Avvocato evasore? Sì alla cancellazione dall’albo.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 1/08/2012 n. 13791
a cura dell’avv. Teresa Giacovelli
Massima
Ove un cliente si rivolge ad un avvocato, chiedendo di non emettere le fatture sulle somme a lui spettanti ciò non rappresenta circostanza attenuante della responsabilità dell’avvocato innanzi agli organi disciplinari.
Sintesi del caso
Nel caso di specie il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma infligge ad un legale la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo per violazione degli artt. 5, 15, 36 e 43 del Codice Deontologico Forense, che impongono al professionista di agire con dignità, probità e decoro nonché il rispetto di obblighi fiscali e previdenziali e quelli attinenti all’obbligo di rendiconto nei confronti del cliente. Ad oggetto della censura si contesta il rilascio a favore del legale, nel corso del rapporto professionale con un istituto religioso dal 1994 al 2007, di numerosi fogli firmati in bianco e non recanti alcuna sottoscrizione né intestazione nonché ingenti somme di denaro a titolo di onorari professionali tra contanti e assegni, intestati anche a parenti, senza rilasciare le relative fatture. Su ricorso del legale , il Consiglio Nazionale Forense, ha ridotto la sanzione irrogata alla cancellazione dall’Albo per la mancanza di precedenti disciplinari a carico del professionista. Rileva altresì che la circostanza che con la lettera di conferimento dell’incarico professionale l’istituto religioso avesse chiesto al legale di non rilasciare fatture sulle somme dovute non legittima il professionista a sottrarsi a tale obbligo ex lege e non costituisce circostanza attenuante della sua responsabilità. Al contrario, dalla accettazione della lettera di incarico si evince l’intenzione del legale di porre in essere una continuata evasione fiscale. Avverso tale decisione l’Avvocato ricorre in Cassazione deducendo a sostegno della sua difesa il contenuto delle lettere di incarico professionale dalle quali dedurre la libera determinazione dei compensi, accettata dal cliente, e la rispettiva richiesta da parte di quest’ultimo di non emettere fatture.
Quaestio iuris
La sentenza in epigrafe si occupa di una questione rilevante e attuale riguardante i giudizi diretti ad accertare la responsabilità professionale dell’avvocato.
In particolare si evidenziano peculiari principi relativi al rapporto tra il procedimento disciplinare forense e l’attività giurisdizionale. Al riguardo, nella sentenza de qua, le Sezioni unite avallano la tesi già precedentemente sostenuta con sentenza del 26 maggio n. 11564 in base alla quale il potere di applicare la sanzione commisurata a gravità e natura dell’offesa arrecata appartiene agli organi disciplinare e non è censurabile in sede di giudizio di legittimità. Ne consegue che nel caso di specie è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del Consiglio nazionale Forense in ordine al tipo ed entità della sanzione inflitta. Altresì si precisa che la scelta motivata del C.N.F. di ridurre la sanzione della radiazione dall’Albo, applicata dal Consiglio dell’Ordine territoriale, attenuandola in quella della cancellazione, non è indice di una minore gravità del comportamento del professionista. Ciò in quanto risulta l’intenzione, manifestata dal legale con l’accettazione della lettera di incarico, di porre in essere una continuata evasione fiscale. Per cui la richiesta del cliente di non effettuare la fatturazione sulle somme spettanti al legale non costituisce una circostanza attenuante della responsabilità dell’avvocato.
In definitiva, si ribadisce che nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati la relativa procedura è regolata dalle norme particolari che per ogni istituto sono dettate dalla legge professionale e in mancanza , in via integrativa, dalle norme del codice di procedura civile , salvo espresso rinvio alle norme del codice di procedura penale.
In tali termini si articola il rapporto tra il Codice deontologico forense e i rispettivi codici di rito.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 56, R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 recante disposizioni sull’Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.
Art. 2, D. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 recante modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di Cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato.
Art. 360 n. 5 cod.proc.Civ
Art. 1176 cod.Civ. comma 2.
Art. 1218 cod.Civ.
Codice deontologico forense.
NOTA ESPLICATIVA
La sentenza in epigrafe offre notevoli spunti di riflessione in ordine alla generale tematica della responsabilità professionale e nella specie dell’avvocato. In ragione della necessità imposta dalla legge professionale forense di prevedere un effettivo procedimento disciplinare a carico del legale, è opportuno inquadrare la relativa responsabilità secondo le coordinate civilistiche e i principi dell’ordinamento giuridico.
Giova ribadire che per tradizione le obbligazioni professionali come quella del medico e dell’avvocato sono riconducibili alle obbligazioni di mezzi e non di risultato: al professionista, a fronte dell’aleatorietà del risultato, si richiedeva di eseguire la prestazione in conformità al livello di diligenza esigibile ex art. 1176 cc e non anche di conseguire il risultato avuto di mira dal creditore nelle vesti di paziente o cliente del legale.
Inquadrata in tali termini la responsabilità professionale, era peculiare il riparto dell’onere della prova nel caso di inadempimento ex art. 1218 cc . Precisamente si sosteneva che nell’ambito delle obbligazioni di mezzi il creditore dimostrava che la prestazione non era conforme alla diligenza richiesta mentre nelle obbligazioni di risultato, una volta dimostrato il titolo della pretesa contrattuale, era onore del debitore provare che il risultato era stato raggiunto o non era stato raggiunto per causa non imputabile ex art. 1218cc.
Tuttavia a partire dalla rilevante pronuncia delle Sezioni unite 13533/01 la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato è stata scalfita con evidente ripercussione sul riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 1218 cc. Ciò in quanto la distinzione tra le due categorie di obbligazioni risulterebbe anacronistica alla luce delle evoluzioni e dei frequenti casi di responsabilità professionale. Inoltre da un lato , le obbligazioni di mezzi non sempre sono scevre dall’attesa di un risultato e dall’altro, nelle obbligazioni di risultato ,non sempre sono indifferenti le modalità di esecuzione della prestazione. Di conseguenza il riparto dell’onere della prova è ricondotto ad unità in relazione alle vicende obbligatorie contrattuali e il creditore, anche nel caso di obbligazione di mezzi, dovrà limitarsi a provare il titolo del proprio credito e allegare l’inadempimento del debitore gravando su quest’ultimo la prova dell’esattezza della esecuzione.
Chiarito in sintesi il regime civilistico della responsabilità professionale dell’avvocato è logico addurre che nel caso di inadempimento del professionista la piena ed effettiva tutela del creditore-cliente sarà garantita attraverso il coordinamento di due ordinamenti: ordinamento forense e ordinamento giuridico. Ed infatti , a fronte di professioni di notevole rilevanza tecnica e sociale come quella dell’avvocato, esiste una rispettiva legge professionale che regola l’assetto dei rapporti che ciascun professionista coltiva e motiva con il rispettivo ordine professionale. Ne consegue che la mancata diligenza professionale non solo lede le aspettative del cliente ma anche il prestigio e l’onore dell’Ordine professionale di appartenenza. Ciò giustifica il rispetto da parte del professionista non solo del generale canone di diligenza di cui all’art. 1176 cc ma anche del relativo Codice Deontologico la cui infrazione legittima la reazione dei competenti organi disciplinari. Tale assunto è avallato dalle Sezioni Unite che nella sentenza commentata ribadiscono la centralità degli organi disciplinari di applicare la sanzione , commisurata a gravità e natura dell’offesa limitando la censurabilità della stessa in sede di giudizio di legittimità.