N. 00869/2014 REG.PROV.COLL.

N. 07819/2012 REG.RIC.

                       

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso 7819/12, proposto da xx, rappresentata e difesa dagli avv. ti xx e xx , con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, xx;

contro

Il Ministero della giustizia, in persona del ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge;

nei confronti di

xx e xx, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento con cui non si è ammessa xx a sostenere le prove orali del concorso notarile indetto con D.D.G. 28.12.2008.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.1. Le tre prove scritte del concorso per la nomina a notaio hanno a oggetto un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, l’uno di diritto commerciale e l’altro di diritto civile (art. 6 del d. lgs. 24 aprile 2006, n. 166): oltre a redigere ciascun atto, secondo la traccia fornita, il candidato deve anche separatamente esporre i principi attinenti agli istituti giuridici relativi all’atto stesso (art. 6, II comma, d. lgs. cit.).

1.2. La commissione di concorso, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l’ordine di correzione delle prove.

Si divide quindi in tre sottocommissioni (art. 10 d. lgs. cit.), ciascuna delle quali procede poi alla correzione di una parte degli elaborati, attribuendo conclusivamente a ciascun candidato un giudizio complessivo di “idoneità” o di “non idoneità” (art. 11); peraltro, se “dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione … la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi” (art. 11, VII comma).

1.3. Il giudizio d’idoneità – in cui il punteggio vale motivazione – comporta l’attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte; la commissione può peraltro assegnare anche un voto maggiore, fino a cinquanta punti.

1.4. Al contrario, il giudizio d’inidoneità, secondo la disciplina vigente all’epoca dei fatti di causa, doveva essere motivato (art.11, VII comma); attualmente – ma la nuova previsione non si applica al concorso in esame – “il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati” (così, il ripetuto art. 11, VII comma, dopo la modifica, introdotta dall’ art. 34, comma L, lett. f), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, come sostituito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221).

2.1.1. Il concorso a 200 posti per la nomina a notaio, cui ha partecipato parte ricorrente, risultando inidonea agli scritti, fu bandito con decreto dirigenziale 28 dicembre 2009, e la commissione plenaria si riunì il 14 marzo 2011 per fissare i criteri generali cui attenersi nella correzione.

2.1.2. Fu così anzitutto stabilito che, “nella valutazione delle soluzioni adottate” la commissione avrebbe avuto cura di considerare prioritariamente:

a) la rispondenza dell’elaborato al contenuto della traccia;

b) l’aderenza delle soluzioni adottate alle norme ed ai principi dell’ordinamento giuridico;

c) la corrispondenza delle soluzioni all’interesse delle parti, quale manifestato al notaio dai contraenti e disponenti;

d) l’adeguatezza delle tecniche redazionali, anche nella prospettiva della chiarezza espositiva dell’atto”.

2.1.3. Inoltre, la commissione, a integrazione di quanto previsto dalla legge, dispose “che l’esame degli elaborati possa terminare anche prima della correzione del terzo elaborato, e comunque di dover dar luogo a giudizio negativo, nelle ipotesi in cui nella correzione di uno qualsiasi degli elaborati si verifichi una delle seguenti circostanze:

1) errata interpretazione, ovvero comunque travisamento della traccia, tali da far pervenire il candidato alla formulazione di un atto che non realizza le finalità pratiche indicate dalle parti;

2) contraddittorietà tra le soluzioni adottate, ovvero tra esse o una di esse, e le relative ragioni giustificative; mancanza di adeguata giustificazione delle soluzioni adottate;

3) omessa trattazione di argomenti richiesti in parte teorica ovvero gravi carenze emergenti nella trattazione di argomenti richiesti in parte teorica ovvero gravi carenze emergenti nella trattazione degli stessi;

4) gravi, non occasionali, errori di grammatica o di sintassi”.

2.1.4. Infine, la commissione decise di correggere dapprima l’atto di ultima volontà, poi l’atto di diritto commerciale e, da ultimo, quello di diritto civile.

3.1. Orbene, prima di passare a esaminare il ricorso proposto, va in generale osservato che il giudizio, operato da una commissione concorsuale sulla preparazione tecnico-scientifica del candidato, è caratterizzato da un’ampia discrezionalità tecnica, la quale limita il sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

3.2. È bensì vero che tale sindacato sugli apprezzamenti tecnici dell’Amministrazione si svolge in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo (cfr., tra le ultime C.d.S., V, 1 aprile 2011, n. 2016).

