quali le modalità di pensionamento), senza alcuna relazione con il dovere di osservanza delle direttive del superiore gerarchico, la cui violazione avrebbe potuto configurare invece l’insubordinazione. Riferimenti normativi: art. 45, n. 11, R.D. n. 148/31.

 

Cassazione civile sezione lavoro sentenza 23 luglio 2012 n 12779

Insegnante, aggressione, causa di lavoro, violenza, indennizzo, assicurazione

Ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio subito dall’assicurato, per “occasione di lavoro” devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio – economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest’ultimo caso, del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali. (Nel caso di specie, il ricorrente, insegnante di laboratorio tecnico, mentre, in adempimento dei suoi doveri di sorveglianza, si trovava nel cortile scolastico intento a visionare una partita di pallamano tra scuole di diversi istituti, si era avvicinato ad un ex alunno — che in precedenza nel corso della mattina lo aveva insultato nella strada pubblica — e tra i due era nata un’accesa discussione ben presto sfociata in una vera e propria colluttazione, in esito alla quale il docente aveva riportato diverse lesioni.) Riferimenti normativi: art. 2, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

 

Cassazione civile sezione VI sottosezione T ordinanza 06 agosto 2012 n 14158

IRAP, rimborso, autonoma organizzazione, studio professionale, esclusione

Il professionista ha diritto al rimborso IRAP anche nel caso di studio professionale di 35 mq dotato di computer e beni strumentali per un valore di Euro 25.000, quando il giudice abbia accertato la mancanza di un’autonoma organizzazione. Riferimenti normativi: art. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

 

Cassazione civile sezione VI sottosezione T ordinanza 02 agosto 2012 n 13927

Processo tributario, Cassazione, estinzione, segreteria, istituzione, mancanza

A seguito dell’emanazione del D.L. n. 40/2010, convertito con L. 22 maggio 2010, n. 73, le controversie tributarie pendenti da oltre dieci anni, che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione e per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite automaticamente con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato, nel caso di controversie pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Centrale. Nel caso invece di controversia per la quale la Commissione abbia già adottato una decisione, che dunque sia ancora soggetta ad impugnazione avanti alla Corte di Cassazione al momento di entrata in vigore della menzionata disciplina, il procedimento rimane sospeso fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto per permettere al contribuente di presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria per l’estinzione del giudizio con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.  Mancando al momento della pendenza del giudizio la competente cancelleria o segreteria alla quale presentare l’apposita istanza entro il termine assegnato, in quanto non ancora istituita, ed essendo rimasto sospeso, peraltro, anche tale procedimento fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, esso va dichiarato comunque estinto e ciò perchè la suddetta disciplina prevede appunto che le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Centrale sono automaticamente definite.  Riferimenti normativi: art. 3, co. 2 bis, lett. a-b), D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con L. 22 maggio 2010, n. 73.

 

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