LEGISLAZIONE NAZIONALE

Provv. 14 febbraio 2012 (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 14 febbraio 2012, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244)

Disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 12 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

Prot. 2013/72980

Agevolazione fiscale per le imprese appartenenti ad una delle reti d’impresa di cui
all’articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Definizione della misura percentuale massima del risparmio d’imposta spettante con
riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, ai sensi del punto 4 del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 2011/31139 del 14
aprile 2011

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
Dispone:
1. Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la percentuale
di cui al punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo
n. 2011/31139 del 14 aprile 2011 è pari all’83,0423 per cento.

Motivazioni

L’articolo 42, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede in favore delle imprese
appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute, ai sensi dei commi da 2-bis a 2-
septies del citato articolo 42, vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la

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possibilità di stipulare convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze.
In particolare, il comma 2-quater del menzionato articolo 42 stabilisce la sospensione
d’imposta della quota degli utili dell’esercizio destinata dalle imprese che aderiscono o
sottoscrivono un contratto di rete, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012,
al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare. Per espressa previsione
normativa, la quota degli utili che non concorre alla formazione del reddito d’impresa
non può, comunque, superare il limite di euro 1 milione.
Il comma 2-sexies del più volte citato articolo 42 demanda a un provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione di “criteri e modalità di attuazione
dell’agevolazione”, anche ai fini del rispetto del limite degli stanziamenti previsti dal
comma 2-quinquies in misura pari a 20 milioni di euro per il 2011 ed a 14 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
In attuazione delle disposizioni sopra riportate, è stato emanato il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2011 con il quale è stato approvato il
modello di comunicazione contenente i dati del risparmio d’imposta (mod. RETI), con le
relative istruzioni. Il menzionato provvedimento ha, inoltre, stabilito al punto 4 che
l’Agenzia delle Entrate determini la percentuale massima del risparmio d’imposta
spettante sulla base del “rapporto fra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare
del risparmio d’imposta complessivamente richiesto” e che l’anzidetta percentuale sia
comunicata mediante successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Con il presente provvedimento è resa nota la misura percentuale del risparmio
d’imposta spettante. Tale percentuale è stata determinata, con troncamento alla quarta
cifra decimale, sulla base del rapporto tra le risorse stanziate per l’anno 2013,
ammontanti ad euro 14 milioni, e l’importo del risparmio d’imposta complessivamente
richiesto, risultante dalle comunicazioni contenenti i dati del risparmio d’imposta (mod.
RETI) validamente presentate.
L’importo del risparmio d’imposta complessivamente richiesto entro la data del 23
maggio 2013 è pari ad euro 16.858.862.

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Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66;
art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, recante disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore
aggiunto;
Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche
di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da
sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e successive
modificazioni;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2011 di
approvazione della comunicazione contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali
per le imprese appartenenti ad una delle reti d’impresa di cui all’articolo 42 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 (mod. RETI).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 14 giugno 2013
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera

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