Ciò non toglie, peraltro, che il limite di tale potere di verifica sia variabile, in relazione alla natura della valutazione cui si riferisce; quanto più ampio è lo spazio d’incertezza ed opinabilità delle soluzioni, compatibili con le regole astratte delle scienze applicabili, tanto minore è il sindacato di cui dispone il giudice amministrativo ed il suo conseguente potere di annullamento: e ciò vale anche nell’ambito qui d’interesse.

3.4. Invero, la complessità, e la conseguente opinabilità delle questioni giuridiche, sottese ai quesiti che costituiscono le prove d’esame del concorso notarile, fanno sì che le relative valutazioni operate dalla commissione non siano sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei a evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (cfr. ex multis C.d.S., IV, 2 marzo 2011, n. 1350; id., 3 dicembre 2010, n. 8504; 9 settembre 2009, n. 5406; 29 febbraio 2008, n. 774; 22 gennaio 2007, n. 179).

3.5. In altre parole, di regola sussiste un’insindacabilità del giudizio della commissione da parte del giudice amministrativo, la quale però viene meno nei casi in cui tale giudizio sia viziato da un chiaro travisamento di fatto, ovvero da profili di palese illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza e incongruenza, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere: se, in presenza di tali profili, il giudice amministrativo accoglierà il ricorso, non entrerà comunque nel merito della valutazione, proprio per via della loro evidenza (C.d.S., IV, 27 novembre 2008, n. 5862; id, 17 gennaio 2006, n. 172; id. 22 settembre 2005, n. 4989).

3.6. Tale conclusione, comunque, trova oggi conferma nella rammentata nuova formulazione dell’art. 11, VII comma, del d. lgs. 166/06: stabilendo che il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, il legislatore da un canto ribadisce l’ampia discrezionalità tecnica della commissione, e, dall’altro, limita il sindacato del giudice, che – a parte casi eccezionali – non potrà più contestare l’adeguatezza della motivazione, o approfondire, se non in casi del tutto limitati il denunciato contrasto tra questa e il contenuto degli elaborati.

4.1. Passando ora a esaminare il ricorso in epigrafe, nel verbale di correzione n. 343 del 6 marzo 2012, il seguente passo si riferisce al candidato xx, poi identificato con xx:

– Atto mortis causa: «la Commissione all’unanimità, delibera di non procedere alla lettura del secondo elaborato, rilevando la grave insufficienza di cui all’art. 11 comma 7. d. lgs. n. 166/2006 Infatti il candidato redige un testamento che non è idoneo a risolvere le criticità proposte dalla traccia in quanto non formula la ricognizione della donazione indiretta che era richiesta; inoltre il candidato ipotizza una divisione per la quale non esplicita se per la individuazione delle quote deve essere preso in considerazione il momento dell’apertura della successione o quello della testamenti factio. Il legato a favore della figlia ed a carico del figlio Caio nell’impostazione formulata dal candidato, può causare il caducamento dell’intera attribuzione ereditaria allo stesso Caio. Il candidato non risolve pertanto le criticità propostegli ed espone il testamento alle instabilità che conseguono al possibile mutamento dei valori dei beni oggetto di attribuzione ed alle conseguenze previste dall’ars. 763 cc. La parte teorica e motiva conferma le carenze conoscitive che hanno portato il candidato alla errata formulazione del testamento. Gli istituti giuridici richiesti sono trattati in modo superficiale ed incompleto. Pertanto la Commissione, all’unanimità, giudica il candidato NON IDONEO».

4.2. La candidata xx, così esclusa, ha allora proposto il ricorso in esame, deducendo censure intitolate a:

violazione e falsa applicazione di legge, con specifico riguardo agli artt. 10 e 11 del d.lgs. 166/06, nonché agli artt. 1 segg. l. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, violazione del giusto procedimento, trasparenza e pubblicità.

4.2.1. Anzitutto, secondo la ricorrente, la regola generale nella correzione degli elaborati concorsuali, quale prescritta dalla legge, è quella per cui la commissione deve valutare l’idoneità del candidato solo dopo aver esaminato tutte le prove; il giudizio negativo, espresso dopo averne esaminato solo una parte, deve costituire un’eccezione.

Tuttavia, continua la xx, i criteri qui fissati dalla commissione per poter concludere anticipatamente la correzione di un aspirante (v. suprasub § 2.1.3.) sarebbero talmente generici ed onnicomprensivi, da includere tutti i possibili errori, disapplicando così in concreto la volontà della legge.

4.2.2. In ogni caso, il giudizio espresso nei confronti della ricorrente non sarebbe coerente con gli effettivi contenuti del suo elaborato, i quali non giustificherebbero la decisione di omettere la correzione degli altri due scritti.

4.2.3. In particolare il rilievo, per cui, nel disciplinare la divisione, non sarebbe stato chiarito il momento rilevante per l’individuazione delle quote, sarebbe ingiustificato, poiché la candidata, redigendo il testamento, avrebbe precisato che l’istituzione degli eredi legittimari avviene “nelle quote di legge da determinarsi al momento dell’apertura della mia successione”.

Analogo rilievo varrebbe per il presunto legato a favore della figlia e a carico del figlio, giacché la candidata avrebbe invece ipotizzato l’imposizione di un onere a carico del figlio, indicato quale motivo determinante della disposizione.

4.2.4. Nel complesso, poi, la valutazione dell’elaborato, quale emergente dalla motivazione del giudizio espresso dalla commissione, conterrebbe “incontrovertibili elementi di censurabilità, emergenti ex actis dal raffronto tra i rilievi espressi” ed il contenuto dell’elaborato stesso, sulla cui base non è rinvenibile alcun riscontro a quanto sul punto rappresentato dall’organo valutativo, “che appare dunque essere frutto di erroneità e di travisamento dei fatti oltre che di ingiustizia manifesta”, esito cioè di “sviste e travisamenti”, che “consentono di ragionevolmente ritenere violati i canoni” i quali “devono presiedere alle operazioni valutative”.

4.3.1. La censura è fondata.

Sussiste, infatti, un evidente contrasto tra la giustificazione espressa dalla commissione, e il tenore letterale dell’elaborato, secondo quanto osservato dalla ricorrente.

4.3.2. Ora, trattandosi inequivocabilmente di elementi che hanno condotto la commissione a esprimere una valutazione tanto sfavorevole da escludere la correzione delle altre prove, non può il Collegio a sua volta che considerare con particolare rigore le ragioni di una tale scelta, la quale non può essere adombrata da alcuna carenza cognitiva, da parte della commissione stessa, come è invece avvenuto.

4.3.3. Il Collegio, per altro verso, in coerenza con le considerazioni espresse al precedente § 3, deve rilevare che proprio l’ampio margine di discrezionalità, riconosciuto alla commissione d’esame, impone di attribuire comunque rilevanza determinante agli eventuali travisamenti su cui si fonda il giudizio sfavorevole espresso dalla commissione stessa.

4.3.4. Invero, a parte il caso in cui sia evidente che tale travisamento non ha in alcun modo influito sulla determinazione conclusiva, non può il giudice sottoporre quest’ultima a una sorta di prova di resistenza, valutando la rilevanza dell’errore ai fini dell’idoneità.

In tal modo, infatti, il giudicante sovrapporrebbe la propria valutazione a quella dell’organo tecnico, dopo aver negato di poter svolgere, di norma, un sindacato sul giudizio di quello: ciò che deve evidentemente valere anche a sfavore della medesima commissione.

4.3.5. D’altra parte, la fattispecie sanante, codificata dall’art. 21 octies l. n. 241 del 1990 – secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato – non consente, tanto più con riferimento ad un provvedimento discrezionale, l’integrazione ex post di una motivazione carente: e tale è, evidentemente, anche quella che reca degli erronei presupposti di fatto.

5.1. Il Collegio deve pertanto accogliere senz’altro il ricorso, annullando così il giudizio sfavorevole emesso nei confronti della ricorrente.

5.2. Per l’effetto, ex art. 34, I comma, lett. e) c.p.a., va ordinato all’Amministrazione resistente di ricostituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la commissione esaminatrice del concorso de quo, affinché questa, in composizione diversa da quella che vi aveva originariamente provveduto, rivaluti l’elaborato della candidata xx, dopo che ne saranno stati eliminati, per quanto possibile, tutti i segni di riconoscimento, procedendo quindi, se ne sussistano i presupposti, all’esame delle due ulteriori prove scritte, sin qui non conosciute.

5.3. Ove il nuovo giudizio si concluda con l’ammissione alla fase orale, la commissione dovrà applicare alla Antonazzo un trattamento analogo a quello ai candidati che vi erano stati ammessi nella sessione ordinaria.

6. Le spese di lite possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato giudizio d’inidoneità, ponendo a carico dell’Amministrazione resistente gli adempimenti conseguenti, secondo quanto stabilito in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio addì 20 novembre 2013 con l’intervento dei signori magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore

Rosa Perna, Consigliere

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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